| L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - (Trasferimento di funzioni in materia
di turismo e di spettacolo). - 1. Sono trasferite alle
regioni a statuto ordinario, di seguito denominate "regioni",
tutte le competenze e funzioni amministrative del soppresso
Ministero del turismo e dello spettacolo salvo quelle
espressamente attribuite all'amministrazione centrale dal
presente decreto e per quanto riguarda la materia dello
spettacolo nei limiti, modalità e termini di cui all'articolo
2 della legge di conversione del presente decreto.
2. Al fine della predisposizione del programma
promozionale triennale di cui all'articolo 7 della legge 11
ottobre 1990, n.292, l'Ente nazionale italiano per il turismo
(ENIT) acquisisce il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, restando comunque salve le attribuzioni
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, che provvedono a disciplinare con proprie
leggi le materie del presente decreto. Il parere deve essere
reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Le regioni concorrono alla elaborazione e alla
attuazione della politica nazionale e comunitaria in materia
di spettacolo nonché alla definizione dei criteri per la
ripartizione delle risorse.
4. Il personale del soppresso Ministero del turismo e
dello spettacolo viene trasferito in relazione alle funzioni
trasferite ai sensi del comma 1 con il consenso dei medesimi,
e con inquadramento anche in soprannumero, alle regioni o a
enti pubblici regionali o a enti territoriali, conservando lo
stato giuridico e il trattamento economico acquisito.
5. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite le
regioni si avvalgono del personale inquadrato nei propri
rispettivi ruoli organici, in servizio alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e del
personale trasferito ai sensi del comma 4 senza procedere a
nuove assunzioni di personale.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con
il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, istituisce, entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il Fondo per la riqualificazione dell'offerta
turistica italiana, da iscrivere nello stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel quale
confluiscono risorse pubbliche versate in apposito capitolo
della entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Fondo
stesso. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 39 miliardi per
il 1995. Hanno accesso al Fondo con priorità gli interventi
finalizzati al miglioramento della qualità del servizio e
all'adeguamento delle strutture turistico-ricettive, agli
adempimenti
Pag. 5
previsti dalla legislazione nazionale e dalle normative
comunitarie. Il Fondo è gestito dalle regioni, anche
attraverso apposite convenzioni stipulate con società ed
istituti di credito nazionali e regionali. Il Presidente del
Consiglio dei ministri, con proprio decreto, ripartisce
annualmente tra le regioni il 70 per cento del Fondo con
criteri che dovranno tenere in considerazione il movimento
turistico e il patrimonio ricettivo esistente. Il rimanente 30
per cento del Fondo è ripartito, con i medesimi criteri, tra
le regioni nel cui territorio ricadono le aree ammissibili
agli interventi dei fondi strutturali comunitari, obiettivi 1,
2 e 5- b.
7. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6,
pari a lire 39 miliardi per il 1995, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per il medesimo anno, utilizzando parte
dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Le disponibilità relative ai finanziamenti di progetti
disposti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4
novembre 1988, n.465, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 dicembre 1988, n.556, e dell'articolo 12- bis
del decreto-legge 20 maggio 1993, n.149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.237, che
risultino inutilizzate a seguito di revoca dei finanziamenti
disposti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro,
al Fondo di cui al comma 6.
9. Sino all'approvazione della legge istitutiva del
Ministero delle attività produttive, le funzioni in materia di
turismo non attribuite alle regioni sono esercitate dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri".
