| 1. In materia di spettacolo il Governo è delegato a
emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:
a) trasferire competenze e funzioni alle regioni,
fino all'entrata in vigore delle leggi-quadro riguardanti i
singoli settori di cui all'articolo 3, comma 1, del
decretolegge 29 marzo 1995, n. 97;
b) disciplinare i criteri, gli organi e le
procedure per l'esercizio, in concorso con le regioni, delle
competenze di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge
29 marzo 1995, n. 97, nonché per l'esercizio della funzione di
indirizzo e coordinamento;
c) trasferire alle regioni, anche con criteri
perequativi, le risorse finanziarie nonché il personale
connessi alle competenze trasferite.
2. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma
1, il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) attribuzione allo Stato delle competenze
relative a soggetti, attività, obiettivi e funzioni di
prioritario interesse nazionale. A tal fine sono riconosciuti
come soggetti di prioritario interesse nazionale gli enti,
associazioni o istituzioni pubbliche o private che svolgano
attività di rilevanza nazionale per dimensione, anche
finanziaria, tradizione e bacino di utenza, nonché quelli che
costituiscono anche di fatto il circuito di distribuzione di
manifestazioni nazionali e internazionali;
b) omogeneità ed organicità delle funzioni
trasferite alle regioni;
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c) ripartizione delle risorse finanziarie fra Stato
e regioni nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo (FUS)
e di eventuali fondi aggiuntivi sulla base di una intesa fra
il Governo e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e graduale trasferimento, da iniziare entro il 31
dicembre 1996 e da completare entro il 31 dicembre 1997, delle
risorse di competenza regionale, alle regioni che abbiano
provveduto a regolamentare l'esercizio delle funzioni loro
assegnate ed abbiano individuato idonee risorse
finanziarie;
d) il trasferimento del personale avrà luogo
secondo quanto disposto dall'articolo 1, commi 4 e 5, del
decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97;
e) previsione di poteri sostitutivi in caso di
inerzie delle amministrazioni regionali;
f) attribuzione alle province, ai comuni e agli
altri enti locali territoriali delle funzioni di carattere
esclusivamente locale;
g) previsione di una verifica triennale ed
eventuale modifica del riconoscimento di cui alla lettera
a);
h) previsione che, in sede di prima ripartizione
dei fondi alle regioni di cui alla lettera c), il
trasferimento avverrà tenendo conto dell'attività storicamente
svolta.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo, sentite le regioni, trasmette alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi
dei decreti legislativi di cui al comma 1, per il parere da
parte delle Commissioni parlamentari competenti. Le
Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di
trasmissione.
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