| (Norme transitorie e finali).
1. A partire dal 1^ gennaio 1995 hanno inizio le trattative
fra le parti di cui all'articolo 5 per definire modalità e
tempi di realizzazione del servizio di ristorazione presso le
aziende, gli enti e gli altri datori di lavoro in cui esso
manchi, da completarsi entro e non oltre il 31 dicembre
1997.
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2. Nella fase di transizione il valore dell'indennità
sostitutiva della mensa per le aziende ancora prive di
servizio di ristorazione aziendale viene convenzionalmente
definito a livello provinciale fra le organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro della provincia.
3. L'assessorato al lavoro di ogni regione, d'intesa con il
competente ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione, utilizzando le strutture degli uffici provinciali
del lavoro e della massima occupazione, opererà affinché, nei
termini e da parte dei soggetti di cui al comma 1, si provveda
alla realizzazione dei servizi di ristorazione per i
lavoratori ove ancora essi non esistano.
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