| (Decreto ministeriale).
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, con proprio decreto:
a) disciplina le procedure e i termini di cui
all'articolo 3, comma 6;
b) stabilisce le modalità per le comunicazioni di
cui all'articolo 4, comma 2;
c) approva lo schema tipo di cui all'articolo 5,
comma 2;
d) detta le modalità per l'esercizio dell'attività
di vigilanza e controllo di cui all'articolo 5, comma 7;
e) stabilisce le modalità di riconoscimento dei
titoli di accreditamento dei laboratori e degli organismi di
certificazione rilasciati dagli organismi degli Stati membri
dell'Unione europea.
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