| (Fondo di riequilibrio
ed accordi di programma).
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1996 la quota di
riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle
università di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, è riservato alle università che si
siano dotate di un nuovo statuto ai sensi dell'articolo 16
della legge 9 maggio 1989, n. 168.
2. Gli accordi di programma di cui all'articolo 5, comma 6,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono limitati alle
università di cui al comma 1.
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