L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Funzioni della Presidenza del
Consiglio dei ministri in materia di turismo, spettacolo e
sport). - 1. In materia di turismo e spettacolo sono
attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri le
seguenti funzioni, esercitate rispettivamente dal Dipartimento
del turismo e dal Dipartimento dello spettacolo, istituiti e
organizzati ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n.400:
a) definizione, sulla base di una programmazione
triennale, delle politiche di settore, al fine di fissare le
linee strategiche di indirizzo, nel rispetto delle competenze
regionali, anche ai fini della partecipazione dell'Italia alle
organizzazioni multilaterali e alla realizzazione degli
accordi internazionali, fatte salve le competenze del
Ministero degli affari esteri in materia di relazioni
internazionali di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n.18;
b) svolgimento delle attività necessarie ad
assicurare la partecipazione dell'Italia alla elaborazione
delle politiche comunitarie;
c) predisposizione di atti e svolgimento di
attività generali necessari all'attuazione degli atti adottati
dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese le sentenze della
Corte di giustizia, fatte salve le competenze del Ministro per
il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;
Pag. 6
d) esercizio delle attività di indirizzo e
coordinamento nei confronti delle regioni, anche al fine della
promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero,
dello sviluppo del mercato turistico nazionale e della
promozione del turismo sociale nel pieno rispetto delle
autonomie regionali;
e) esercizio delle attività di indirizzo e
coordinamento relative alla disciplina delle imprese
turistiche di cui agli articoli 5 e 9 della legge 17 maggio
1983, n.217, e successive modificazioni, e alla
classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli
6 e 7 della legge medesima;
f) raccolta ed elaborazione di dati, anche
attraverso sistemi informativi computerizzati avvalendosi, tra
l'altro, delle notizie raccolte ed elaborate ai sensi
dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n.580;
g) controllo sugli enti già sottoposti alla
vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo, per i
quali la competenza sia rimasta alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, e in base a quanto disposto dall'articolo 3,
comma 1, lettera b);
h) funzioni di indirizzo, coordinamento,
sostegno, promozione e vigilanza delle attività di spettacolo,
ivi comprese quelle promozionali e di alta formazione
artistica e tutte le funzioni in materia di spettacolo
riservate allo Stato dai decreti legislativi di cui
all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto
ivi compresa la gestione del Fondo unico per lo spettacolo per
la parte assegnata allo Stato;
i) sostegno e promozione del turismo in favore
dei soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita
altresì le competenze relative agli interventi di cui al
decreto-legge 4 novembre 1988, n.465, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n.556, agli
interventi di competenza statale di cui al decretolegge 3
gennaio 1987, n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 marzo 1987, n.65, e al decreto-legge 2 febbraio 1988, n.22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988,
n.92, nonché quelle statali già esercitate dal soppresso
Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di
vigilanza sul CONI.
3. Nell'osservanza delle rispettive competenze dovrà
essere assicurata alle regioni una piena informazione e
partecipazione mediante la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano in ordine all'adozione e all'attuazione
degli atti delle istituzioni della Comunità europea.
4. Nell'ambito dell'intervento ordinario per le aree
depresse del territorio nazionale di cui al decreto-legge 22
ottobre 1992, n.415, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1992, n.488, il Dipartimento del turismo
esercita altresì le competenze statali nella materia delle
agevolazioni alle attività turistico-alberghiere, ferme
restando le competenze regionali. Con apposito regolamento
governativo, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988,
Pag. 7
n.400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, verrà data
attuazione al presente comma".
L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - (Riordino degli organi consultivi e
degli enti del settore dello spettacolo e del turismo) - 1.
In attesa della costituzione di un'autorità di Governo
specificamente competente per le attività culturali e
dell'entrata in vigore delle leggi-quadro riguardanti il
cinema, la musica, la danza, il teatro di prosa e gli
spettacoli viaggianti, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con regolamenti governativi
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n.400, e degli articoli 30, 31 e 32 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni,
di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentite le competenti Commissioni parlamentari, si
procede a:
a) riordinare gli organi consultivi istituiti
presso il soppresso Ministero del turismo e dello
spettacolo;
b) riordinare gli enti operanti nel settore dello
spettacolo e del turismo, prima sottoposti alla vigilanza del
soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.
2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai
seguenti criteri e princìpi:
a) le funzioni già proprie delle commissioni e
degli organi consultivi esistenti presso il soppresso
Ministero del turismo e dello spettacolo sono attribuite ad
almeno cinque comitati (musica, danza, cinema, teatro di
prosa, circhi equestri e spettacoli viaggianti) ciascuno
composto di non più di nove membri, scelti tra rappresentanti
delle associazioni di categoria ed esperti altamente
qualificati. I membri dei predetti comitati non possono
rimanere in carica più di tre anni e non possono essere
nuovamente nominati prima che siano trascorsi tre anni dalla
cessazione dell'ultimo incarico. I membri dei comitati che
siano rappresentanti di associazioni di categoria non possono
partecipare alle riunioni nelle quali sono esaminate le
richieste di finanziamento o di contributi avanzate dalla
rispettiva categoria;
b) il riordino degli enti già vigilati si ispira
alle istanze della regionalizzazione e dell'affidamento di
specifiche funzioni a società o enti anche di natura privata
quando ciò sia conforme a criteri di economicità e
funzionalità. Alla nomina dei componenti degli organi
amministrativi dei suddetti enti si procederà solo dopo il
riordino degli enti stessi;
c) è prevista l'incompatibilità dell'appartenenza
ai comitati o agli organi dell'Ente teatrale italiano con
l'esercizio di attività professionali obiettivamente tali da
pregiudicarne la imparzialità in quanto dirette destinatarie
di interventi finanziari pubblici.
