| Onorevoli Colleghi! -- Nella relazione
accompagnatrice del disegno di legge n. 684 per la conversione
in legge del decretolegge 10 giugno 1994, n. 357, recante
disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa
dell'economia e dell'occupazione e per ridurre gli adempimenti
a carico del contribuente, si affermava che i provvedimenti
contenuti nel decreto avevano due obiettivi e un vincolo
rappresentati rispettivamente dalla promozione e
accelerazione della ripresa economica, dalla creazione di
nuova occupazione, dal pareggio di bilancio.
Si trattava di un provvedimento a carattere transitorio,
limitato al triennio 1994-1996, che avrebbe dovuto fin da
subito manifestare i suoi effetti benefici sull'economia
nazionale, grazie agli incentivi fiscali connessi al sorgere
di nuove iniziative produttive, all'incremento della base
occupazionale, agli investimenti in nuovi
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beni strumentali. Erano anche previste, come è noto, altre
misure finalizzate alla canalizzazione del risparmio verso le
imprese, allo sviluppo ed all'incremento dell'efficienza dei
mercati azionari.
Correttamente nella relazione a quel disegno di legge si
evidenziava che l'incremento della produttività si sarebbe,
nel breve periodo, tradotto anche in un beneficio per
l'erario, nella logica di una catena causale che mira al
miglioramento della finanza pubblica anche attraverso lo
sviluppo economico indotto dall'azione governativa. Ma, a
distanza ormai di un anno, gli effetti sperati dall'emanazione
di quel decreto non si vedono.
In particolare, gli incentivi fiscali connessi al sorgere
di nuove iniziative produttive (articolo 1) che pur
esprimevano una evidente inversione di tendenza rispetto
all'affannosa ricerca di incremento del gettito degli ultimi
anni, a causa delle numerose condizioni loro poste, mostravano
ben presto di non possedere sufficiente forza attrattiva nei
confronti dei soggetti economici cui erano diretti.
Dal giugno al dicembre del 1994 solamente 2.222 imprese su
85.273 optavano per il regime sostitutivo, con un'incidenza
percentuale del 2,47 per cento (fonte: "il Sole 24 Ore" del 25
aprile 1995); i quotidiani specializzati potevano così
giustamente affermare che il forfait fiscale aveva
mancato l'obiettivo e gli specialisti del settore denunciavano
contestualmente le cause che, nonostante gli indubbi vantaggi
di quel regime in termini di risparmio di imposta, avevano
determinato il fallimento dell'innovazione a favore delle
nuove iniziative produttive.
Le cause del fallimento: la indeducibilità e il limite di
età. Introduzione di clausole penali a tutela dell'erario e
aumento dell'imposta sostitutiva.
La causa principale è stata individuata nella disposizione
che preclude ai clienti la deducibilità fiscale dei costi
delle prestazioni di servizi e delle cessioni dei beni
effettuate da soggetti in regime sostitutivo. Tale limitazione
- volta ad impedire la possibile emissione da parte dei
soggetti forfetari di fatture a fronte di operazioni
inesistenti - impedendo di fatto alle imprese neonate
l'acquisizione di un portafoglio clienti su cui fondare il
prosieguo dell'attività al termine del triennio forfetario, ha
scoraggiato l'adesione a quel regime.
Un secondo fattore negativo lo si ravvisa nel limite dei 32
anni di età, ritenuto penalizzante nei confronti di coloro
che, dopo un'esperienza come lavoratori dipendenti,
intendessero rischiare in proprio con un'attività autonoma.
Le disposizioni citate, che hanno determinato il
sostanziale fallimento del regime sostitutivo, non solo devono
ritenersi essenziali al funzionamento del forfait, ma in
contraddizione con esso e pertanto se ne propone con la
presente proposta di legge l'abrogazione.
Tuttavia, allo scopo di prevenire comportamenti fiscali
fraudolenti, sono state previste anche due disposizioni a
garanzia dell'erario: la prima, al fine di fornire una
immediata segnalazione agli organi preposti ai controlli
contabili, recepisce una già esistente indicazione
ministeriale e introduce legislativamente l'obbligo di apporre
sulle fatture o ricevute emesse dal soggetto forfetario la
dicitura "documento emesso da soggetto in regime sostitutivo
ex articolo 1 del decreto-legge n. 357 del 1994", con
conseguente sanzione amministrativa in caso di inottemperanza.
La pena pecuniaria è stata fissata in misura pari a quella
prevista per le "altre violazioni" di cui all'articolo 53 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973
sull'accertamento delle imposte sui redditi.
La seconda consiste nell'esclusione, per i soggetti in
regime sostitutivo, della riduzione di pena prevista dal
secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge n. 429 del
1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 516 del
1982, e successive modificazioni.
Come si è già ricordato la stessa relazione al disegno di
legge n. 684 evidenziava che l'incremento della produttività
si
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sarebbe nel breve periodo tradotto anche in un beneficio per
l'erario; tuttavia, considerato che le modifiche che si
avanzano con la presente proposta di legge determineranno
nell'immediato una diminuzione di gettito si propone un
aumento dell'imposta sostitutiva pari a un milione di lire per
ciascun anno. Tale maggior onere fiscale per i contribuenti è
comunque ampiamente superato dai vantaggi per i medesimi
derivanti dalle modifiche contenute nella presente proposta di
legge.
Sufficienza della novità soggettiva per l'accesso al
regime. Abolizione della novità oggettiva. Clausole
antielusive.
Nella stesura originaria del decreto-legge n. 357 del 1993
era prevista la possibilità di accesso al regime fiscale
sostitutivo dei soggetti che presentassero per la prima volta
la dichiarazione di inizio di attività; in sede di
conversione, con l'introduzione del comma 3- quater, è
stata introdotta l'esclusione dei soggetti che intendessero
esercitare o subentrare in attività già esistenti.
La modifica aveva così posto una ulteriore condizione per
l'accesso al regime: quella della novità oggettiva, oltre che
soggettiva, dell'attività intrapresa.
Con la presente proposta di legge si richiede l'abrogazione
della citata disposizione che rende di fatto inaccessibile ai
più il regime in parola, come si può immediatamente intendere
se si considera che per l'esercizio dell'attività commerciale
è necessaria la relativa autorizzazione dell'autorità
comunale.
Al fine, anche in questo caso, di prevenire fenomeni di
elusione si è comunque prevista una clausola di esclusione per
soggetti che subentrino in attività esercitate da
familiari.
Analogamente continueranno ad essere escluse dal regime le
persone fisiche che nei sei mesi precedenti il 12 giugno 1994
abbiano partecipato non solo alle forme associate di cui
all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, ed alle aziende coniugali non gestite
in forma societaria, ma anche a società e ad enti commerciali
di cui all'articolo 87 del citato testo unico, nel caso in cui
l'oggetto della nuova attività coincida con quello della
società o dell'azienda coniugale. In tal senso sono state
proposte modifiche.
Proroga di un anno del regime.
In considerazione del sostanziale fallimento del regime in
parola nel primo anno di applicazione e del limitato periodo
residuo si è proposta l'estensione del periodo di applicazione
del regime sostitutivo al 1997.
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