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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30456
DDL2515-0002
Progetto di legge Camera n. 2515 - testo presentato - (DDL12-2515)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2515. TESTIPDL
...C2515.
PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2515 ZZ12 ZZPD ZZPR
                         (Finalità).
    1.  In attuazione della politica comunitaria in materia di
  normalizzazione, la presente legge detta norme sul sistema di
  certificazione, disciplinando la struttura e il funzionamento
  degli organismi di accreditamento dei laboratori di analisi e
  di
 
                               Pag. 2
 
  prova e degli organismi di certificazione, nonché le attività
  di certificazione dei prodotti, dei processi, dei servizi e
  dei sistemi di qualità aziendale, ivi compreso il personale
  addetto alla valutazione.
    2.  Scopo della presente legge è la promozione del ricorso
  volontario alla certificazione da parte delle imprese,
  agevolando in tal modo la libera circolazione delle merci
  nell'ambito del mercato unico europeo e assicurando al tempo
  stesso la tutela dei consumatori.  La presente legge intende
  altresì favorire la cooperazione a livello europeo tra
  organismi di certificazione e laboratori di analisi e di prova
  ai fini della instaurazione di sistemi comuni di
  certificazione e di riconoscimento dei risultati di analisi e
  prova.
    3.  Chiunque intenda certificare prodotti, processi, servizi
  o sistemi di qualità aziendale deve attenersi alle
  disposizioni della presente legge e alle disposizioni
  comunitarie in materia.  Sono fatte salve le disposizioni di
  legge sui sistemi di certificazione obbligatoria.
    4.  Le pubbliche amministrazioni preposte all'attuazione
  delle singole direttive comunitarie in materia di
  armonizzazione delle norme o regole tecniche notificano alla
  Commissione delle Comunità europee e agli Stati membri, in
  conformità alle specifiche direttive comunitarie e alle
  procedure previste negli atti normativi di recepimento, gli
  organismi di certificazione e i laboratori di analisi e di
  prova accreditati ai sensi della presente legge.
    5.  Sono fatte salve le disposizioni di legge che
  stabiliscono discipline speciali, anche in attuazione di
  direttive comunitarie, per singoli prodotti o categorie di
  prodotti.
 
DATA=950511 FASCID=DDL12-2515 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2515 TOTPAG=0012 TOTDOC=0011 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0001 RIGINIZ=022 PAGFIN=0002 RIGFIN=032 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=251500 00 FASCIDC=12DDL2515 SORTNAV=0251500 000 00000 ZZDDLC2515 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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