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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30526
DDL2520-0002
Progetto di legge Camera n. 2520 - testo presentato - (DDL12-2520)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2520. TESTIPDL
...C2520.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2520 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- Con la legge 15 febbraio 1958,
  n. 91, veniva istituito l'Ente nazionale di assistenza e
  previdenza per i veterinari (ENPAV).  Nel corso del tempo, e
  con il susseguirsi di alcune leggi (18 agosto 1962, n. 1357, e
  12 aprile 1991, n. 136), tale Ente è stato al centro di alcuni
  riordinamenti.  Fino all'entrata in vigore della citata legge
  n. 136 del 1991, l'iscrizione all'albo professionale dei
  veterinari comportava anche l'automatica iscrizione all'ENPAV,
  mentre con la medesima legge n. 136, si prevedeva l'iscrizione
  obbligatoria per tutti i veterinari liberi professionisti e
  l'iscrizione facoltativa per i veterinari "che esercitano
  esclusivamente attività di lavoro dipendente o attività di
  lavoro autonomo per le quali siano iscritti ad altre forme di
  previdenza obbligatoria" (articolo 24 della legge n. 136 del
  1991).  Stando così le cose, circa cinquemila veterinari
  dipendenti di enti e società, avevano deciso di cancellarsi
  dall'ENPAV, optando, vista la normativa dettata dalla citata
  legge n. 136 del 1991, per l'assicurazione obbligatoria
  presso un altro ente previdenziale.
    L'articolo 11, comma 26, della legge 24 dicembre 1993, n.
  537 (collegata alla legge finanziaria per il 1994) dando
  un'interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 32
  della legge n. 136 del 1991 ha però stabilito che il carattere
  facoltativo dell'iscrizione all'ENPAV è da riferirsi soltanto
  ai veterinari che si iscrivono per la prima volta agli albi
  professionali successivamente alla data di entrata in vigore
  della predetta legge, cioè il 27 aprile 1991, imponendo
  l'obbligatorietà di iscrizione e contribuzione all'ENPAV di
  tutti i veterinari
 
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  iscritti all'albo, chiamando così al rientro i
  cinquemila che si erano cancellati dall'ENPAV.
    Stando così le cose i cinquemila veterinari, non solo
  dovranno iscriversi di nuovo all'ENPAV, ma dovranno anche
  versare i contributi maturati dalla data di cancellazione al
  31 dicembre 1993.
    Il citato comma 26 dell'articolo 11 della legge n. 537 del
  1993 ha provocato uno scontro acceso tra i veterinari
  dipendenti ed i liberi professionisti, ovvero tra il SIVEMP
  (sindacato dei veterinari di medicina pubblica), che si oppone
  al rientro forzato e contesta la legittimità del principio del
  doppio obbligo contributivo, ed il SIVELP (sindacato dei
  veterinari liberi professionisti), che ha gradito la decisione
  governativa.  Presso le preture italiane del lavoro sono stati
  presentati circa 800 ricorsi legali, alcune di queste hanno
  già sentenziato in merito rinviando la questione alla Corte
  costituzionale, sospettando l'incostituzionalità dell'articolo
  11, comma 26, della legge n. 537 del 1993
  mentre la pretura di Verona ha decretato la sospensione del
  pagamento dei diritti ENPAV.
    Occorre ricordare che l'ENPAV, in virtù dell'articolo 1,
  commi 32 e 33, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sarà
  privatizzato e che l'articolo 4, comma 3, del decreto
  legislativo sulle privatizzazioni, sancisce che gli istituti
  da trasformare in persone giuridiche private gesticono forme
  assicurative in regime sostitutivo dell'assicurazione generale
  obbligatoria e che i lavoratori iscritti possano optare per
  l'iscrizione a detta assicurazione, abbandonando l'ente di
  provenienza.  Ma, per effetto dell'articolo 11, comma 26, della
  legge n. 537 del 1993, un dipendente pubblico che già
  contribuisce per la pensione generale obbligatoria, deve
  pagare obbligatoriamente anche una seconda pensione all'ente
  privato.
    Con la presente proposta di legge si intende restituire
  agli interessati la facoltà di scelta se cancellarsi
  dall'ENPAV o se rimanervi iscritti, introdotta dall'articolo
  24, comma 3, della legge n. 136 del 1991.
 
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