| (Transazione su controversia).
1. In caso di controversie sul valore convenzionale della
mensa e dell'indennità sostitutiva di mensa di cui
all'articolo 8 è possibile, mediante contrattazione o accordi
collettivi, pervenire ad una transazione collettiva, fatto
salvo il diritto individuale di adesione alla medesima.
2. La sede per la definizione delle controversie di cui al
comma 1 è l'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione della provincia in cui ha sede il soggetto datore
di lavoro.
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