Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30469
DDL2516-0004
Progetto di legge Camera n. 2516 - testo trasmesso dal Senato - (DDL12-2516)
(suddiviso in 18 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C2516. TESTIPDL
...C2516.
...DISEGNO DI LEGGE --
Pag. 4 Allegato. MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 1995, N. 97
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZAL ZZDDLC2516 ZZ12 ZZPD ZZTR
      L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
      "Art. 1. -  (Trasferimento di funzioni in materia
  di turismo e di spettacolo). -  1.  Sono trasferite alle
  regioni a statuto ordinario, di seguito denominate "regioni",
  tutte le competenze e funzioni amministrative del soppresso
  Ministero del turismo e dello spettacolo salvo quelle
  espressamente attribuite all'amministrazione centrale dal
  presente decreto e per quanto riguarda la materia dello
  spettacolo nei limiti, modalità e termini di cui all'articolo
  2 della legge di conversione del presente decreto.
      2.  Al fine della predisposizione del programma
  promozionale triennale di cui all'articolo 7 della legge 11
  ottobre 1990, n.292, l'Ente nazionale italiano per il turismo
  (ENIT) acquisisce il parere della Conferenza permanente per i
  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
  Trento e di Bolzano, restando comunque salve le attribuzioni
  delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
  Trento e di Bolzano, che provvedono a disciplinare con proprie
  leggi le materie del presente decreto.  Il parere deve essere
  reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
      3.  Le regioni concorrono alla elaborazione e alla
  attuazione della politica nazionale e comunitaria in materia
  di spettacolo nonché alla definizione dei criteri per la
  ripartizione delle risorse.
      4.  Il personale del soppresso Ministero del turismo e
  dello spettacolo viene trasferito in relazione alle funzioni
  trasferite ai sensi del comma 1 con il consenso dei medesimi,
  e con inquadramento anche in soprannumero, alle regioni o a
  enti pubblici regionali o a enti territoriali, conservando lo
  stato giuridico e il trattamento economico acquisito.
      5.  Per lo svolgimento delle funzioni trasferite le
  regioni si avvalgono del personale inquadrato nei propri
  rispettivi ruoli organici, in servizio alla data di entrata in
  vigore della legge di conversione del presente decreto, e del
  personale trasferito ai sensi del comma 4 senza procedere a
  nuove assunzioni di personale.
      6.  Il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con
  il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i
  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
  Trento e di Bolzano, istituisce, entro 60 giorni dalla data di
  entrata in vigore della legge di conversione del presente
  decreto, il Fondo per la riqualificazione dell'offerta
  turistica italiana, da iscrivere nello stato di previsione
  della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel quale
  confluiscono risorse pubbliche versate in apposito capitolo
  della entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Fondo
  stesso.  Il Fondo ha una dotazione iniziale di 39 miliardi per
  il 1995.  Hanno accesso al Fondo con priorità gli interventi
  finalizzati al miglioramento della qualità del servizio e
  all'adeguamento delle strutture turistico-ricettive, agli
  adempimenti
 
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  previsti dalla legislazione nazionale e dalle normative
  comunitarie.  Il Fondo è gestito dalle regioni, anche
  attraverso apposite convenzioni stipulate con società ed
  istituti di credito nazionali e regionali.  Il Presidente del
  Consiglio dei ministri, con proprio decreto, ripartisce
  annualmente tra le regioni il 70 per cento del Fondo con
  criteri che dovranno tenere in considerazione il movimento
  turistico e il patrimonio ricettivo esistente.  Il rimanente 30
  per cento del Fondo è ripartito, con i medesimi criteri, tra
  le regioni nel cui territorio ricadono le aree ammissibili
  agli interventi dei fondi strutturali comunitari, obiettivi 1,
  2 e 5- b.
      7.  All'onere derivante dall'applicazione del comma 6,
  pari a lire 39 miliardi per il 1995, si provvede mediante
  corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
  capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
  tesoro per il medesimo anno, utilizzando parte
  dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
  ministri.  Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      8.  Le disponibilità relative ai finanziamenti di progetti
  disposti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4
  novembre 1988, n.465, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 30 dicembre 1988, n.556, e dell'articolo 12- bis
  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.149, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.237, che
  risultino inutilizzate a seguito di revoca dei finanziamenti
  disposti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
  per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro,
  al Fondo di cui al comma 6.
      9.  Sino all'approvazione della legge istitutiva del
  Ministero delle attività produttive, le funzioni in materia di
  turismo non attribuite alle regioni sono esercitate dalla
  Presidenza del Consiglio dei ministri".
      L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
      "Art. 2. -  (Funzioni della Presidenza del
  Consiglio dei ministri in materia di turismo, spettacolo e
  sport). -  1.  In materia di turismo e spettacolo sono
  attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri le
  seguenti funzioni, esercitate rispettivamente dal Dipartimento
  del turismo e dal Dipartimento dello spettacolo, istituiti e
  organizzati ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 23
  agosto 1988, n.400:
          a)  definizione, sulla base di una programmazione
  triennale, delle politiche di settore, al fine di fissare le
  linee strategiche di indirizzo, nel rispetto delle competenze
  regionali, anche ai fini della partecipazione dell'Italia alle
  organizzazioni multilaterali e alla realizzazione degli
  accordi internazionali, fatte salve le competenze del
  Ministero degli affari esteri in materia di relazioni
  internazionali di cui al decreto del Presidente della
  Repubblica 5 gennaio 1967, n.18;
          b)  svolgimento delle attività necessarie ad
  assicurare la partecipazione dell'Italia alla elaborazione
  delle politiche comunitarie;
          c)  predisposizione di atti e svolgimento di
  attività generali necessari all'attuazione degli atti adottati
  dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese le sentenze della
  Corte di giustizia, fatte salve le competenze del Ministro per
  il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;
 
