| (Abrogazioni).
1. Le parti sociali, nel rinnovo dei contratti nazionali di
lavoro, sono tenute al
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rispetto di quanto previsto dalla presente legge.
2. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 6 del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
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