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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30435
DDL2511-0002
Progetto di legge Camera n. 2511 - testo presentato - (DDL12-2511)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2511. TESTIPDL
...C2511.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2511 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- Nella relazione
  accompagnatrice del disegno di legge n. 684 per la conversione
  in legge del decretolegge 10 giugno 1994, n. 357, recante
  disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa
  dell'economia e dell'occupazione e per ridurre gli adempimenti
  a carico del contribuente, si affermava che i provvedimenti
  contenuti nel decreto avevano due obiettivi e un vincolo
  rappresentati rispettivamente dalla promozione e
  accelerazione della ripresa economica, dalla creazione di
  nuova occupazione, dal pareggio di bilancio.
    Si trattava di un provvedimento a carattere transitorio,
  limitato al triennio 1994-1996, che avrebbe dovuto fin da
  subito manifestare i suoi effetti benefici sull'economia
  nazionale, grazie agli incentivi fiscali connessi al sorgere
  di nuove iniziative produttive, all'incremento della base
  occupazionale, agli investimenti in nuovi
 
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  beni strumentali.  Erano anche previste, come è noto, altre
  misure finalizzate alla canalizzazione del risparmio verso le
  imprese, allo sviluppo ed all'incremento dell'efficienza dei
  mercati azionari.
    Correttamente nella relazione a quel disegno di legge si
  evidenziava che l'incremento della produttività si sarebbe,
  nel breve periodo, tradotto anche in un beneficio per
  l'erario, nella logica di una catena causale che mira al
  miglioramento della finanza pubblica anche attraverso lo
  sviluppo economico indotto dall'azione governativa.  Ma, a
  distanza ormai di un anno, gli effetti sperati dall'emanazione
  di quel decreto non si vedono.
    In particolare, gli incentivi fiscali connessi al sorgere
  di nuove iniziative produttive (articolo 1) che pur
  esprimevano una evidente inversione di tendenza rispetto
  all'affannosa ricerca di incremento del gettito degli ultimi
  anni, a causa delle numerose condizioni loro poste, mostravano
  ben presto di non possedere sufficiente forza attrattiva nei
  confronti dei soggetti economici cui erano diretti.
    Dal giugno al dicembre del 1994 solamente 2.222 imprese su
  85.273 optavano per il regime sostitutivo, con un'incidenza
  percentuale del 2,47 per cento (fonte: "il Sole 24 Ore" del 25
  aprile 1995); i quotidiani specializzati potevano così
  giustamente affermare che il  forfait  fiscale aveva
  mancato l'obiettivo e gli specialisti del settore denunciavano
  contestualmente le cause che, nonostante gli indubbi vantaggi
  di quel regime in termini di risparmio di imposta, avevano
  determinato il fallimento dell'innovazione a favore delle
  nuove iniziative produttive.
  Le cause del fallimento: la indeducibilità e il limite di
  età.  Introduzione di clausole penali a tutela dell'erario e
  aumento dell'imposta sostitutiva.
    La causa principale è stata individuata nella disposizione
  che preclude ai clienti la deducibilità fiscale dei costi
  delle prestazioni di servizi e delle cessioni dei beni
  effettuate da soggetti in regime sostitutivo.  Tale limitazione
  - volta ad impedire la possibile emissione da parte dei
  soggetti forfetari di fatture a fronte di operazioni
  inesistenti - impedendo di fatto alle imprese neonate
  l'acquisizione di un portafoglio clienti su cui fondare il
  prosieguo dell'attività al termine del triennio forfetario, ha
  scoraggiato l'adesione a quel regime.
    Un secondo fattore negativo lo si ravvisa nel limite dei 32
  anni di età, ritenuto penalizzante nei confronti di coloro
  che, dopo un'esperienza come lavoratori dipendenti,
  intendessero rischiare in proprio con un'attività autonoma.
    Le disposizioni citate, che hanno determinato il
  sostanziale fallimento del regime sostitutivo, non solo devono
  ritenersi essenziali al funzionamento del  forfait,  ma in
  contraddizione con esso e pertanto se ne propone con la
  presente proposta di legge l'abrogazione.
    Tuttavia, allo scopo di prevenire comportamenti fiscali
  fraudolenti, sono state previste anche due disposizioni a
  garanzia dell'erario: la prima, al fine di fornire una
  immediata segnalazione agli organi preposti ai controlli
  contabili, recepisce una già esistente indicazione
  ministeriale e introduce legislativamente l'obbligo di apporre
  sulle fatture o ricevute emesse dal soggetto forfetario la
  dicitura "documento emesso da soggetto in regime sostitutivo
  ex  articolo 1 del decreto-legge n. 357 del 1994", con
  conseguente sanzione amministrativa in caso di inottemperanza.
  La pena pecuniaria è stata fissata in misura pari a quella
  prevista per le "altre violazioni" di cui all'articolo 53 del
  decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973
  sull'accertamento delle imposte sui redditi.
    La seconda consiste nell'esclusione, per i soggetti in
  regime sostitutivo, della riduzione di pena prevista dal
  secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge n. 429 del
  1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 516 del
  1982, e successive modificazioni.
    Come si è già ricordato la stessa relazione al disegno di
  legge n. 684 evidenziava che l'incremento della produttività
  si
 
