| (Disposizioni finali e transitorie).
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, autorizza gli organismi di
accreditamento attualmente operanti a proseguire la loro
attività. Tali autorizzazioni hanno la validità di un anno ed
entro tale termine devono essere uniformate alle procedure
previste dalla presente legge.
2. Gli organismi di certificazione ed i laboratori già
accreditati dagli organismi di cui al comma 1 devono ottenere
l'accreditamento ai sensi della presente legge entro il
termine di un anno dalla data della sua entrata in vigore.
Fino a tale termine sono valide le analisi e le prove
effettuate dai laboratori e le certificazioni rilasciate dagli
organismi di certificazione.
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3. Fino al termine di cui al comma 2, gli organismi di
accreditamento rilasciano una autorizzazione provvisoria
all'esercizio delle attività di cui alla presente legge agli
organismi di certificazione e ai laboratori che abbiano
richiesto l'accreditamento.
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