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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30438
DDL2512-0002
Progetto di legge Camera n. 2512 - testo presentato - (DDL12-2512)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2512. TESTIPDL
...C2512.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2512 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- La legge 20 febbraio 1958, n.
  75 (cosiddetta "legge Merlin"), decretando la chiusura delle
  "case di tolleranza" segnò la fine della prostituzione
  "regolamentata" ed introdusse severe misure di lotta allo
  sfruttamento della prostituzione.
    La "legge Merlin", ponendo fine all'organizzazione ed allo
  sfruttamento della prostituzione da parte dello Stato, volle
  difendere soprattutto gli interessi e la dignità di tante
  donne sventurate e rappresentò, all'epoca, un momento di
  grande rilievo nel costume del Paese e nella nostra
  legislazione.
    In anni più recenti altre severe misure sono state adottate
  nell'intento di limitare il fenomeno della prostituzione, per
  tutelare la morale e la vita civile, ma tale fenomeno è andato
  comunque sempre più dilagando ed ha assunto proporzioni ormai
  intollerabili.
    La grave contraddizione insita nella "legge Merlin" che
  punisce i reati di favoreggiamento e sfruttamento della
  prostituzione, senza che quest'ultima venga considerata
  attività illecita, ha determinato effetti in larga misura
  opposti a quelli che la legge in questione si proponeva.
    E' finita la prostituzione "regolamentata" ed allo
  sfruttamento delle "case chiuse" si è sostituita la malavita
  organizzata che con minacce, ricatti e abusi di ogni genere
  sottopone alla sua mercé un esercito di persone deboli ed
  indifese (si pensi all'incremento di persone dedite alla
  prostituzione provenienti da altri Paesi, nonché il fenomeno
  dello sfruttamento minorile).
    La necessità di regolare questa materia (come d'altronde è
  già stato fatto nel resto d'Europa), è soprattutto dettata
  dall'esigenza di creare un solco tra prostituzione e
 
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  criminalità; il soggetto che si prostituisce, se lasciato nel
  più completo abbandono, non è in grado, per condizione
  economica, per soggezione fisica e psicologica, per paura, di
  rompere quel sodalizio criminoso che gli consente di
  sopravvivere.
    Con la presente proposta di legge si potrà finalmente
  reprimere il fenomeno della prostituzione esercitata in
  strada, tutelando così l'ordine pubblico, l'educazione dei
  giovani, il decoro delle città, nonché la salute pubblica e
  personale di chi esercita
  la prostituzione al fine di evitare e ridurre l'incremento e
  la diffusione di gravi malattie ed inoltre prevedere il
  rimpatrio degli stranieri non in regola che esercitano la
  prostituzione.
    Il testo legislativo proposto potrebbe essere il primo
  passo verso un sistema previdenziale, assicurativo e fiscale
  per chi esercita la prostituzione; ed attraverso il gettito
  fiscale si potrebbe istituire un fondo da destinare alla
  realizzazione di opere socialmente utili.
 
DATA=950511 FASCID=DDL12-2512 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2512 TOTPAG=0007 TOTDOC=0013 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=007 PAGFIN=0002 RIGFIN=020 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=251200 00 FASCIDC=12DDL2512 SORTNAV=0251200 000 00000 ZZDDLC2512 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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