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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30486
DDL2517-0003
Progetto di legge Camera n. 2517 - testo trasmesso dal Senato - (DDL12-2517)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C2517. TESTIPDL
...C2517.
...DISEGNO DI LEGGE --
Pag. 2 Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 APRILE 1995, N.120
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZAL ZZDDLC2517 ZZ12 ZZPD ZZTR
        All'articolo 1, al comma 1, dopo le parole:  "per
  due anni",  sono inserite le seguenti:  "non
  prorogabili".
        All'articolo 2, il comma 4 è soppresso.
        All'articolo 4:
        al comma 2, secondo periodo, le parole:  "sentite le
  rappresentanze sindacali"  sono sostituite dalle
  seguenti:  "attraverso la contrattazione decentrata con le
  rappresentanze sindacali rappresentative dei collaboratori ed
  esperti linguistici";
        al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai
  seguenti:  "Le università, nel caso in cui si avvalgano
  della facoltà di stipulare i contratti di cui al comma 2,
  hanno l'obbligo di assumere prioritariamente i titolari dei
  contratti di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente
  della Repubblica 11 luglio 1980, n.382, in servizio nell'anno
  accademico 1993-1994, nonché quelli cessati dal servizio per
  scadenza del termine dell'incarico, salvo che la mancata
  rinnovazione sia dipesa da inidoneità o da soppressione del
  posto.  Il personale predetto, ove assunto ai sensi del
  presente comma, conserva i diritti acquisiti in relazione ai
  precedenti rapporti";
        al comma 4, l'ultimo periodo è sostituito dal
  seguente:  "Resta fermo che la riduzione del servizio
  deliberata dai competenti organi accademici costituisce per
  l'università giustificato motivo di recesso".
        All'articolo 5, al comma 3, le parole:  "l'anno
  accademico 19941995"  sono sostituite dalle seguenti:
  "gli anni accademici 1994-1995 e 1995-1996".
        All'articolo 6, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le
  seguenti parole:  "in misura non inferiore al 15 per
  cento".
        L'articolo 7 è soppresso.
 
                               Pag. 3
 
        All'articolo 10:
        il comma 3 è soppresso;
        al comma 4, sono soppresse le parole da:  "ai fini"
  fino a:  "sessione straordinaria".
        L'articolo 11 è sostituito dal seguente:
      "Art. 11. - 1.  Gli inquadramenti disposti ai sensi
  dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n.63, possono
  avere decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata
  in vigore della legge medesima ovvero dalla data del
  superamento del periodo di prova per il personale assunto
  anche successivamente alla predetta data purché sulle carriere
  previste dall'ordinamento precedente alla legge 11 luglio
  1980, n.312, ed entro il 31 agosto 1992.  Gli inquadramenti di
  cui al presente articolo possono avere luogo anche per il
  personale delle Università per stranieri di Perugia e di Siena
  statizzato ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 29
  gennaio 1986, n.23, nonché per il personale tecnico e
  amministrativo assunto in ruolo ai sensi della legge 2 maggio
  1984, n.116, anche se inquadrati su posti delle nuove
  carriere.  Alla copertura degli oneri derivanti
  dall'applicazione del presente articolo, provvedono le
  università nell'ambito dei finanziamenti ordinari, senza alcun
  onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato".
        Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:
      "Art. 11- bis. -  1.  La laurea in scienze
  internazionali e diplomatiche della facoltà di scienze
  politiche dell'Università degli studi di Trieste è, a tutti
  gli effetti, equipollente alla laurea in scienze politiche.
      Art. 11- ter. -  1.  Ai fini dell'iscrizione
  negli albi professionali, gli attestati di cui all'articolo 3
  del decreto legislativo 16 marzo 1992, n.267, sono equiparati
  ai diplomi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  a),
  della legge 19 novembre 1990, n.341.
      Art. 11- quater. -  1.  Il primo comma
  dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica
  11 luglio 1980, n.382, così come da ultimo modificato
  dall'articolo 12, comma 5, della legge 19 novembre 1990,
  n.341, va interpretato nel senso che le università,
  compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci,
  possono conferire affidamenti e supplenze retribuite ai
  ricercatori confermati, qualora l'impegno didattico
  conseguente superi quello stabilito nell'articolo 32 e
  successive modificazioni del medesimo decreto".
 
DATA=950511 FASCID=DDL12-2517 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=TR NSTA=2517 TOTPAG=0019 TOTDOC=0016 NDOC=0003 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= FPD PAGINIZ=0002 RIGINIZ=001 PAGFIN=0003 RIGFIN=044 UPAG=NO PAGEIN=2 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=251700 00 FASCIDC=12DDL2517 SORTNAV=0251700 000 00000 ZZDDLC2517 NDOC0003 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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