| (Norme regolamentari).
1. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con
il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sono individuati i diplomi e gli attestati,
conseguiti in base al precedente ordinamento, equipollenti al
diploma universitario di cui all'articolo 4, ai fini
dell'esercizio dell'attività professionale di tecnico di
anestesia e rianimazione e dell'accesso ai pubblici uffici.
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