Pag. 8
3. Le funzioni amministrative in materia di revisione dei
film e dei lavori teatrali, già esercitate dal soppresso
Ministero del turismo e dello spettacolo, restano attribuite,
in attesa della costituzione di un'autorità di Governo
specificatamente competente per le attività culturali, alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello
spettacolo, che le esercita sentite le commissioni di primo
grado e di appello di cui alla legge 21 aprile 1962, n.161; la
revisione in lingua originale dei film in lingua tedesca
e in lingua francese da proiettare, rispettivamente, in
provincia di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta è
esercitata, su delega del Presidente del Consiglio dei
ministri, dal presidente della giunta provinciale di Bolzano e
dal presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta,
sentita una commissione nominata dalla giunta provinciale e
dalla giunta regionale. Il parere ed il nulla osta
all'edizione italiana, rilasciati ai sensi della citata legge
n. 161 del 1962, sono validi anche per le corrispondenti
versioni del film in lingua tedesca e in lingua
francese.
4. La trasmissione televisiva di opere a soggetto e
film prodotti per la televisione che contengano immagini
di sesso o di violenza o di istigazione alla commissione di
reati tali da poter incidere negativamente sulla sensibilità
dei minori, è ammessa, salvo restando quanto disposto
dall'articolo 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223, solo nella
fascia oraria fra le 23 e le 7.
5. I produttori, i distributori o i concessionari
televisivi possono richiedere, ai sensi della legge 21 aprile
1962, n. 161, il nullaosta per la trasmissione televisiva di
opere a soggetto e film prodotti per la televisione,
fuori della fascia oraria di cui al comma 4. Qualora non si
siano avvalsi di tale facoltà, il Garante per la
radiodiffusione e l'editoria, d'ufficio o su motivata
denuncia, su conforme parere delle commissioni di cui agli
articoli 2 e 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161, se accerta
la violazione del divieto di cui al comma 4 applica nei
confronti del concessionario, le sanzioni di cui all'articolo
31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive
modificazioni.
6. Il regolamento di attuazione dei commi 4 e 5 del
presente articolo, nonché di adeguamento del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11
novembre 1963, n. 2029, è emanato entro 6 mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sentito il Garante per la radiodiffusione e
l'editoria nonché le competenti Commissioni parlamentari che
esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla
trasmissione dello schema di regolamento.
7. Ai fini di una maggiore tutela dei minori e delle
famiglie, anche in tema di programmazione televisiva,
all'articolo 2, secondo comma, della legge 21 aprile 1962, n.
161, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ciascuna
sezione è composta da un docente di diritto in servizio o in
quiescenza, che la presiede, da un docente di psicologia
dell'età evolutiva in servizio o in quiescenza, da un docente
di pedagogia con particolare competenza nei problemi della
comunicazione sociale, in servizio o in quiescenza, da due
esperti di cultura cinematografica scelti tra critici,
studiosi e autori, da quattro rappresentanti dei genitori
designati dalle associazioni più rappresentative,
Pag. 9
nonché da due rappresentanti delle categorie di settore; per
ogni membro effettivo è nominato un supplente". Fino
all'insediamento delle commissioni di cui alla citata legge
n.161 del 1962, nella nuova composizione restano in carica le
commissioni già nominate. Il quarto comma dell'articolo 2 e il
secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n.161 del
1962 sono abrogati. Al secondo comma dell'articolo 4 della
citata legge n.161 del 1962, le parole: "di voti" sono
sostituite dalle seguenti: "dei componenti". A tutela degli
animali utilizzati in riprese filmate e in applicazione
dell'articolo 727 del codice penale, le commissioni di cui
alla citata legge n.161 del 1962 sono integrate, per il solo
esame delle produzioni che utilizzino in qualunque modo gli
animali, da un esperto designato dalle associazioni più
rappresentative per la protezione degli animali; per ogni
membro effettivo è nominato un supplente.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con regolamento
governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n.400, e con l'osservanza degli articoli 30, 31 e
32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive
modificazioni, previo parere del Consiglio di Stato, che deve
esprimersi entro trenta giorni, e delle competenti Commissioni
parlamentari, di intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, si provvede al riordino dell'ENIT, sulla
base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione e definizione
dell'organizzazione degli uffici all'estero in relazione ai
flussi turistici prevedibili dai vari Paesi e secondo criteri
di economicità, utilizzando in tali uffici, anche con
contratto a tempo determinato, personale con adeguate
conoscenze professionali nel settore e idonee conoscenze
linguistiche; tali uffici devono operare sulla base di un
preventivo di spesa approvato dal consiglio di
amministrazione. A tal fine l'ENIT è autorizzato a stipulare
apposite convenzioni, secondo criteri di economicità e
funzionalità, con l'Istituto nazionale per il commercio con
l'estero o con altri organismi pubblici o privati operanti
all'estero, nonché a costituire società, anche con soggetti
privati, per la realizzazione di progetti di promozione
turistica;
b) riorganizzazione dell'assetto organizzativo e
del personale con criteri di efficienza e di funzionalità,
disponendo il trasferimento del personale in esubero con le
modalità previste dall'articolo 5;
c) attribuzione di funzioni specifiche per lo
sviluppo della promozione turistica all'estero come strumento
di rappresentazione dell'immagine dell'intero territorio
nazionale, nonché per la predisposizione, d'intesa con le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di
progetti integrati interregionali di promozione turistica;
d) previsione della possibilità di costituzione o
di partecipazione a società miste per lo svolgimento di
specifiche attività promozionali, ovvero per la partecipazione
ad accordi di programma anche al fine di predisporre progetti
comuni con altre amministrazioni per lo sviluppo dell'immagine
dell'Italia all'estero.