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          d)  esercizio delle attività di indirizzo e
  coordinamento nei confronti delle regioni, anche al fine della
  promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero,
  dello sviluppo del mercato turistico nazionale e della
  promozione del turismo sociale nel pieno rispetto delle
  autonomie regionali;
          e)  esercizio delle attività di indirizzo e
  coordinamento relative alla disciplina delle imprese
  turistiche di cui agli articoli 5 e 9 della legge 17 maggio
  1983, n.217, e successive modificazioni, e alla
  classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli
  6 e 7 della legge medesima;
          f)  raccolta ed elaborazione di dati, anche
  attraverso sistemi informativi computerizzati avvalendosi, tra
  l'altro, delle notizie raccolte ed elaborate ai sensi
  dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n.580;
          g)  controllo sugli enti già sottoposti alla
  vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo, per i
  quali la competenza sia rimasta alla Presidenza del Consiglio
  dei ministri, e in base a quanto disposto dall'articolo 3,
  comma 1, lettera  b);
          h)  funzioni di indirizzo, coordinamento,
  sostegno, promozione e vigilanza delle attività di spettacolo,
  ivi comprese quelle promozionali e di alta formazione
  artistica e tutte le funzioni in materia di spettacolo
  riservate allo Stato dai decreti legislativi di cui
  all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto
  ivi compresa la gestione del Fondo unico per lo spettacolo per
  la parte assegnata allo Stato;
          i)  sostegno e promozione del turismo in favore
  dei soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali.
      2.  La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita
  altresì le competenze relative agli interventi di cui al
  decreto-legge 4 novembre 1988, n.465, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n.556, agli
  interventi di competenza statale di cui al decretolegge 3
  gennaio 1987, n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge
  6 marzo 1987, n.65, e al decreto-legge 2 febbraio 1988, n.22,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988,
  n.92, nonché quelle statali già esercitate dal soppresso
  Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di
  vigilanza sul CONI.
      3.  Nell'osservanza delle rispettive competenze dovrà
  essere assicurata alle regioni una piena informazione e
  partecipazione mediante la Conferenza permanente per i
  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
  Trento e di Bolzano in ordine all'adozione e all'attuazione
  degli atti delle istituzioni della Comunità europea.
      4.  Nell'ambito dell'intervento ordinario per le aree
  depresse del territorio nazionale di cui al decreto-legge 22
  ottobre 1992, n.415, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 19 dicembre 1992, n.488, il Dipartimento del turismo
  esercita altresì le competenze statali nella materia delle
  agevolazioni alle attività turistico-alberghiere, ferme
  restando le competenze regionali.  Con apposito regolamento
  governativo, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
  agosto 1988,
 
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  n.400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
  della legge di conversione del presente decreto, verrà data
  attuazione al presente comma".
      L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
      "Art. 3. -  (Riordino degli organi consultivi e
  degli enti del settore dello spettacolo e del turismo) -  1.
  In attesa della costituzione di un'autorità di Governo
  specificamente competente per le attività culturali e
  dell'entrata in vigore delle leggi-quadro riguardanti il
  cinema, la musica, la danza, il teatro di prosa e gli
  spettacoli viaggianti, entro sei mesi dalla data di entrata in
  vigore del presente decreto, con regolamenti governativi
  adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
  agosto 1988, n.400, e degli articoli 30, 31 e 32 del decreto
  legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni,
  di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano, sentite le competenti Commissioni parlamentari, si
  procede a:
          a)  riordinare gli organi consultivi istituiti
  presso il soppresso Ministero del turismo e dello
  spettacolo;
          b)  riordinare gli enti operanti nel settore dello
  spettacolo e del turismo, prima sottoposti alla vigilanza del
  soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.
      2.  I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai
  seguenti criteri e princìpi:
          a)  le funzioni già proprie delle commissioni e
  degli organi consultivi esistenti presso il soppresso
  Ministero del turismo e dello spettacolo sono attribuite ad
  almeno cinque comitati (musica, danza, cinema, teatro di
  prosa, circhi equestri e spettacoli viaggianti) ciascuno
  composto di non più di nove membri, scelti tra rappresentanti
  delle associazioni di categoria ed esperti altamente
  qualificati.  I membri dei predetti comitati non possono
  rimanere in carica più di tre anni e non possono essere
  nuovamente nominati prima che siano trascorsi tre anni dalla
  cessazione dell'ultimo incarico.  I membri dei comitati che
  siano rappresentanti di associazioni di categoria non possono
  partecipare alle riunioni nelle quali sono esaminate le
  richieste di finanziamento o di contributi avanzate dalla
  rispettiva categoria;
          b)  il riordino degli enti già vigilati si ispira
  alle istanze della regionalizzazione e dell'affidamento di
  specifiche funzioni a società o enti anche di natura privata
  quando ciò sia conforme a criteri di economicità e
  funzionalità.  Alla nomina dei componenti degli organi
  amministrativi dei suddetti enti si procederà solo dopo il
  riordino degli enti stessi;
          c)  è prevista l'incompatibilità dell'appartenenza
  ai comitati o agli organi dell'Ente teatrale italiano con
  l'esercizio di attività professionali obiettivamente tali da
  pregiudicarne la imparzialità in quanto dirette destinatarie
  di interventi finanziari pubblici.
 
