| (Sistema di certificazione).
1. Il sistema di certificazione è costituito da:
a) gli organismi di accreditamento degli organismi
di certificazione, dei laboratori di analisi e di prova, di
seguito
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denominati "organismi di accreditamento";
b) gli organismi di certificazione;
c) i laboratori di analisi e di prova, di seguito
denominati "laboratori";
d) gli organi di vigilanza e controllo.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato svolge funzioni di vigilanza sul sistema di
certificazione.
3. Ai fini della presente legge:
a) per accreditamento di un laboratorio si intende
il riconoscimento formale, da parte di un organismo di
accreditamento autorizzato, dell'idoneità di un laboratorio ad
effettuare specifiche analisi o prove ovvero determinati tipi
di analisi o prove;
b) per laboratorio di analisi e di prova si intende
il luogo, organizzato secondo le vigenti disposizioni di
legge, in cui si eseguono, congiuntamente o disgiuntamente,
attività di analisi e di prova. Ove richiesto dalla normativa
vigente, tali attività saranno svolte da professionisti,
abilitati e iscritti in appositi albi professionali,
conformemente alla propria abilitazione professionale;
c) per analisi si intende l'insieme delle attività
teoriche e delle operazioni tecniche per determinare i
componenti di una sostanza o di un prodotto ovvero una o più
caratteristiche di un processo;
d) per prova si intende la dimostrazione, con
procedimenti meccanici o tecnologici, della qualità di un
prodotto, del funzionamento o della utilizzazione di una
macchina, di un utensile o di un prodotto, ovvero la verifica
di un servizio o sistema di qualità aziendale con specifiche
procedure;
e) per certificazione si intende l'atto mediante il
quale un organismo di certificazione accreditato dichiara che
un determinato prodotto, processo, servizio o sistema di
qualità aziendale è conforme alle norme o regole tecniche ad
esso applicabili. La certificazione può essere rilasciata
nella forma di attestato di conformità o di
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marchio di conformità: ove previsto dalla normativa
comunitaria l'attestato di conformità coincide con il
certificato di analisi;
f) per organismo di certificazione si intende
l'organismo che effettua la certificazione di prodotti,
processi, servizi o sistemi di qualità aziendale. Il
laboratorio di analisi accreditato può svolgere le funzioni di
organismo di certificazione solo nei casi in cui l'attestato
di conformità coincide con il certificato di analisi, di cui
alla lettera e);
g) per accreditamento di un organismo di
certificazione si intende il riconoscimento formale, da parte
di un organismo di accreditamento autorizzato, dell'idoneità
di un organismo di certificazione a rilasciare
certificazioni;
h) per qualità si intende l'insieme delle proprietà
e delle caratteristiche di un prodotto, di un processo o di un
servizio che gli conferisce la capacità di soddisfare
determinate esigenze espresse o implicite;
i) per sistema di qualità aziendale si intendono la
struttura organizzativa, le responsabilità, le procedure, i
procedimenti e le risorse messi in atto per la gestione
aziendale della qualità.
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