Pag. 10
9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, è nominato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il
consiglio di amministrazione dell'ENIT composto da quattro
esperti, di comprovata qualificazione professionale nel
settore turistico, designati dal Presidente del Consiglio dei
ministri sentite le associazioni di categoria di cui uno con
funzioni di presidente, e da tre esperti designati dalle
regioni. I membri del consiglio di amministrazione durano in
carica tre anni e sono rinnovabili per un solo mandato.
10. Entro il medesimo termine e con le medesime modalità,
si provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti,
composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, con
qualifica non inferiore a dirigente generale, del ruolo della
Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di presidente;
da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento del turismo e da un rappresentante
delle regioni; per ogni membro effettivo è previsto un
supplente.
11. I membri effettivi del collegio dei revisori dei
conti sono collocati fuori ruolo per la durata del loro
mandato.
12. Gli articoli 9, 14 e 19, comma 5, della legge 11
ottobre 1990, n.292, sono abrogati. Le funzioni già attribuite
all'assemblea dell'ENIT, ai sensi dell'articolo 10 della legge
11 ottobre 1990, n.292, sono esercitate dal consiglio di
amministrazione, fermi restando i controlli ivi previsti. Fino
all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione le
funzioni degli organi di amministrazione dell'ENIT sono svolte
da un commissario straordinario nominato dal Presidente del
Consiglio dei ministri.
13. Fino alla costituzione del collegio dei revisori di
cui al comma 10 resta in carica il collegio dei revisori
nominato ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 ottobre
1990, n.292".
L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Art. 4. - (Gestione dei finanziamenti erogati
dallo Stato). - 1. A decorrere dal 1^ gennaio 1994, il
Fondo istituito dall'articolo 2, comma quarto, della legge 10
maggio 1983, n.182, ed incrementato ai sensi della legge 13
luglio 1984, n.311, e dell'articolo 13, comma secondo, lettera
d), della legge 30 aprile 1985, n.163, è utilizzato per
la corresponsione di contributi sugli interessi relativi a
finanziamenti concessi dalla Banca nazionale del lavoro -
Sezione di credito cinematografico e teatrale Spa o da altre
banche, enti o società finanziarie legalmente costituite, a
favore delle attività musicali e delle attività teatrali di
prosa. Per l'affidamento della gestione del Fondo si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 27, ultimo comma, della
legge 4 novembre 1965, n.1213, introdotto dall'articolo 7 del
decreto-legge 14 gennaio 1994, n.26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1^ marzo 1994, n.153.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabiliti la misura dei contributi e le modalità
ed i termini per la loro corresponsione".
Pag. 11
L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"Art. 5. - (Trasferimento di personale e risorse
alla Presidenza del Consiglio dei ministri). - 1. Il
personale dipendente del soppresso Ministero del turismo e
dello spettacolo, in servizio alla data del 1^ luglio 1994
presso i Dipartimenti del turismo e dello spettacolo,
istituiti con decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri 12 marzo 1994 che non sia stato trasferito ai sensi
del comma 4 dell'articolo 1 è trasferito con decorrenza dalla
stessa data presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e
inquadrato ai sensi del presente decreto in appositi ruoli
transitori separati da quelli della Presidenza stessa. Il
personale conserva la posizione giuridica e il trattamento
economico acquisiti alla data di inquadramento. Le dotazioni
organiche definitive dei ruoli di cui al presente comma
saranno determinate secondo le procedure prescritte per la
Presidenza del Consiglio dei ministri. Al personale trasferito
che risultasse eventualmente in esubero si applicano le
procedure di mobilità di cui al decreto legislativo 3 febbraio
1993, n.29, e successive modificazioni, da attuarsi verso le
altre amministrazioni centrali, come previsto dall'articolo 3,
comma 2- bis, del decreto-legge 23 aprile 1993, n.118,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993,
n.202.