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      3.  Le funzioni amministrative in materia di revisione dei
  film  e dei lavori teatrali, già esercitate dal soppresso
  Ministero del turismo e dello spettacolo, restano attribuite,
  in attesa della costituzione di un'autorità di Governo
  specificatamente competente per le attività culturali, alla
  Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello
  spettacolo, che le esercita sentite le commissioni di primo
  grado e di appello di cui alla legge 21 aprile 1962, n.161; la
  revisione in lingua originale dei  film  in lingua tedesca
  e in lingua francese da proiettare, rispettivamente, in
  provincia di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta è
  esercitata, su delega del Presidente del Consiglio dei
  ministri, dal presidente della giunta provinciale di Bolzano e
  dal presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta,
  sentita una commissione nominata dalla giunta provinciale e
  dalla giunta regionale.  Il parere ed il nulla osta
  all'edizione italiana, rilasciati ai sensi della citata legge
  n. 161 del 1962, sono validi anche per le corrispondenti
  versioni del  film  in lingua tedesca e in lingua
  francese.
      4.  La trasmissione televisiva di opere a soggetto e
  film  prodotti per la televisione che contengano immagini
  di sesso o di violenza o di istigazione alla commissione di
  reati tali da poter incidere negativamente sulla sensibilità
  dei minori, è ammessa, salvo restando quanto disposto
  dall'articolo 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223, solo nella
  fascia oraria fra le 23 e le 7.
      5.  I produttori, i distributori o i concessionari
  televisivi possono richiedere, ai sensi della legge 21 aprile
  1962, n. 161, il nullaosta per la trasmissione televisiva di
  opere a soggetto e  film  prodotti per la televisione,
  fuori della fascia oraria di cui al comma 4.  Qualora non si
  siano avvalsi di tale facoltà, il Garante per la
  radiodiffusione e l'editoria, d'ufficio o su motivata
  denuncia, su conforme parere delle commissioni di cui agli
  articoli 2 e 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161, se accerta
  la violazione del divieto di cui al comma 4 applica nei
  confronti del concessionario, le sanzioni di cui all'articolo
  31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive
  modificazioni.
      6.  Il regolamento di attuazione dei commi 4 e 5 del
  presente articolo, nonché di adeguamento del regolamento
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11
  novembre 1963, n. 2029, è emanato entro 6 mesi dalla data di
  entrata in vigore della legge di conversione del presente
  decreto, sentito il Garante per la radiodiffusione e
  l'editoria nonché le competenti Commissioni parlamentari che
  esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla
  trasmissione dello schema di regolamento.
      7.  Ai fini di una maggiore tutela dei minori e delle
  famiglie, anche in tema di programmazione televisiva,
  all'articolo 2, secondo comma, della legge 21 aprile 1962, n.
  161, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ciascuna
  sezione è composta da un docente di diritto in servizio o in
  quiescenza, che la presiede, da un docente di psicologia
  dell'età evolutiva in servizio o in quiescenza, da un docente
  di pedagogia con particolare competenza nei problemi della
  comunicazione sociale, in servizio o in quiescenza, da due
  esperti di cultura cinematografica scelti tra critici,
  studiosi e autori, da quattro rappresentanti dei genitori
  designati dalle associazioni più rappresentative,
 
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  nonché da due rappresentanti delle categorie di settore; per
  ogni membro effettivo è nominato un supplente".  Fino
  all'insediamento delle commissioni di cui alla citata legge
  n.161 del 1962, nella nuova composizione restano in carica le
  commissioni già nominate.  Il quarto comma dell'articolo 2 e il
  secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n.161 del
  1962 sono abrogati.  Al secondo comma dell'articolo 4 della
  citata legge n.161 del 1962, le parole: "di voti" sono
  sostituite dalle seguenti: "dei componenti".  A tutela degli
  animali utilizzati in riprese filmate e in applicazione
  dell'articolo 727 del codice penale, le commissioni di cui
  alla citata legge n.161 del 1962 sono integrate, per il solo
  esame delle produzioni che utilizzino in qualunque modo gli
  animali, da un esperto designato dalle associazioni più
  rappresentative per la protezione degli animali; per ogni
  membro effettivo è nominato un supplente.
      8.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
  legge di conversione del presente decreto, con regolamento
  governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
  agosto 1988, n.400, e con l'osservanza degli articoli 30, 31 e
  32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive
  modificazioni, previo parere del Consiglio di Stato, che deve
  esprimersi entro trenta giorni, e delle competenti Commissioni
  parlamentari, di intesa con la Conferenza permanente per i
  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
  Trento e di Bolzano, si provvede al riordino dell'ENIT, sulla
  base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
          a)  razionalizzazione e definizione
  dell'organizzazione degli uffici all'estero in relazione ai
  flussi turistici prevedibili dai vari Paesi e secondo criteri
  di economicità, utilizzando in tali uffici, anche con
  contratto a tempo determinato, personale con adeguate
  conoscenze professionali nel settore e idonee conoscenze
  linguistiche; tali uffici devono operare sulla base di un
  preventivo di spesa approvato dal consiglio di
  amministrazione.  A tal fine l'ENIT è autorizzato a stipulare
  apposite convenzioni, secondo criteri di economicità e
  funzionalità, con l'Istituto nazionale per il commercio con
  l'estero o con altri organismi pubblici o privati operanti
  all'estero, nonché a costituire società, anche con soggetti
  privati, per la realizzazione di progetti di promozione
  turistica;
          b)  riorganizzazione dell'assetto organizzativo e
  del personale con criteri di efficienza e di funzionalità,
  disponendo il trasferimento del personale in esubero con le
  modalità previste dall'articolo 5;
          c)  attribuzione di funzioni specifiche per lo
  sviluppo della promozione turistica all'estero come strumento
  di rappresentazione dell'immagine dell'intero territorio
  nazionale, nonché per la predisposizione, d'intesa con le
  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di
  progetti integrati interregionali di promozione turistica;
          d)  previsione della possibilità di costituzione o
  di partecipazione a società miste per lo svolgimento di
  specifiche attività promozionali, ovvero per la partecipazione
  ad accordi di programma anche al fine di predisporre progetti
  comuni con altre amministrazioni per lo sviluppo dell'immagine
  dell'Italia all'estero.
 
