| 1. All'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357,
convertito, con modificazioni, della legge 8 agosto 1994, n.
489, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: "avendo
un'età inferiore a 32 anni" sono soppresse;
b) al comma 2:
1) le parole: "L'imposta sostitutiva è pari a 2 milioni
di lire per l'anno di inizio dell'attività, a 3 milioni di
lire per il secondo anno e a 4 milioni di lire per il terzo
anno e", sono sostituite dalle seguenti: "L'imposta
sostitutiva è pari a 3 milioni di lire per l'anno di inizio
dell'attività, a 4 milioni di lire per il secondo anno e a 5
milioni di lire per il terzo anno e";
2) le parole: "Le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi effettuate in regime fiscale sostitutivo non
costituiscono componenti negativi deducibili per le
controparti" sono soppresse;
c) al comma 3, le parole: "e 1996" sono sostituite
dalle seguenti: "1996 e 1997";
d) al comma 3- quater:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
" a) ai soggetti che subentrino in attività
esercitate da familiari di cui all'articolo 433 del codice
civile";
2) alla lettera b), le parole: "di cui
all'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli
articoli 5 e 87";
3) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le
parole: ", nel caso in cui l'oggetto della nuova attività
coincida o sia sostanzialmente eguale a quello dell'ente,
della società e dell'azienda coniugale";
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e) dopo il comma 3- quater sono inseriti i
seguenti:
"3- quinquies. I soggetti che si avvalgono del regime
sostitutivo dovranno apporre sulle fatture e ricevute emesse
la seguente dicitura: "Documento emesso da soggetto in regime
sostitutivo ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 357
del 1994". La violazione della presente disposizione comporta
l'applicazione di una pena pecuniaria da lire 300.000 a lire
3.000.000 per ciascuna omissione.
3- sexies. Nei confronti dei soggetti in regime
sostitutivo non si applica il secondo comma dell'articolo 4
del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive
modificazioni".
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