2. I dipendenti di amministrazioni diverse, comandati
presso il soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo,
possono chiedere l'inquadramento nei ruoli aggiunti di cui al
comma 1, a norma dell'articolo 199 del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.
3. Il personale del soppresso Ministero del turismo e
dello spettacolo che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, presta servizio presso altre amministrazioni
in posizione di comando può richiedere di essere inquadrato
nei ruoli dell'amministrazione ove presta servizio con il
consenso di quest'ultima, nei termini e con le modalità di cui
all'articolo 199 del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n.3.
4. Con decreto del Ministro del tesoro si provvede alla
riutilizzazione del personale dipendente dalla Ragioneria
generale dello Stato, ivi compreso quello con qualifiche
dirigenziali, in servizio presso la ragioneria centrale del
soppresso Ministero alla data del 3 agosto 1993".
L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"Art. 6. - (Successione nei rapporti del
soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo e norma
transitoria). - 1. Le regioni e la Presidenza del Consiglio
dei ministri subentrano nei termini e secondo i settori di
competenza, ai sensi del presente decreto, nei diritti,
obblighi e rapporti già facenti capo al soppresso Ministero
del turismo e dello spettacolo.
2. Al trasferimento alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano, per la parte
che non sia già di loro
Pag. 12
competenza, di funzioni amministrative di promozione, di
sostegno e di vigilanza in materia di spettacolo, nonché del
personale di cui all'articolo 1, comma 4, si provvede con
norme di attuazione ai sensi delle vigenti disposizioni
statutarie.
3. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto
e dei regolamenti di cui all'articolo 3, continuano ad
applicarsi le norme organizzative attualmente in vigore.
4. Gli oneri derivanti dal presente decreto restano
contenuti nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio di
previsione del soppresso Ministero del turismo e dello
spettacolo per gli anni 1993 e seguenti".
L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"Art. 7. - (Adeguamento della legislazione in
materia alberghiera). 1. Entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del
Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e sentite le associazioni di settore
maggiormente rappresentative in campo nazionale, formula, con
atto di indirizzo e coordinamento da adottarsi ai sensi
dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23
agosto 1988, n.400, i criteri di adeguamento alle disposizioni
vigenti nei Paesi che fanno parte dell'Unione europea delle
seguenti normative:
a) la disciplina recata dall'articolo 4 del regio
decreto 24 maggio 1925, n.1102, e successive modificazioni;
nelle more dell'emanazione dell'atto di indirizzo e
coordinamento e delle successive norme di attuazione, in
deroga alle misure previste dalla normativa vigente, è
consentita una riduzione della superficie delle stanze a un
letto e delle stanze a due o più letti fino al 25 per cento
nelle strutture alberghiere esistenti, classificate a una
stella, due stelle o tre stelle, e fino al 20 per cento nelle
strutture alberghiere esistenti, classificate a quattro
stelle, cinque stelle o cinque stelle lusso;
b) la disciplina recata dagli articoli 7 e 12
della legge 17 maggio 1983, n.217, in materia di
classificazione alberghiera;
c) la disciplina recata dall'articolo 8 della
legge 17 maggio 1983, n.217, in materia di vincolo di
destinazione.
2. Il primo comma dell'articolo 109 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, è sostituito
dal seguente:
"I gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo
6 della legge 17 maggio 1983, n.217, esclusi i rifugi alpini
inclusi in apposito elenco approvato dalla regione o provincia
autonoma in cui sono ubicati, non possono dare alloggio a
persone non munite della carta di identità o di altro
documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme
vigenti".
Pag. 13
3. Il quarto comma dell'articolo 109 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
"La violazione delle disposizioni del presente articolo è
soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire un milione a lire sei milioni".
4. Il terzo comma dell'articolo 109 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, è sostituito
dal seguente:
"I soggetti di cui al primo comma, anche tramite i propri
collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti che
chiedono alloggio una scheda di dichiarazione delle generalità
conforme al modello approvato dal Ministro dell'interno. Tale
scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere
sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i
gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno
dei coniugi anche per gli altri familiari e dal capogruppo
anche per i componenti del gruppo. Le schede di dichiarazione,
in serie numerata progressivamente, sono conservate per dodici
mesi presso la struttura ricettiva a disposizione degli
ufficiali e agenti di pubblica sicurezza che ne possono
chiedere l'esibizione. L'obbligo di conservazione della scheda
di cui al presente comma cessa a far data dal 30 giugno 1996.
