| (Luoghi dove si può esercitare
l'intrattenimento sessuale).
1. Si può esercitare l'attività di intrattenimento sessuale
in:
a) luoghi chiusi con ingressi indipendenti quali
appartamenti, ville, casali, negozi, il cui accesso non sia in
comune ad altri locali ospitanti nuclei abitativi;
b) alberghi ed altri impianti di ricezione pubblica
già autorizzati ad ospitare avventori per il pernottamento.
2. I proprietari degli immobili ove si svolge l'attività di
intrattenimento sessuale devono essere messi a conoscenza
dell'attività che si intende svolgere nell'immobile locato;
essi devono rilasciare una dichiarazione di accettazione,
senza la quale l'esercente di tale attività deve ritenersi
abusivo ed è soggetto alle sanzioni di cui agli articoli 7 e
seguenti della presente legge.
| |