| 1. Il decreto-legge 21 aprile 1995, n.120, recante
disposizioni urgenti per il funzionamento delle università, è
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 dicembre 1993,
n.530, 21 febbraio 1994, n.122, 26 aprile 1994, n.249, 23
giugno 1994, n.404, 8 agosto 1994, n.510, 21 ottobre 1994,
n.588, 22 dicembre 1994, n.697, e 21 febbraio 1995, n.40.
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