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      9.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
  della legge di conversione del presente decreto, è nominato
  con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il
  consiglio di amministrazione dell'ENIT composto da quattro
  esperti, di comprovata qualificazione professionale nel
  settore turistico, designati dal Presidente del Consiglio dei
  ministri sentite le associazioni di categoria di cui uno con
  funzioni di presidente, e da tre esperti designati dalle
  regioni.  I membri del consiglio di amministrazione durano in
  carica tre anni e sono rinnovabili per un solo mandato.
      10.  Entro il medesimo termine e con le medesime modalità,
  si provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti,
  composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, con
  qualifica non inferiore a dirigente generale, del ruolo della
  Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di presidente;
  da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
  ministri - Dipartimento del turismo e da un rappresentante
  delle regioni; per ogni membro effettivo è previsto un
  supplente.
      11.  I membri effettivi del collegio dei revisori dei
  conti sono collocati fuori ruolo per la durata del loro
  mandato.
      12.  Gli articoli 9, 14 e 19, comma 5, della legge 11
  ottobre 1990, n.292, sono abrogati.  Le funzioni già attribuite
  all'assemblea dell'ENIT, ai sensi dell'articolo 10 della legge
  11 ottobre 1990, n.292, sono esercitate dal consiglio di
  amministrazione, fermi restando i controlli ivi previsti.  Fino
  all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione le
  funzioni degli organi di amministrazione dell'ENIT sono svolte
  da un commissario straordinario nominato dal Presidente del
  Consiglio dei ministri.
      13.  Fino alla costituzione del collegio dei revisori di
  cui al comma 10 resta in carica il collegio dei revisori
  nominato ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 ottobre
  1990, n.292".
      L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
      "Art. 4. -  (Gestione dei finanziamenti erogati
  dallo Stato).  - 1.  A decorrere dal 1^ gennaio 1994, il
  Fondo istituito dall'articolo 2, comma quarto, della legge 10
  maggio 1983, n.182, ed incrementato ai sensi della legge 13
  luglio 1984, n.311, e dell'articolo 13, comma secondo, lettera
  d),  della legge 30 aprile 1985, n.163, è utilizzato per
  la corresponsione di contributi sugli interessi relativi a
  finanziamenti concessi dalla Banca nazionale del lavoro -
  Sezione di credito cinematografico e teatrale Spa o da altre
  banche, enti o società finanziarie legalmente costituite, a
  favore delle attività musicali e delle attività teatrali di
  prosa.  Per l'affidamento della gestione del Fondo si applicano
  le disposizioni di cui all'articolo 27, ultimo comma, della
  legge 4 novembre 1965, n.1213, introdotto dall'articolo 7 del
  decreto-legge 14 gennaio 1994, n.26, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 1^ marzo 1994, n.153.
      2.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
  di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro
  quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente
  decreto, sono stabiliti la misura dei contributi e le modalità
  ed i termini per la loro corresponsione".
 
