| (Responsabilità e sanzioni).
1. Gli organismi di certificazione rispondono in solido dei
danni arrecati a terzi da prodotti, processi, servizi o
sistemi di qualità aziendale certificati in assenza dei
relativi presupposti.
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2. Il rilascio o la utilizzazione indebiti delle
certificazioni di cui alla presente legge sono puniti, salvo
che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma pari ad un quinto del valore del
prodotto indebitamente certificato e comunque non inferiore a
lire venti milioni.
3. All'applicazione delle sanzioni di cui al presente
articolo provvedono gli uffici provinciali dell'industria, del
commercio e dell'artigianato secondo le modalità previste
dalla legge 24 novembre 1981, n.689, e successive
modificazioni, e nell'ambito dei poteri di controllo loro
demandati dall'articolo 3 del decreto legislativo
luogotenenziale 21 settembre 1944, n.315.
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