| (Modalità di esercizio dell'attività
di accreditamento).
1. Gli organismi di accreditamento esercitano la propria
attività nel rispetto dei principi di imparzialità e
pluralismo.
2. Gli organismi di accreditamento comunicano al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo
modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 6:
a) gli atti di rilascio, di diniego, di sospensione
o di revoca dell'accreditamento dei laboratori e degli
organismi di certificazione;
b) le tariffe praticate ai laboratori e agli
organismi di certificazione accreditati;
c) i propri bilanci annuali;
d) ogni ulteriore dato e informazione richiesto dal
Ministero stesso.
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