                              Pag. 11
 
      L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
      "Art. 5. -  (Trasferimento di personale e risorse
  alla Presidenza del Consiglio dei ministri).  - 1.  Il
  personale dipendente del soppresso Ministero del turismo e
  dello spettacolo, in servizio alla data del 1^ luglio 1994
  presso i Dipartimenti del turismo e dello spettacolo,
  istituiti con decreti del Presidente del Consiglio dei
  ministri 12 marzo 1994 che non sia stato trasferito ai sensi
  del comma 4 dell'articolo 1 è trasferito con decorrenza dalla
  stessa data presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e
  inquadrato ai sensi del presente decreto in appositi ruoli
  transitori separati da quelli della Presidenza stessa.  Il
  personale conserva la posizione giuridica e il trattamento
  economico acquisiti alla data di inquadramento.  Le dotazioni
  organiche definitive dei ruoli di cui al presente comma
  saranno determinate secondo le procedure prescritte per la
  Presidenza del Consiglio dei ministri.  Al personale trasferito
  che risultasse eventualmente in esubero si applicano le
  procedure di mobilità di cui al decreto legislativo 3 febbraio
  1993, n.29, e successive modificazioni, da attuarsi verso le
  altre amministrazioni centrali, come previsto dall'articolo 3,
  comma 2- bis,  del decreto-legge 23 aprile 1993, n.118,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993,
  n.202.
      2.  I dipendenti di amministrazioni diverse, comandati
  presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo,
  possono chiedere l'inquadramento nei ruoli aggiunti di cui al
  comma 1, a norma dell'articolo 199 del testo unico delle
  disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
  dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.
      3.  Il personale del soppresso Ministero del turismo e
  dello spettacolo che, alla data di entrata in vigore del
  presente decreto, presta servizio presso altre amministrazioni
  in posizione di comando può richiedere di essere inquadrato
  nei ruoli dell'amministrazione ove presta servizio con il
  consenso di quest'ultima, nei termini e con le modalità di cui
  all'articolo 199 del testo unico delle disposizioni
  concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
  gennaio 1957, n.3.
      4.  Con decreto del Ministro del tesoro si provvede alla
  riutilizzazione del personale dipendente dalla Ragioneria
  generale dello Stato, ivi compreso quello con qualifiche
  dirigenziali, in servizio presso la ragioneria centrale del
  soppresso Ministero alla data del 3 agosto 1993".
      L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
      "Art. 6. -  (Successione nei rapporti del
  soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo e norma
  transitoria). -  1.  Le regioni e la Presidenza del Consiglio
  dei ministri subentrano nei termini e secondo i settori di
  competenza, ai sensi del presente decreto, nei diritti,
  obblighi e rapporti già facenti capo al soppresso Ministero
  del turismo e dello spettacolo.
      2.  Al trasferimento alle regioni a statuto speciale e
  alle province autonome di Trento e di Bolzano, per la parte
  che non sia già di loro
 
                              Pag. 12
 
  competenza, di funzioni amministrative di promozione, di
  sostegno e di vigilanza in materia di spettacolo, nonché del
  personale di cui all'articolo 1, comma 4, si provvede con
  norme di attuazione ai sensi delle vigenti disposizioni
  statutarie.
      3.  Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui
  all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto
  e dei regolamenti di cui all'articolo 3, continuano ad
  applicarsi le norme organizzative attualmente in vigore.
      4.  Gli oneri derivanti dal presente decreto restano
  contenuti nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio di
  previsione del soppresso Ministero del turismo e dello
  spettacolo per gli anni 1993 e seguenti".
      L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
      "Art. 7. -  (Adeguamento della legislazione in
  materia alberghiera).  1.  Entro tre mesi dalla data di
  entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del
  Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i
  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
  Trento e di Bolzano e sentite le associazioni di settore
  maggiormente rappresentative in campo nazionale, formula, con
  atto di indirizzo e coordinamento da adottarsi ai sensi
  dell'articolo 2, comma 3, lettera  d),  della legge 23
  agosto 1988, n.400, i criteri di adeguamento alle disposizioni
  vigenti nei Paesi che fanno parte dell'Unione europea delle
  seguenti normative:
          a)  la disciplina recata dall'articolo 4 del regio
  decreto 24 maggio 1925, n.1102, e successive modificazioni;
  nelle more dell'emanazione dell'atto di indirizzo e
  coordinamento e delle successive norme di attuazione, in
  deroga alle misure previste dalla normativa vigente, è
  consentita una riduzione della superficie delle stanze a un
  letto e delle stanze a due o più letti fino al 25 per cento
  nelle strutture alberghiere esistenti, classificate a una
  stella, due stelle o tre stelle, e fino al 20 per cento nelle
  strutture alberghiere esistenti, classificate a quattro
  stelle, cinque stelle o cinque stelle lusso;
          b)  la disciplina recata dagli articoli 7 e 12
  della legge 17 maggio 1983, n.217, in materia di
  classificazione alberghiera;
          c)  la disciplina recata dall'articolo 8 della
  legge 17 maggio 1983, n.217, in materia di vincolo di
  destinazione.
      2.  Il primo comma dell'articolo 109 del testo unico delle
  leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
  giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, è sostituito
  dal seguente:
      "I gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo
  6 della legge 17 maggio 1983, n.217, esclusi i rifugi alpini
  inclusi in apposito elenco approvato dalla regione o provincia
  autonoma in cui sono ubicati, non possono dare alloggio a
  persone non munite della carta di identità o di altro
  documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme
  vigenti".
 