I soggetti di cui al primo comma sono altresì tenuti a
comunicare giornalmente all'autorità di pubblica sicurezza
l'arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna di copia
della scheda, ovvero mediante comunicazione, anche con mezzi
informatici, effettuata secondo modalità stabilite con decreto
del Ministro dell'interno"".
L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"Art. 9. - (Agevolazioni per le attività di
spettacolo). - 1. L'agevolazione prevista dall'articolo 4,
commi 1 e 2, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n.6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993,
n.63, si applica ai datori di lavoro dello spettacolo che
risultino ancora debitori per contributi o premi omessi o
pagati tardivamente relativamente a periodi scaduti alla data
del 31 agosto 1994, a condizione che versino i contributi o
premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro il 31 marzo 1995.
La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate
dagli enti impositori, anche in cinque rate bimestrali di
uguale importo, di cui la prima entro il 31 marzo 1995, la
seconda entro il 31 maggio 1995, la terza entro il 31 luglio
1995, la quarta entro il 30 settembre 1995 e la quinta entro
il 30 novembre 1995. Le rate successive alla prima saranno
maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il
periodo di differimento.
2. Il termine del 30 novembre 1993, concernente il
pagamento della seconda rata del condono previdenziale di cui
al decreto-legge 22 maggio 1993, n.155, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.243, e successive
modificazioni, è fissato, per le attività dello spettacolo, al
30 giugno 1995.
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3. Ai fini della liquidazione delle sovvenzioni, il
pagamento delle prime due rate del condono previdenziale di
cui al comma 1 e della prima rata del condono previdenziale di
cui al comma 2 è da intendersi sostitutivo della liberatoria
da rilasciarsi da parte degli enti previdenziali.
4. Analogamente a quanto previsto dal comma 3, in caso di
rateizzazione concordata con gli enti interessati, il
pagamento della seconda rata delle somme complessivamente
dovute è da intendersi sostitutivo della liberatoria, ai fini
della liquidazione delle sovvenzioni".
L'articolo 10 è sostituito dal seguente:
"Art. 10. - (Disposizioni particolari). - 1.
Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 novembre
1988, n.465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 1988, n.556, è sostituito dal seguente:
" 6. I beni risultanti dalla realizzazione dei
progetti, fino alla scadenza del finanziamento agevolato di
cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), sono sottoposti
a vincoli di destinazione e d'uso con l'obbligo, per il
concessionario che intenda trasferire o alienare i beni
stessi, di preventiva autorizzazione da parte del concedente.
Tale autorizzazione non è richiesta per gli atti derivanti da
procedure esecutive immobiliari. Alla data di scadenza del
finanziamento il concessionario può estinguere i vincoli
versando il corrispettivo predeterminato nell'atto di
concessione in misura non inferiore all'ammontare del 10 per
cento del contributo pubblico complessivamente goduto".
2. All'articolo 4 della legge 4 novembre 1965, n.1213,
come sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio
1994, n.26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^
marzo 1994, n.153, il comma 4 è sostituito dal seguente:
" 4. Per film lungometraggio di produzione
nazionale' si intende il film di durata superiore a 75
minuti postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da
imprese produttrici nazionali con troupe italiana, che
presenti complessivamente almeno due delle componenti di cui
al comma 2, lettere a), b) e c), due delle
componenti di cui alle lettere d), e) ed f),
tre delle componenti di cui alle lettere g), h),
i), l) e m), e due delle componenti di cui
alle lettere o), p) e q) del medesimo
comma".
3. Al comma 4 dell'articolo 30 della legge 4 novembre
1965, n.1213, come sostituito dall'articolo 24 del
decreto-legge 14 gennaio 1994, n.26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1^ marzo 1994, n.153, le parole: "a
decorrere dal 1^ febbraio 1995" sono sostituite dalle
seguenti: "a decorrere dal 1^ gennaio 1997".
4. Le autorizzazioni di cui al comma 3 dell'articolo 9
della legge 23 dicembre 1992, n.498, possono essere concesse
anche a gruppi di artisti costituiti in associazione per lo
svolgimento di una autonoma attività, purché sulla base di una
convenzione approvata dal consiglio
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di amministrazione dell'ente ed ispirata alle finalità di
incentivare la professionalizzazione del rapporto di lavoro
delle masse artistiche e sempre che la stessa non comporti
nocumento diretto o indiretto per l'ente, costituisca un
vantaggio economico per lo stesso in termini di concessione,
totale o parziale, dei diritti radiofonici e televisivi, e
preveda la eventuale trasformazione programmata del rapporto
di lavoro da dipendente ad autonomo.
