| (Finalità).
1. In attuazione della politica comunitaria in materia di
normalizzazione, la presente legge detta norme sul sistema di
certificazione, disciplinando la struttura e il funzionamento
degli organismi di accreditamento dei laboratori di analisi e
di
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prova e degli organismi di certificazione, nonché le attività
di certificazione dei prodotti, dei processi, dei servizi e
dei sistemi di qualità aziendale, ivi compreso il personale
addetto alla valutazione.
2. Scopo della presente legge è la promozione del ricorso
volontario alla certificazione da parte delle imprese,
agevolando in tal modo la libera circolazione delle merci
nell'ambito del mercato unico europeo e assicurando al tempo
stesso la tutela dei consumatori. La presente legge intende
altresì favorire la cooperazione a livello europeo tra
organismi di certificazione e laboratori di analisi e di prova
ai fini della instaurazione di sistemi comuni di
certificazione e di riconoscimento dei risultati di analisi e
prova.
3. Chiunque intenda certificare prodotti, processi, servizi
o sistemi di qualità aziendale deve attenersi alle
disposizioni della presente legge e alle disposizioni
comunitarie in materia. Sono fatte salve le disposizioni di
legge sui sistemi di certificazione obbligatoria.
4. Le pubbliche amministrazioni preposte all'attuazione
delle singole direttive comunitarie in materia di
armonizzazione delle norme o regole tecniche notificano alla
Commissione delle Comunità europee e agli Stati membri, in
conformità alle specifiche direttive comunitarie e alle
procedure previste negli atti normativi di recepimento, gli
organismi di certificazione e i laboratori di analisi e di
prova accreditati ai sensi della presente legge.
5. Sono fatte salve le disposizioni di legge che
stabiliscono discipline speciali, anche in attuazione di
direttive comunitarie, per singoli prodotti o categorie di
prodotti.
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