| 1. L'articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è
sostituito dal seguente:
"Art. 22. - (Canoni e tasse). - 1. I titolari
delle concessioni per la radiodiffusione a carattere
commerciale, o parzialmente tale, sono tenuti al pagamento di
un canone annuo nelle misure seguenti:
a) per le concessioni per radiodiffusione
televisiva: lire 1.000 per ogni abitante servito, su
dichiarazione del concessionario;
b) per le concessioni per radiodiffusione: lire 10
per ogni abitante servito, su dichiarazione del
concessionario.
2. L'ammontare dei canoni previsti al comma 1 è aggiornato
ogni tre anni con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, in
relazione alla variazione del tasso di inflazione verificatasi
nel triennio precedente.
3. I canoni di concessione di cui al comma 1 sono versati
entro il 31 gennaio di ciascun anno a favore
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con
imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione
dell'entrata.
4. Ove la concessione o l'autorizzazione siano rilasciate
nel corso dell'anno, il canone dovuto è determinato in
proporzione ai mesi dell'anno per i quali vige la
concessione.
5. Qualora i canoni di cui al comma 1 non siano versati
all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nei
termini di cui al comma 3, la concessione è immediatamente
revocata".
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