5. Gli enti lirici e le istituzioni concertistiche
assimilate possono procedere ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato, negli anni 1995 e 1996, nei limiti dei
contingenti accertati ai sensi dell'articolo 3 della legge 22
luglio 1977, n.426, e successive modificazioni, per
documentate imprescindibili esigenze di funzionamento; a tal
fine gli enti e le istituzioni devono essere autorizzati
dall'autorità statale competente in materia di spettacolo,
previa dimostrazione della copertura in bilancio della
relativa spesa, sentiti il Dipartimento della funzione
pubblica e il Ministero del tesoro. Gli enti e le istituzioni,
nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo 3
febbraio 1993, n.29, possono stipulare nei limiti delle
disponibilità di bilancio e sentito il parere del Ministro del
tesoro, contratti aziendali integrativi del contratto
collettivo nazionale di lavoro della categoria, a partire da
quello che sarà stipulato dopo la data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Per la
realizzazione di manifestazioni musicali e di balletto, gli
enti lirici e tutte le istituzioni musicali possono, altresì,
nei limiti delle disponibilità di bilancio, stipulare
contratti di prestazione professionale sulla base delle
modalità stabilite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento dello spettacolo, con cantanti concertisti,
direttori di orchestra, registi, scenografi, coreografi,
ballerini e solisti; detti contratti possono essere stipulati
direttamente con gli artisti ovvero per il tramite di agenti o
rappresentanti iscritti in apposito albo da istituirsi, entro
il 31 dicembre 1995, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia. Per l'anno 1995 è fatto divieto agli enti lirici e
alle istituzioni concertistiche assimilate di procedere ad
assunzioni di personale a tempo determinato, salvo che si
tratti di personale artistico e tecnico da impiegare per
singole opere o spettacoli, nei limiti delle disponibilità di
bilancio. Per l'anno 1995 è consentita agli enti pubblici del
settore dello spettacolo, nei limiti delle disponibilità di
bilancio, l'assunzione di personale a tempo determinato anche
con mansioni amministrative esclusivamente per esigenze
connesse con la realizzazione di manifestazioni ufficiali
nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, previa
autorizzazione dell'autorità di Governo competente in materia
di spettacolo, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica
e il Ministero del tesoro.
6. La Banca nazionale del lavoro è autorizzata a
utilizzare il fondo istituito dall'articolo 3 della legge 13
luglio 1984, n.313, al fine della concessione di contributi in
conto interessi a favore delle attività teatrali di prosa, per
il calcolo degli interessi passivi del triennio 19911993 fino
al 50 per cento, secondo quanto previsto dall'articolo 2,
quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n.182, come
modificato
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dalla legge 13 luglio 1984, n.311, per le operazioni comunque
intrattenute dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione per il
credito cinematografico e teatrale Spa.
7. All'articolo 4 del decreto-legge 14 gennaio 1994,
n.26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ marzo
1994, n.153, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
" 3- bis. In sede di prima applicazione sono
ammessi al concorso per il rilascio degli attestati di qualità
per l'esercizio 1994 sia i film per i quali è stata già
presentata istanza prima della data di entrata in vigore del
presente decreto e che a tale data non siano stati proiettati
in pubblico, sia i film per i quali la copia campione
sia stata presentata alla autorità di Governo competente in
materia di spettacolo prima della medesima data. In tale caso
il termine per la presentazione delle domande è prorogato al
30 giugno 1994".
8. All'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio
1994, n.26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^
marzo 1994, n.153, dopo le parole: "una quota di 20 miliardi
del suddetto fondo è utilizzata" sono inserite le seguenti:
"nell'esercizio finanziario 19951996".
9. All'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio
1994, n.26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^
marzo 1994, n.153, dopo il primo periodo sono inseriti i
seguenti: "La quota dei proventi destinata all'ammortamento
del mutuo deve essere imputata in primo luogo a copertura
della parte di mutuo non assistita dal fondo di garanzia.
L'istituto mutuante resta titolare dei diritti di
utilizzazione acquisiti nelle percentuali di assegnazione del
mutuo e dei relativi proventi fino a totale rimborso del
mutuo".