                              Pag. 13
 
      3.  Il quarto comma dell'articolo 109 del testo unico
  delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
  18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, è
  sostituito dal seguente:
      "La violazione delle disposizioni del presente articolo è
  soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una
  somma da lire un milione a lire sei milioni".
      4.  Il terzo comma dell'articolo 109 del testo unico delle
  leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
  giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, è sostituito
  dal seguente:
      "I soggetti di cui al primo comma, anche tramite i propri
  collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti che
  chiedono alloggio una scheda di dichiarazione delle generalità
  conforme al modello approvato dal Ministro dell'interno.  Tale
  scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere
  sottoscritta dal cliente.  Per i nuclei familiari e per i
  gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno
  dei coniugi anche per gli altri familiari e dal capogruppo
  anche per i componenti del gruppo.  Le schede di dichiarazione,
  in serie numerata progressivamente, sono conservate per dodici
  mesi presso la struttura ricettiva a disposizione degli
  ufficiali e agenti di pubblica sicurezza che ne possono
  chiedere l'esibizione.  L'obbligo di conservazione della scheda
  di cui al presente comma cessa a far data dal 30 giugno 1996.
  I soggetti di cui al primo comma sono altresì tenuti a
  comunicare giornalmente all'autorità di pubblica sicurezza
  l'arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna di copia
  della scheda, ovvero mediante comunicazione, anche con mezzi
  informatici, effettuata secondo modalità stabilite con decreto
  del Ministro dell'interno"".
      L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
      "Art. 9. -  (Agevolazioni per le attività di
  spettacolo).  - 1.  L'agevolazione prevista dall'articolo 4,
  commi 1 e 2, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n.6,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993,
  n.63, si applica ai datori di lavoro dello spettacolo che
  risultino ancora debitori per contributi o premi omessi o
  pagati tardivamente relativamente a periodi scaduti alla data
  del 31 agosto 1994, a condizione che versino i contributi o
  premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro il 31 marzo 1995.
  La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate
  dagli enti impositori, anche in cinque rate bimestrali di
  uguale importo, di cui la prima entro il 31 marzo 1995, la
  seconda entro il 31 maggio 1995, la terza entro il 31 luglio
  1995, la quarta entro il 30 settembre 1995 e la quinta entro
  il 30 novembre 1995.  Le rate successive alla prima saranno
  maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il
  periodo di differimento.
      2.  Il termine del 30 novembre 1993, concernente il
  pagamento della seconda rata del condono previdenziale di cui
  al decreto-legge 22 maggio 1993, n.155, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.243, e successive
  modificazioni, è fissato, per le attività dello spettacolo, al
  30 giugno 1995.
 
                              Pag. 14
 
      3.  Ai fini della liquidazione delle sovvenzioni, il
  pagamento delle prime due rate del condono previdenziale di
  cui al comma 1 e della prima rata del condono previdenziale di
  cui al comma 2 è da intendersi sostitutivo della liberatoria
  da rilasciarsi da parte degli enti previdenziali.
      4.  Analogamente a quanto previsto dal comma 3, in caso di
  rateizzazione concordata con gli enti interessati, il
  pagamento della seconda rata delle somme complessivamente
  dovute è da intendersi sostitutivo della liberatoria, ai fini
  della liquidazione delle sovvenzioni".
      L'articolo 10 è sostituito dal seguente:
      "Art. 10. -  (Disposizioni particolari). -  1.
  Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 novembre
  1988, n.465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
  dicembre 1988, n.556, è sostituito dal seguente:
      " 6.  I beni risultanti dalla realizzazione dei
  progetti, fino alla scadenza del finanziamento agevolato di
  cui all'articolo 1, comma 5, lettera  b),  sono sottoposti
  a vincoli di destinazione e d'uso con l'obbligo, per il
  concessionario che intenda trasferire o alienare i beni
  stessi, di preventiva autorizzazione da parte del concedente.
  Tale autorizzazione non è richiesta per gli atti derivanti da
  procedure esecutive immobiliari.  Alla data di scadenza del
  finanziamento il concessionario può estinguere i vincoli
  versando il corrispettivo predeterminato nell'atto di
  concessione in misura non inferiore all'ammontare del 10 per
  cento del contributo pubblico complessivamente goduto".
      2.  All'articolo 4 della legge 4 novembre 1965, n.1213,
  come sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio
  1994, n.26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^
  marzo 1994, n.153, il comma 4 è sostituito dal seguente:
      " 4.  Per  film  lungometraggio di produzione
  nazionale' si intende il  film  di durata superiore a 75
  minuti postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da
  imprese produttrici nazionali con  troupe  italiana, che
  presenti complessivamente almeno due delle componenti di cui
  al comma 2, lettere  a), b)  e  c),  due delle
  componenti di cui alle lettere  d), e)  ed  f),
  tre delle componenti di cui alle lettere  g), h),
  i), l)  e  m),  e due delle componenti di cui
  alle lettere  o), p)  e  q)  del medesimo
  comma".
      3.  Al comma 4 dell'articolo 30 della legge 4 novembre
  1965, n.1213, come sostituito dall'articolo 24 del
  decreto-legge 14 gennaio 1994, n.26, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 1^ marzo 1994, n.153, le parole: "a
  decorrere dal 1^ febbraio 1995" sono sostituite dalle
  seguenti: "a decorrere dal 1^ gennaio 1997".
      4.  Le autorizzazioni di cui al comma 3 dell'articolo 9
  della legge 23 dicembre 1992, n.498, possono essere concesse
  anche a gruppi di artisti costituiti in associazione per lo
  svolgimento di una autonoma attività, purché sulla base di una
  convenzione approvata dal consiglio
 
