| (Autorizzazione all'esercizio
dell'attività di accreditamento).
1. L'esercizio dell'attività di accreditamento è soggetto
ad autorizzazione, rilasciata con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. L'autorizzazione è rilasciata a soggetti pubblici o
privati che operino in forma singola o associata. Tali
soggetti devono possedere i requisiti previsti dalle
disposizioni comunitarie e dalle corrispettive norme tecniche;
essi devono inoltre garantire la competenza, l'autonomia e
l'indipendenza dei propri organi tecnici nonché la massima
trasparenza e obiettività nell'esercizio dell'attività di
accreditamento.
Pag. 5
3. L'autorizzazione non può essere rilasciata ai soggetti
pubblici o privati che:
a) siano istituzionalmente preposti al controllo di
prodotti o imprese;
b) emanino norme o regole tecniche o siano delegati
ad emanarle;
c) aderiscano ad enti che emanino norme o regole
tecniche o siano delegati ad emanarle.
4. L'autorizzazione ha la durata di cinque anni, è
rinnovabile, ha efficacia su tutto il territorio nazionale ed
è rilasciata, a richiesta degli interessati, anche per
specifici settori di attività.
5. L'autorizzazione può essere negata per carenza dei
requisiti di cui al presente articolo, ovvero sospesa o
revocata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a),
con provvedimento motivato.
6. Con il decreto di cui all'articolo 6 sono disciplinate
le procedure e i termini per il rilascio, il rinnovo, la
sospensione e la revoca dell'autorizzazione.
| |