10. Al comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 14
gennaio 1994, n.26, convertito, con modificazioni, dalla legge
1^ marzo 1994, n.153, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: "In alternativa al mutuo sul fondo
di cui alla legge 14 agosto 1971, n.819, o del fondo di
sostegno di cui alla legge 23 luglio 1980, n.378, e successive
modificazioni, può essere concesso, a valere sullo stesso
fondo," sono sostituite dalle seguenti: "In aggiunta al mutuo
sul fondo di intervento di cui alla legge 14 agosto 1971,
n.819, o del fondo di sostegno di cui alla legge 23 luglio
1980, n.378, e successive modificazioni, può essere concesso
sul fondo di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965,
n.1213, e successive modificazioni, relativamente alla
produzione e sui richiamati fondi di intervento - con
esclusione della quota parte del fondo di cui al secondo
comma, numero 2, dell'articolo 2 della citata legge n.819 del
1971, che resta destinata ad interventi per il consolidamento
della produzione e della distribuzione cinematografica
nazionale e delle industrie tecniche - e di sostegno,
rispettivamente per le industrie tecniche e le sale
cinematografiche,";
b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
"Il tasso di riferimento di cui al presente articolo è pari a
quello in vigore alla data di stipula del contratto di
mutuo".
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11. Per l'anno 1995 i termini per l'esercizio della
facoltà di opzione previsti dal penultimo comma dell'articolo
34 e dal quinto comma dell'articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, sono
differiti al trentesimo giorno successivo a quello di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto;
entro lo stesso termine può essere revocata l'opzione
precedentemente esercitata.
12. All'articolo 17 del decreto-legge 14 gennaio 1994,
n.26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ marzo
1994, n.153, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
" 6- bis. La garanzia tipica per le operazioni di
credito cinematografico volte a incentivare la produzione
nazionale cinematografica, è rappresentata dal film al
quale il mutuo si riferisce e si articola nelle modalità di
erogazione del medesimo per stati di avanzamento a partire
dalla preparazione. Il produttore, che abbia garantito, per la
parte non assistita dal fondo di garanzia, il mutuo o i mutui
da lui ottenuti, con i soli proventi del film e,
successivamente, non abbia, entro il termine di cinque anni,
estinto tali mutui, non potrà ottenere ulteriore ammissione al
fondo di garanzia per il triennio successivo alla data del
mancato pagamento. Analogo impedimento vale per le imprese o
società di produzione che annoverino, tra gli amministratori o
i soci, amministratori o soci di altra impresa o società di
produzione che non abbia ammortizzato integralmente il
mutuo.".
13. All'articolo 11, comma nono, della legge 4 novembre
1965, n.1213, e successive modificazioni, le parole: "per lo
stesso numero di sale" sono sostituite dalle seguenti: "per un
periodo di tre anni dalla prima proiezione in pubblico".
14. Gli interventi di riqualificazione delle strutture
ricettive ammessi a contributo ai sensi dell'articolo 1, comma
1, della legge 30 dicembre 1989, n.424, riguardano anche la
realizzazione di nuove strutture che qualifichino l'offerta
ricettiva regionale, ove tale inclusione sia prevista nei
programmi predisposti dalle regioni interessate ai sensi del
comma 8 del citato articolo 1.
15. Per la realizzazione delle iniziative per la
celebrazione del centenario della fondazione dell'Ente
autonomo della Biennale di Venezia, è concesso, in favore
dell'ente stesso, un contributo straordinario di lire 10
miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo ministero. Entro il 30
aprile 1996, l'Ente è tenuto a presentare alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento dello spettacolo, che la
trasmette alle Camere, una relazione che dia conto
dettagliatamente dell'utilizzazione del contributo.
16. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
L'articolo 11 è sostituito dal seguente:
"Art. 11. - (Modifiche al testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza). - 1. Al comma 2
dell'articolo 17- ter del testo unico delle
Pag. 18
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n.773, introdotto dall'articolo 3 del decreto
legislativo 13 luglio 1994, n.480, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Copia del verbale o del rapporto è
consegnata o notificata all'interessato".
2. Il comma 3 dell'articolo 17- ter del citato testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, introdotto
dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n.480,
è sostituito dal seguente:
" 3. Entro cinque giorni dalla ricezione della
comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al
comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione
dell'attività condotta in difetto di autorizzazione ovvero, in
caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione
dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad
uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un
periodo non inferiore a 24 ore e non superiore a 3 mesi.
L'ordine di sospensione è revocato quando l'interessato
dimostra di aver ottemperato alle prescrizioni. Fermo restando
quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi
prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene,
l'ordine di sospensione relativo ad attività ricettive
comunque esercitate è disposto trascorsi trenta giorni dalla
contestazione della violazione"".
L'articolo 12 è sostituito dal seguente:
"Art. 12. - (Promozione del turismo giovanile).
- 1. L'Associazione italiana alberghi per la gioventù
(AIG), il Centro turistico studentesco e giovanile (CTS) e il
Touring club italiano (TCI), per la rilevanza culturale del
ruolo di promozione del turismo giovanile da essi perseguito,
sono ammessi ai benefìci di cui alla legge 11 luglio 1986,
n.390".
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DECRETO-LEGGE 29 MARZO 1995, N. 97
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