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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30465
DDL2515-0011
Progetto di legge Camera n. 2515 - testo presentato - (DDL12-2515)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C2515. TESTIPDL
...C2515.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2515 ZZ12 ZZPD ZZPR
             (Disposizioni finali e transitorie).
    1.  Il Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato, entro trenta giorni dalla data di entrata in
  vigore della presente legge, autorizza gli organismi di
  accreditamento attualmente operanti a proseguire la loro
  attività.  Tali autorizzazioni hanno la validità di un anno ed
  entro tale termine devono essere uniformate alle procedure
  previste dalla presente legge.
    2.  Gli organismi di certificazione ed i laboratori già
  accreditati dagli organismi di cui al comma 1 devono ottenere
  l'accreditamento ai sensi della presente legge entro il
  termine di un anno dalla data della sua entrata in vigore.
  Fino a tale termine sono valide le analisi e le prove
  effettuate dai laboratori e le certificazioni rilasciate dagli
  organismi di certificazione.
 
                              Pag. 12
 
    3.  Fino al termine di cui al comma 2, gli organismi di
  accreditamento rilasciano una autorizzazione provvisoria
  all'esercizio delle attività di cui alla presente legge agli
  organismi di certificazione e ai laboratori che abbiano
  richiesto l'accreditamento.
 
DATA=950511 FASCID=DDL12-2515 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2515 TOTPAG=0012 TOTDOC=0011 NDOC=0011 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= PD PAGINIZ=0011 RIGINIZ=023 PAGFIN=0012 RIGFIN=006 UPAG=SI PAGEIN=11 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=251500 00 FASCIDC=12DDL2515 SORTNAV=0251500 000 00000 ZZDDLC2515 NDOC0011 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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