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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30468
DDL2516-0003
Progetto di legge Camera n. 2516 - testo trasmesso dal Senato - (DDL12-2516)
(suddiviso in 18 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C2516. TESTIPDL
...C2516.
...DISEGNO DI LEGGE --
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2516 ZZ12 ZZPD ZZTR
    1.  In materia di spettacolo il Governo è delegato a
  emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:
        a)  trasferire competenze e funzioni alle regioni,
  fino all'entrata in vigore delle leggi-quadro riguardanti i
  singoli settori di cui all'articolo 3, comma 1, del
  decretolegge 29 marzo 1995, n. 97;
        b)  disciplinare i criteri, gli organi e le
  procedure per l'esercizio, in concorso con le regioni, delle
  competenze di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge
  29 marzo 1995, n. 97, nonché per l'esercizio della funzione di
  indirizzo e coordinamento;
        c)  trasferire alle regioni, anche con criteri
  perequativi, le risorse finanziarie nonché il personale
  connessi alle competenze trasferite.
    2.  Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma
  1, il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri
  direttivi:
        a)  attribuzione allo Stato delle competenze
  relative a soggetti, attività, obiettivi e funzioni di
  prioritario interesse nazionale.  A tal fine sono riconosciuti
  come soggetti di prioritario interesse nazionale gli enti,
  associazioni o istituzioni pubbliche o private che svolgano
  attività di rilevanza nazionale per dimensione, anche
  finanziaria, tradizione e bacino di utenza, nonché quelli che
  costituiscono anche di fatto il circuito di distribuzione di
  manifestazioni nazionali e internazionali;
        b)  omogeneità ed organicità delle funzioni
  trasferite alle regioni;
 
                               Pag. 3
 
        c)  ripartizione delle risorse finanziarie fra Stato
  e regioni nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo (FUS)
  e di eventuali fondi aggiuntivi sulla base di una intesa fra
  il Governo e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo
  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano e graduale trasferimento, da iniziare entro il 31
  dicembre 1996 e da completare entro il 31 dicembre 1997, delle
  risorse di competenza regionale, alle regioni che abbiano
  provveduto a regolamentare l'esercizio delle funzioni loro
  assegnate ed abbiano individuato idonee risorse
  finanziarie;
        d)  il trasferimento del personale avrà luogo
  secondo quanto disposto dall'articolo 1, commi 4 e 5, del
  decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97;
        e)  previsione di poteri sostitutivi in caso di
  inerzie delle amministrazioni regionali;
        f)  attribuzione alle province, ai comuni e agli
  altri enti locali territoriali delle funzioni di carattere
  esclusivamente locale;
        g)  previsione di una verifica triennale ed
  eventuale modifica del riconoscimento di cui alla lettera
  a);
        h)  previsione che, in sede di prima ripartizione
  dei fondi alle regioni di cui alla lettera  c),  il
  trasferimento avverrà tenendo conto dell'attività storicamente
  svolta.
    3.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, il Governo, sentite le regioni, trasmette alla
  Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi
  dei decreti legislativi di cui al comma 1, per il parere da
  parte delle Commissioni parlamentari competenti.  Le
  Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di
  trasmissione.
 
DATA=950511 FASCID=DDL12-2516 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=TR NSTA=2516 TOTPAG=0059 TOTDOC=0018 NDOC=0003 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= FPD PAGINIZ=0002 RIGINIZ=006 PAGFIN=0003 RIGFIN=034 UPAG=NO PAGEIN=2 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=251600 00 FASCIDC=12DDL2516 SORTNAV=0251600 000 00000 ZZDDLC2516 NDOC0003 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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