| (Autorizzazione).
1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di
intrattenimento sessuale è rilasciata dal sindaco del comune
di residenza del richiedente ed ha validità su tutto il
territorio nazionale per un periodo di tre mesi dal
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giorno del rilascio; l'autorizzazione è rilasciata su
richiesta dell'interessato con allegati alla domanda:
a) il versamento di lire 1.500.000 a favore del
Ministero delle finanze, quale tassa per le concessioni
governative;
b) il certificato sanitario di cui all'articolo 2,
comma 1.
2. L'autorizzazione deve essere rinnovata dal titolare con
domanda scritta e con periodicità semestrale, allegando un
versamento di lire 2.000.000 intestato all'ufficio competente
per le concessioni governative.
3. Ogni tre mesi il certificato sanitario di cui
all'articolo 1, comma 2, deve essere rinnovato e
ripresentato.
4. L'autorizzazione è revocata dalle autorità che l'hanno
rilasciata o dall'autorità giudiziaria quando l'attività di
intrattenimento sessuale è esercitata in modi e luoghi non
previsti dalla presente legge.
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