| 1. Sono iscritti nel registro dei revisori contabili
istituito con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88,
purchè presentino la relativa domanda entro centottanta giorni
dalla data di enrata in vigore della presente legge, abbiano
domicilio in Italia e non si trovino nelle situazioni indicate
nell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 88 del
1992:
a) coloro che alla data di prima pubblicazione del
registro, di cui all'articolo 11, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 88 del 1992, sono iscritti o sono in possesso
dei requisiti per essere iscritti nel ruolo dei revisori
ufficiali dei conti. Per i dipendenti dello Stato e degli enti
pubblici, il periodo indicato al terzo comma dell'articolo 12
del regio decretolegge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517, è
ridotto a tre anni;
b) coloro che sono iscritti o hanno acquisito il
diritto ad essere iscritti nell'albo professionale dei dottori
commercialisti o nell'albo professionale dei ragionieri e
periti commerciali alla medesima data di cui alla lettera
a) o, successivamente, in base ad una sessione di esame
in corso a tale data e hanno svolto attività di controllo
legale dei conti per almeno sei mesi.
2. Coloro che restano in carica nei collegi sindacali, ai
sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88, sono iscritti nell'elenco allegato al registro e,
successivamente, sono iscritti nel registro dei revisori
contabili, purché, fermi restando gli altri requisiti previsti
al comma 1 del presente articolo, risultino,
Pag. 4
per effetto della permanenza nella carica, avere svolto
le funzioni di sindaco per il periodo indicato al secondo
comma dell'articolo 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936,
n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile
1937, n. 517, o dalla lettera b) del comma 1 del
presente articolo.
| |