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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30462
DDL2515-0008
Progetto di legge Camera n. 2515 - testo presentato - (DDL12-2515)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C2515. TESTIPDL
...C2515.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2515 ZZ12 ZZPD ZZPR
                   (Vigilanza e controlli).
    1.  Il Ministero dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato provvede alla tenuta dell'elenco degli
  organismi di accreditamento e di quello degli organismi di
  certificazione e dei laboratori accreditati, con l'indicazione
  delle tariffe praticate, nonché, per gli organismi di
  certificazione e i laboratori accreditati, dei rispettivi
  settori di attività.
    2.  Gli elenchi di cui al comma 1 e i relativi aggiornamenti
  sono pubblicati annualmente nella  Gazzetta Ufficiale.  A
  tal fine gli organismi di accreditamento comunicano al
  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
  entro trenta giorni dalla data di accreditamento, la
  denominazione, la natura giuridica, la sede legale ed il
  settore di attività di ciascun soggetto accreditato, nonché le
  tariffe praticate.  Gli elenchi di cui al comma 1 e i relativi
  aggiornamenti nonché le tariffe
 
                               Pag. 9
 
  praticate sono divulgati a cura delle camere di commercio,
  industria, artigianato e agricoltura.
    3.  Il Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato provvede a:
        a)  vigilare sull'attività degli organismi di
  accreditamento e sospendere o revocare con proprio decreto
  l'autorizzazione qualora accerti gravi inadempienze ovvero
  vengano meno i requisiti previsti dalla presente legge;
        b)  chiedere agli organismi di accreditamento, ove
  lo ritenga opportuno, il riesame degli atti di diniego
  dell'accreditamento e l'effettuazione di controlli
  straordinari presso i soggetti accreditati;
        c)  annullare le certificazioni che risultino
  indebitamente rilasciate;
        d)  disporre la rinnovazione di analisi e prove
  compiute da laboratori e di accertamenti compiuti da organismi
  di certificazione ai quali sia stato revocato
  l'accreditamento.
    4.  Qualora lo svolgimento della funzione di vigilanza e
  controllo interessi più amministrazioni dello Stato o enti
  pubblici, il Ministero dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato procede d'intesa con le amministrazioni o gli
  enti interessati.
    5.  Il procedimento di controllo è avviato anche ad istanza
  motivata delle associazioni di categoria o ambientaliste o di
  consumatori o utenti maggiormente rappresentative.
    6.  Le informazioni comunque acquisite nel corso
  dell'attività di vigilanza e controllo sono coperte dal
  segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 15 del testo unico
  delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
  civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, come sostituito dall'articolo
  28 della legge 7 agosto 1990, n.241.
    7.  Per garantire l'assolvimento dei compiti di vigilanza e
  di controllo previsti dalla presente legge, nonché di quelli
  derivanti dall'attuazione di direttive o regolamenti
  comunitari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
  vigore della
 
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  presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica,
  emanato su proposta del Ministro dell'industria, del commercio
  e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
  lettera  d),  della legge 23 agosto 1988, n.400,
  l'Ispettorato tecnico presso la Direzione generale della
  produzione industriale del Ministero dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato è costituito come servizio
  nell'ambito della medesima Direzione generale.  Con il medesimo
  decreto è determinato, nei limiti della dotazione organica
  complessiva, il contingente di personale del servizio,
  utilizzando personale dei ruoli del Ministero dell'industria,
  del commercio e dell'artigianato.  Alla direzione di detto
  servizio è preposto, nel limite dell'attuale consistenza
  organica dirigenziale, un dirigente appartenente ai ruoli del
  Ministero specializzato nelle materie di cui alla presente
  legge.
    8.  Entro il 31 gennaio di ogni anno, il servizio di cui al
  comma 7 predispone e integra un programma annuale di controlli
  per i diversi settori di attività, da effettuarsi anche presso
  i magazzini di prodotti industriali e i rivenditori al
  dettaglio.
    9.  Agli oneri di cui al comma 8, determinati in lire 50
  milioni, a decorrere dal 1995 si provvede mediante
  corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
  del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato
  di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1995,
  all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
    10.  I costi del controllo dei materiali e dei prodotti, in
  caso di riscontrate difformità non marginali rispetto a quanto
  previsto dalle norme o regole tecniche utilizzate per la
  costruzione, sono a carico del costruttore ovvero
  dell'importatore se importati.
 
DATA=950511 FASCID=DDL12-2515 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2515 TOTPAG=0012 TOTDOC=0011 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= PD PAGINIZ=0008 RIGINIZ=019 PAGFIN=0010 RIGFIN=034 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=251500 00 FASCIDC=12DDL2515 SORTNAV=0251500 000 00000 ZZDDLC2515 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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