                               Pag. 3
 
  sarebbe nel breve periodo tradotto anche in un beneficio per
  l'erario; tuttavia, considerato che le modifiche che si
  avanzano con la presente proposta di legge determineranno
  nell'immediato una diminuzione di gettito si propone un
  aumento dell'imposta sostitutiva pari a un milione di lire per
  ciascun anno.  Tale maggior onere fiscale per i contribuenti è
  comunque ampiamente superato dai vantaggi per i medesimi
  derivanti dalle modifiche contenute nella presente proposta di
  legge.
  Sufficienza della novità soggettiva per l'accesso al
  regime.  Abolizione della novità oggettiva.  Clausole
  antielusive.
    Nella stesura originaria del decreto-legge n. 357 del 1993
  era prevista la possibilità di accesso al regime fiscale
  sostitutivo dei soggetti che presentassero per la prima volta
  la dichiarazione di inizio di attività; in sede di
  conversione, con l'introduzione del comma 3- quater,  è
  stata introdotta l'esclusione dei soggetti che intendessero
  esercitare o subentrare in attività già esistenti.
    La modifica aveva così posto una ulteriore condizione per
  l'accesso al regime: quella della novità oggettiva, oltre che
  soggettiva, dell'attività intrapresa.
    Con la presente proposta di legge si richiede l'abrogazione
  della citata disposizione che rende di fatto inaccessibile ai
  più  il regime in parola, come si può immediatamente intendere
  se si considera che per l'esercizio dell'attività commerciale
  è necessaria la relativa autorizzazione dell'autorità
  comunale.
    Al fine, anche in questo caso, di prevenire fenomeni di
  elusione si è comunque prevista una clausola di esclusione per
  soggetti che subentrino in attività esercitate da
  familiari.
    Analogamente continueranno ad essere escluse dal regime le
  persone fisiche che nei sei mesi precedenti il 12 giugno 1994
  abbiano partecipato non solo alle forme associate di cui
  all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
  dicembre 1986, n. 917, ed alle aziende coniugali non gestite
  in forma societaria, ma anche a società e ad enti commerciali
  di cui all'articolo 87 del citato testo unico, nel caso in cui
  l'oggetto della nuova attività coincida con quello della
  società o dell'azienda coniugale.  In tal senso sono state
  proposte modifiche.
  Proroga di un anno del regime.
    In considerazione del sostanziale fallimento del regime in
  parola nel primo anno di applicazione e del limitato periodo
  residuo si è proposta l'estensione del periodo di applicazione
  del regime sostitutivo al 1997.
 
DATA=950511 FASCID=DDL12-2511 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2511 TOTPAG=0005 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=018 PAGFIN=0003 RIGFIN=049 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=251100 00 FASCIDC=12DDL2511 SORTNAV=0251100 000 00000 ZZDDLC2511 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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