| (Accreditamento dei laboratori
e degli organismi di certificazione).
1. Ai fini dell'accreditamento i laboratori e gli organismi
di certificazione devono:
a) avere i requisiti di valutazione stabiliti da
disposizioni comunitarie e dalle norme o regole tecniche
armonizzate a livello europeo o, in mancanza, dalle norme o
regole tecniche nazionali;
b) essere forniti di strutture tecniche e di
personale adeguati allo svolgimento dell'attività per la quale
si richiede l'accreditamento;
c) essere dotati di strutture e di procedure che
garantiscano imparzialità delle operazioni, l'indipendenza del
personale preposto alle stesse e l'autonomia dai soggetti
richiedenti certificazioni, analisi o prove;
d) garantire imparzialità di trattamento ai
soggetti richiedenti certificazioni, analisi o prove; a tal
fine l'accesso ai propri servizi può essere condizionato solo
dall'esistenza dei requisiti tecnici e organizzativi nonché
dal pagamento della tariffa stabilita.
2. L'accreditamento dei laboratori e degli organismi di
certificazione è subordinato, oltre alla verifica della
sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, al rilascio di
una dichiarazione, redatta secondo uno schema tipo approvato
dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
con il decreto di cui all'articolo 6, con la quale il
richiedente s'impegna a:
a) rispettare le disposizioni nazionali e
comunitarie in materia di analisi e prove e di
certificazioni;
b) sottostare ai controlli, alle ispezioni ed alle
verifiche periodicamente disposti dall'organismo di
accreditamento;
c) stipulare idonea polizza assicurativa per la
responsabilità civile connessa
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all'esercizio dell'attività di analisi, di prova o di
certificazione;
d) comunicare all'organismo di accreditamento, su
richiesta di quest'ultimo, gli esiti delle analisi e delle
prove, gli atti relativi al rifiuto di certificazione e ogni
ulteriore notizia, nei casi in cui sorgano contestazioni tra
l'organismo accreditato e chi richiede la certificazione,
l'analisi o la prova;
e) corrispondere all'organismo di accreditamento la
tariffa annuale stabilita;
f) osservare, nei rapporti con chi richiede le
certificazioni, le analisi o le prove, le disposizioni e gli
indirizzi fissati dall'organismo di accreditamento.
3. I laboratori e gli organismi di certificazione
sottoposti alla vigilanza di una pubblica amministrazione o di
un ente pubblico devono essere autorizzati a richiedere
l'accreditamento dall'amministrazione o dall'ente
vigilante.
4. Gli organismi di certificazione accreditati possono
avvalersi di laboratori esterni purché questi soddisfino i
requisiti di cui al comma 1.
5. Gli organismi di certificazione accreditati comunicano
ai soggetti richiedenti la certificazione, le procedure, i
procedimenti tecnici e i metodi di analisi e di valutazione
utilizzati.
6. Le notizie e i dati assunti dagli organismi di
certificazione e dai laboratori nell'esercizio della loro
attività sono coperti dal segreto professionale.
7. Gli organismi di accreditamento esercitano attività di
controllo e vigilanza sull'attività dei laboratori e degli
organismi di certificazione, secondo modalità stabilite con il
decreto di cui all'articolo 6 e in conformità con la normativa
comunitaria, e qualora accertino gravi inadempienze agli
obblighi assunti ai sensi del comma 2 ovvero vengano meno i
requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo,
sospendono o revocano l'accreditamento, dandone immediata
comunicazione al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera
a).
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