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DISEGNO DI LEGGE
di conversione n. 2517, nel testo della Commissione,
identico a quello approvato dal Senato.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
21 aprile 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti per il
funzionamento delle università.
1. Il decreto-legge 21 aprile 1995, n.120, recante
disposizioni urgenti per il funzionamento delle università, è
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 dicembre 1993,
n.530, 21 febbraio 1994, n.122, 26 aprile 1994, n.249, 23
giugno 1994, n.404, 8 agosto 1994, n.510, 21 ottobre 1994,
n.588, 22 dicembre 1994, n.697, e 21 febbraio 1995, n.40.
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| All'articolo 1, al comma 1, dopo le parole: "per
due anni", sono inserite le seguenti: "non
prorogabili".
All'articolo 2, il comma 4 è soppresso.
All'articolo 4:
al comma 2, secondo periodo, le parole: "sentite le
rappresentanze sindacali" sono sostituite dalle
seguenti: "attraverso la contrattazione decentrata con le
rappresentanze sindacali rappresentative dei collaboratori ed
esperti linguistici";
al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai
seguenti: "Le università, nel caso in cui si avvalgano
della facoltà di stipulare i contratti di cui al comma 2,
hanno l'obbligo di assumere prioritariamente i titolari dei
contratti di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n.382, in servizio nell'anno
accademico 1993-1994, nonché quelli cessati dal servizio per
scadenza del termine dell'incarico, salvo che la mancata
rinnovazione sia dipesa da inidoneità o da soppressione del
posto. Il personale predetto, ove assunto ai sensi del
presente comma, conserva i diritti acquisiti in relazione ai
precedenti rapporti";
al comma 4, l'ultimo periodo è sostituito dal
seguente: "Resta fermo che la riduzione del servizio
deliberata dai competenti organi accademici costituisce per
l'università giustificato motivo di recesso".
All'articolo 5, al comma 3, le parole: "l'anno
accademico 19941995" sono sostituite dalle seguenti:
"gli anni accademici 1994-1995 e 1995-1996".
All'articolo 6, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "in misura non inferiore al 15 per
cento".
L'articolo 7 è soppresso.
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All'articolo 10:
il comma 3 è soppresso;
al comma 4, sono soppresse le parole da: "ai fini"
fino a: "sessione straordinaria".
L'articolo 11 è sostituito dal seguente:
"Art. 11. - 1. Gli inquadramenti disposti ai sensi
dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n.63, possono
avere decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata
in vigore della legge medesima ovvero dalla data del
superamento del periodo di prova per il personale assunto
anche successivamente alla predetta data purché sulle carriere
previste dall'ordinamento precedente alla legge 11 luglio
1980, n.312, ed entro il 31 agosto 1992. Gli inquadramenti di
cui al presente articolo possono avere luogo anche per il
personale delle Università per stranieri di Perugia e di Siena
statizzato ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 29
gennaio 1986, n.23, nonché per il personale tecnico e
amministrativo assunto in ruolo ai sensi della legge 2 maggio
1984, n.116, anche se inquadrati su posti delle nuove
carriere. Alla copertura degli oneri derivanti
dall'applicazione del presente articolo, provvedono le
università nell'ambito dei finanziamenti ordinari, senza alcun
onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato".
Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:
"Art. 11- bis. - 1. La laurea in scienze
internazionali e diplomatiche della facoltà di scienze
politiche dell'Università degli studi di Trieste è, a tutti
gli effetti, equipollente alla laurea in scienze politiche.
Art. 11- ter. - 1. Ai fini dell'iscrizione
negli albi professionali, gli attestati di cui all'articolo 3
del decreto legislativo 16 marzo 1992, n.267, sono equiparati
ai diplomi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
della legge 19 novembre 1990, n.341.
Art. 11- quater. - 1. Il primo comma
dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n.382, così come da ultimo modificato
dall'articolo 12, comma 5, della legge 19 novembre 1990,
n.341, va interpretato nel senso che le università,
compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci,
possono conferire affidamenti e supplenze retribuite ai
ricercatori confermati, qualora l'impegno didattico
conseguente superi quello stabilito nell'articolo 32 e
successive modificazioni del medesimo decreto".
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