                              Pag. 15
 
  di amministrazione dell'ente ed ispirata alle finalità di
  incentivare la professionalizzazione del rapporto di lavoro
  delle masse artistiche e sempre che la stessa non comporti
  nocumento diretto o indiretto per l'ente, costituisca un
  vantaggio economico per lo stesso in termini di concessione,
  totale o parziale, dei diritti radiofonici e televisivi, e
  preveda la eventuale trasformazione programmata del rapporto
  di lavoro da dipendente ad autonomo.
      5.  Gli enti lirici e le istituzioni concertistiche
  assimilate possono procedere ad assunzioni di personale a
  tempo indeterminato, negli anni 1995 e 1996, nei limiti dei
  contingenti accertati ai sensi dell'articolo 3 della legge 22
  luglio 1977, n.426, e successive modificazioni, per
  documentate imprescindibili esigenze di funzionamento; a tal
  fine gli enti e le istituzioni devono essere autorizzati
  dall'autorità statale competente in materia di spettacolo,
  previa dimostrazione della copertura in bilancio della
  relativa spesa, sentiti il Dipartimento della funzione
  pubblica e il Ministero del tesoro.  Gli enti e le istituzioni,
  nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo 3
  febbraio 1993, n.29, possono stipulare nei limiti delle
  disponibilità di bilancio e sentito il parere del Ministro del
  tesoro, contratti aziendali integrativi del contratto
  collettivo nazionale di lavoro della categoria, a partire da
  quello che sarà stipulato dopo la data di entrata in vigore
  della legge di conversione del presente decreto.  Per la
  realizzazione di manifestazioni musicali e di balletto, gli
  enti lirici e tutte le istituzioni musicali possono, altresì,
  nei limiti delle disponibilità di bilancio, stipulare
  contratti di prestazione professionale sulla base delle
  modalità stabilite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
  - Dipartimento dello spettacolo, con cantanti concertisti,
  direttori di orchestra, registi, scenografi, coreografi,
  ballerini e solisti; detti contratti possono essere stipulati
  direttamente con gli artisti ovvero per il tramite di agenti o
  rappresentanti iscritti in apposito albo da istituirsi, entro
  il 31 dicembre 1995, con decreto del Presidente del Consiglio
  dei ministri di concerto con il Ministro di grazia e
  giustizia.  Per l'anno 1995 è fatto divieto agli enti lirici e
  alle istituzioni concertistiche assimilate di procedere ad
  assunzioni di personale a tempo determinato, salvo che si
  tratti di personale artistico e tecnico da impiegare per
  singole opere o spettacoli, nei limiti delle disponibilità di
  bilancio.  Per l'anno 1995 è consentita agli enti pubblici del
  settore dello spettacolo, nei limiti delle disponibilità di
  bilancio, l'assunzione di personale a tempo determinato anche
  con mansioni amministrative esclusivamente per esigenze
  connesse con la realizzazione di manifestazioni ufficiali
  nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, previa
  autorizzazione dell'autorità di Governo competente in materia
  di spettacolo, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica
  e il Ministero del tesoro.
      6.  La Banca nazionale del lavoro è autorizzata a
  utilizzare il fondo istituito dall'articolo 3 della legge 13
  luglio 1984, n.313, al fine della concessione di contributi in
  conto interessi a favore delle attività teatrali di prosa, per
  il calcolo degli interessi passivi del triennio 19911993 fino
  al 50 per cento, secondo quanto previsto dall'articolo 2,
  quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n.182, come
  modificato
 
                              Pag. 16
 
  dalla legge 13 luglio 1984, n.311, per le operazioni comunque
  intrattenute dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione per il
  credito cinematografico e teatrale Spa.
      7.  All'articolo 4 del decreto-legge 14 gennaio 1994,
  n.26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ marzo
  1994, n.153, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
      " 3- bis.  In sede di prima applicazione sono
  ammessi al concorso per il rilascio degli attestati di qualità
  per l'esercizio 1994 sia i  film  per i quali è stata già
  presentata istanza prima della data di entrata in vigore del
  presente decreto e che a tale data non siano stati proiettati
  in pubblico, sia i  film  per i quali la copia campione
  sia stata presentata alla autorità di Governo competente in
  materia di spettacolo prima della medesima data.  In tale caso
  il termine per la presentazione delle domande è prorogato al
  30 giugno 1994".
      8.  All'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio
  1994, n.26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^
  marzo 1994, n.153, dopo le parole: "una quota di 20 miliardi
  del suddetto fondo è utilizzata" sono inserite le seguenti:
  "nell'esercizio finanziario 19951996".
      9.  All'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio
  1994, n.26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^
  marzo 1994, n.153, dopo il primo periodo sono inseriti i
  seguenti: "La quota dei proventi destinata all'ammortamento
  del mutuo deve essere imputata in primo luogo a copertura
  della parte di mutuo non assistita dal fondo di garanzia.
  L'istituto mutuante resta titolare dei diritti di
  utilizzazione acquisiti nelle percentuali di assegnazione del
  mutuo e dei relativi proventi fino a totale rimborso del
  mutuo".
      10.  Al comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 14
  gennaio 1994, n.26, convertito, con modificazioni, dalla legge
  1^ marzo 1994, n.153, sono apportate le seguenti
  modificazioni:
          a)  le parole: "In alternativa al mutuo sul fondo
  di cui alla legge 14 agosto 1971, n.819, o del fondo di
  sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n.378, e successive
  modificazioni, può essere concesso, a valere sullo stesso
  fondo," sono sostituite dalle seguenti: "In aggiunta al mutuo
  sul fondo di intervento di cui alla legge 14 agosto 1971,
  n.819, o del fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio
  1980, n.378, e successive modificazioni, può essere concesso
  sul fondo di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965,
  n.1213, e successive modificazioni, relativamente alla
  produzione e sui richiamati fondi di intervento - con
  esclusione della quota parte del fondo di cui al secondo
  comma, numero 2, dell'articolo 2 della citata legge n.819 del
  1971, che resta destinata ad interventi per il consolidamento
  della produzione e della distribuzione cinematografica
  nazionale e delle industrie tecniche - e di sostegno,
  rispettivamente per le industrie tecniche e le sale
  cinematografiche,";
          b)  l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
  "Il tasso di riferimento di cui al presente articolo è pari a
  quello in vigore alla data di stipula del contratto di
  mutuo".
 
