| (Vigilanza e controlli).
1. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato provvede alla tenuta dell'elenco degli
organismi di accreditamento e di quello degli organismi di
certificazione e dei laboratori accreditati, con l'indicazione
delle tariffe praticate, nonché, per gli organismi di
certificazione e i laboratori accreditati, dei rispettivi
settori di attività.
2. Gli elenchi di cui al comma 1 e i relativi aggiornamenti
sono pubblicati annualmente nella Gazzetta Ufficiale. A
tal fine gli organismi di accreditamento comunicano al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
entro trenta giorni dalla data di accreditamento, la
denominazione, la natura giuridica, la sede legale ed il
settore di attività di ciascun soggetto accreditato, nonché le
tariffe praticate. Gli elenchi di cui al comma 1 e i relativi
aggiornamenti nonché le tariffe
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praticate sono divulgati a cura delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato provvede a:
a) vigilare sull'attività degli organismi di
accreditamento e sospendere o revocare con proprio decreto
l'autorizzazione qualora accerti gravi inadempienze ovvero
vengano meno i requisiti previsti dalla presente legge;
b) chiedere agli organismi di accreditamento, ove
lo ritenga opportuno, il riesame degli atti di diniego
dell'accreditamento e l'effettuazione di controlli
straordinari presso i soggetti accreditati;
c) annullare le certificazioni che risultino
indebitamente rilasciate;
d) disporre la rinnovazione di analisi e prove
compiute da laboratori e di accertamenti compiuti da organismi
di certificazione ai quali sia stato revocato
l'accreditamento.
4. Qualora lo svolgimento della funzione di vigilanza e
controllo interessi più amministrazioni dello Stato o enti
pubblici, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato procede d'intesa con le amministrazioni o gli
enti interessati.
5. Il procedimento di controllo è avviato anche ad istanza
motivata delle associazioni di categoria o ambientaliste o di
consumatori o utenti maggiormente rappresentative.
6. Le informazioni comunque acquisite nel corso
dell'attività di vigilanza e controllo sono coperte dal
segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 15 del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, come sostituito dall'articolo
28 della legge 7 agosto 1990, n.241.
7. Per garantire l'assolvimento dei compiti di vigilanza e
di controllo previsti dalla presente legge, nonché di quelli
derivanti dall'attuazione di direttive o regolamenti
comunitari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della
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presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica,
emanato su proposta del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
lettera d), della legge 23 agosto 1988, n.400,
l'Ispettorato tecnico presso la Direzione generale della
produzione industriale del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato è costituito come servizio
nell'ambito della medesima Direzione generale. Con il medesimo
decreto è determinato, nei limiti della dotazione organica
complessiva, il contingente di personale del servizio,
utilizzando personale dei ruoli del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. Alla direzione di detto
servizio è preposto, nel limite dell'attuale consistenza
organica dirigenziale, un dirigente appartenente ai ruoli del
Ministero specializzato nelle materie di cui alla presente
legge.
8. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il servizio di cui al
comma 7 predispone e integra un programma annuale di controlli
per i diversi settori di attività, da effettuarsi anche presso
i magazzini di prodotti industriali e i rivenditori al
dettaglio.
9. Agli oneri di cui al comma 8, determinati in lire 50
milioni, a decorrere dal 1995 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1995,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
10. I costi del controllo dei materiali e dei prodotti, in
caso di riscontrate difformità non marginali rispetto a quanto
previsto dalle norme o regole tecniche utilizzate per la
costruzione, sono a carico del costruttore ovvero
dell'importatore se importati.
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