| (Natura retributiva).
1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 2121,
terzo comma, e 2242 del codice civile, nonché dalla legge 2
aprile 1958, n. 339, e dalle altre norme di legge che
considerino la corresponsione del vitto o dell'indennità
sostitutiva quale parte della retribuzione, spetta ai
contratti ed accordi collettivi attribuire loro natura
retributiva, determinando gli effetti connessi ad istituti
legali o contrattuali del rapporto di lavoro.
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