                              Pag. 17
 
      11.  Per l'anno 1995 i termini per l'esercizio della
  facoltà di opzione previsti dal penultimo comma dell'articolo
  34 e dal quinto comma dell'articolo 74 del decreto del
  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, sono
  differiti al trentesimo giorno successivo a quello di entrata
  in vigore della legge di conversione del presente decreto;
  entro lo stesso termine può essere revocata l'opzione
  precedentemente esercitata.
      12.  All'articolo 17 del decreto-legge 14 gennaio 1994,
  n.26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ marzo
  1994, n.153, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
      " 6- bis.  La garanzia tipica per le operazioni di
  credito cinematografico volte a incentivare la produzione
  nazionale cinematografica, è rappresentata dal  film  al
  quale il mutuo si riferisce e si articola nelle modalità di
  erogazione del medesimo per stati di avanzamento a partire
  dalla preparazione.  Il produttore, che abbia garantito, per la
  parte non assistita dal fondo di garanzia, il mutuo o i mutui
  da lui ottenuti, con i soli proventi del  film  e,
  successivamente, non abbia, entro il termine di cinque anni,
  estinto tali mutui, non potrà ottenere ulteriore ammissione al
  fondo di garanzia per il triennio successivo alla data del
  mancato pagamento.  Analogo impedimento vale per le imprese o
  società di produzione che annoverino, tra gli amministratori o
  i soci, amministratori o soci di altra impresa o società di
  produzione che non abbia ammortizzato integralmente il
  mutuo.".
      13.  All'articolo 11, comma nono, della legge 4 novembre
  1965, n.1213, e successive modificazioni, le parole: "per lo
  stesso numero di sale" sono sostituite dalle seguenti: "per un
  periodo di tre anni dalla prima proiezione in pubblico".
      14.  Gli interventi di riqualificazione delle strutture
  ricettive ammessi a contributo ai sensi dell'articolo 1, comma
  1, della legge 30 dicembre 1989, n.424, riguardano anche la
  realizzazione di nuove strutture che qualifichino l'offerta
  ricettiva regionale, ove tale inclusione sia prevista nei
  programmi predisposti dalle regioni interessate ai sensi del
  comma 8 del citato articolo 1.
      15.  Per la realizzazione delle iniziative per la
  celebrazione del centenario della fondazione dell'Ente
  autonomo della Biennale di Venezia, è concesso, in favore
  dell'ente stesso, un contributo straordinario di lire 10
  miliardi per l'anno 1995.  Al relativo onere si provvede
  mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
  al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
  tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando
  l'accantonamento relativo al medesimo ministero.  Entro il 30
  aprile 1996, l'Ente è tenuto a presentare alla Presidenza del
  Consiglio dei ministri - Dipartimento dello spettacolo, che la
  trasmette alle Camere, una relazione che dia conto
  dettagliatamente dell'utilizzazione del contributo.
      16.  Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
      L'articolo 11 è sostituito dal seguente:
      "Art. 11. -  (Modifiche al testo unico delle
  leggi di pubblica sicurezza). -  1.  Al comma 2
  dell'articolo 17- ter  del testo unico delle
 
                              Pag. 18
 
  leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
  giugno 1931, n.773, introdotto dall'articolo 3 del decreto
  legislativo 13 luglio 1994, n.480, è aggiunto, in fine, il
  seguente periodo: "Copia del verbale o del rapporto è
  consegnata o notificata all'interessato".
      2.  Il comma 3 dell'articolo 17- ter  del citato testo
  unico delle leggi di pubblica sicurezza, introdotto
  dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n.480,
  è sostituito dal seguente:
      " 3.  Entro cinque giorni dalla ricezione della
  comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al
  comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione
  dell'attività condotta in difetto di autorizzazione ovvero, in
  caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione
  dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad
  uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un
  periodo non inferiore a 24 ore e non superiore a 3 mesi.
  L'ordine di sospensione è revocato quando l'interessato
  dimostra di aver ottemperato alle prescrizioni.  Fermo restando
  quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi
  prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene,
  l'ordine di sospensione relativo ad attività ricettive
  comunque esercitate è disposto trascorsi trenta giorni dalla
  contestazione della violazione"".
      L'articolo 12 è sostituito dal seguente:
      "Art. 12. -  (Promozione del turismo giovanile).
  -  1.  L'Associazione italiana alberghi per la gioventù
  (AIG), il Centro turistico studentesco e giovanile (CTS) e il
  Touring club italiano (TCI), per la rilevanza culturale del
  ruolo di promozione del turismo giovanile da essi perseguito,
  sono ammessi ai benefìci di cui alla legge 11 luglio 1986,
  n.390".
 
                              Pag. 19
 
              DECRETO-LEGGE 29 MARZO 1995, N. 97
 
DATA=950511 FASCID=DDL12-2516 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=TR NSTA=2516 TOTPAG=0059 TOTDOC=0018 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= FPD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=001 PAGFIN=0019 RIGFIN=002 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=19 SORTRES= SORTDDL=251600 00 FASCIDC=12DDL2516 SORTNAV=0251600 000 00000 ZZDDLC2516 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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