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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30436
DDL2511-0003
Progetto di legge Camera n. 2511 - testo presentato - (DDL12-2511)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C2511. TESTIPDL
...C2511.
Pag. 4 PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2511 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  All'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357,
  convertito, con modificazioni, della legge 8 agosto 1994, n.
  489, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a)  al comma 1, lettera  a),  le parole: "avendo
  un'età inferiore a 32 anni" sono soppresse;
        b)  al comma 2:
        1) le parole: "L'imposta sostitutiva è pari a 2 milioni
  di lire per l'anno di inizio dell'attività, a 3 milioni di
  lire per il secondo anno e a 4 milioni di lire per il terzo
  anno e", sono sostituite dalle seguenti: "L'imposta
  sostitutiva è pari a 3 milioni di lire per l'anno di inizio
  dell'attività, a 4 milioni di lire per il secondo anno e a 5
  milioni di lire per il terzo anno e";
        2) le parole: "Le cessioni di beni e le prestazioni di
  servizi effettuate in regime fiscale sostitutivo non
  costituiscono componenti negativi deducibili per le
  controparti" sono soppresse;
        c)  al comma 3, le parole: "e 1996" sono sostituite
  dalle seguenti: "1996 e 1997";
        d)  al comma 3- quater:
        1) la lettera  a)  è sostituita dalla seguente:
      " a)  ai soggetti che subentrino in attività
  esercitate da familiari di cui all'articolo 433 del codice
  civile";
        2) alla lettera  b),  le parole: "di cui
  all'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli
  articoli 5 e 87";
        3) alla lettera  b)  sono aggiunte, in fine, le
  parole: ", nel caso in cui l'oggetto della nuova attività
  coincida o sia sostanzialmente eguale a quello dell'ente,
  della società e dell'azienda coniugale";
 
                               Pag. 5
 
        e)  dopo il comma 3- quater  sono inseriti i
  seguenti:
    "3- quinquies.  I soggetti che si avvalgono del regime
  sostitutivo dovranno apporre sulle fatture e ricevute emesse
  la seguente dicitura: "Documento emesso da soggetto in regime
  sostitutivo ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 357
  del 1994".  La violazione della presente disposizione comporta
  l'applicazione di una pena pecuniaria da lire 300.000 a lire
  3.000.000 per ciascuna omissione.
    3- sexies.  Nei confronti dei soggetti in regime
  sostitutivo non si applica il secondo comma dell'articolo 4
  del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive
  modificazioni".
 
DATA=950511 FASCID=DDL12-2511 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2511 TOTPAG=0005 TOTDOC=0003 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=001 PAGFIN=0005 RIGFIN=015 UPAG=SI PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=251100 00 FASCIDC=12DDL2511 SORTNAV=0251100 000 00000 ZZDDLC2511 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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