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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30460
DDL2515-0006
Progetto di legge Camera n. 2515 - testo presentato - (DDL12-2515)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C2515. TESTIPDL
...C2515.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Pag. 6 Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2515 ZZ12 ZZPD ZZPR
                (Accreditamento dei laboratori
            e degli organismi di certificazione).
    1.  Ai fini dell'accreditamento i laboratori e gli organismi
  di certificazione devono:
        a)  avere i requisiti di valutazione stabiliti da
  disposizioni comunitarie e dalle norme o regole tecniche
  armonizzate a livello europeo o, in mancanza, dalle norme o
  regole tecniche nazionali;
        b)  essere forniti di strutture tecniche e di
  personale adeguati allo svolgimento dell'attività per la quale
  si richiede l'accreditamento;
        c)  essere dotati di strutture e di procedure che
  garantiscano imparzialità delle operazioni, l'indipendenza del
  personale preposto alle stesse e l'autonomia dai soggetti
  richiedenti certificazioni, analisi o prove;
        d)  garantire imparzialità di trattamento ai
  soggetti richiedenti certificazioni, analisi o prove; a tal
  fine l'accesso ai propri servizi può essere condizionato solo
  dall'esistenza dei requisiti tecnici e organizzativi nonché
  dal pagamento della tariffa stabilita.
    2.  L'accreditamento dei laboratori e degli organismi di
  certificazione è subordinato, oltre alla verifica della
  sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, al rilascio di
  una dichiarazione, redatta secondo uno schema tipo approvato
  dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
  con il decreto di cui all'articolo 6, con la quale il
  richiedente s'impegna a:
        a)  rispettare le disposizioni nazionali e
  comunitarie in materia di analisi e prove e di
  certificazioni;
        b)  sottostare ai controlli, alle ispezioni ed alle
  verifiche periodicamente disposti dall'organismo di
  accreditamento;
        c)  stipulare idonea polizza assicurativa per la
  responsabilità civile connessa
 
                               Pag. 7
 
  all'esercizio dell'attività di analisi, di prova o di
  certificazione;
        d)  comunicare all'organismo di accreditamento, su
  richiesta di quest'ultimo, gli esiti delle analisi e delle
  prove, gli atti relativi al rifiuto di certificazione e ogni
  ulteriore notizia, nei casi in cui sorgano contestazioni tra
  l'organismo accreditato e chi richiede la certificazione,
  l'analisi o la prova;
        e)  corrispondere all'organismo di accreditamento la
  tariffa annuale stabilita;
        f)  osservare, nei rapporti con chi richiede le
  certificazioni, le analisi o le prove, le disposizioni e gli
  indirizzi fissati dall'organismo di accreditamento.
    3.  I laboratori e gli organismi di certificazione
  sottoposti alla vigilanza di una pubblica amministrazione o di
  un ente pubblico devono essere autorizzati a richiedere
  l'accreditamento dall'amministrazione o dall'ente
  vigilante.
    4.  Gli organismi di certificazione accreditati possono
  avvalersi di laboratori esterni purché questi soddisfino i
  requisiti di cui al comma 1.
    5.  Gli organismi di certificazione accreditati comunicano
  ai soggetti richiedenti la certificazione, le procedure, i
  procedimenti tecnici e i metodi di analisi e di valutazione
  utilizzati.
    6.  Le notizie e i dati assunti dagli organismi di
  certificazione e dai laboratori nell'esercizio della loro
  attività sono coperti dal segreto professionale.
    7.  Gli organismi di accreditamento esercitano attività di
  controllo e vigilanza sull'attività dei laboratori e degli
  organismi di certificazione, secondo modalità stabilite con il
  decreto di cui all'articolo 6 e in conformità con la normativa
  comunitaria, e qualora accertino gravi inadempienze agli
  obblighi assunti ai sensi del comma 2 ovvero vengano meno i
  requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo,
  sospendono o revocano l'accreditamento, dandone immediata
  comunicazione al Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera
  a).
 
DATA=950511 FASCID=DDL12-2515 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2515 TOTPAG=0012 TOTDOC=0011 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= FPD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=001 PAGFIN=0007 RIGFIN=040 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=251500 00 FASCIDC=12DDL2515 SORTNAV=0251500 000 00000 ZZDDLC2515 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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