| Onorevoli Colleghi! -- Con la legge 15 febbraio 1958,
n. 91, veniva istituito l'Ente nazionale di assistenza e
previdenza per i veterinari (ENPAV). Nel corso del tempo, e
con il susseguirsi di alcune leggi (18 agosto 1962, n. 1357, e
12 aprile 1991, n. 136), tale Ente è stato al centro di alcuni
riordinamenti. Fino all'entrata in vigore della citata legge
n. 136 del 1991, l'iscrizione all'albo professionale dei
veterinari comportava anche l'automatica iscrizione all'ENPAV,
mentre con la medesima legge n. 136, si prevedeva l'iscrizione
obbligatoria per tutti i veterinari liberi professionisti e
l'iscrizione facoltativa per i veterinari "che esercitano
esclusivamente attività di lavoro dipendente o attività di
lavoro autonomo per le quali siano iscritti ad altre forme di
previdenza obbligatoria" (articolo 24 della legge n. 136 del
1991). Stando così le cose, circa cinquemila veterinari
dipendenti di enti e società, avevano deciso di cancellarsi
dall'ENPAV, optando, vista la normativa dettata dalla citata
legge n. 136 del 1991, per l'assicurazione obbligatoria
presso un altro ente previdenziale.
L'articolo 11, comma 26, della legge 24 dicembre 1993, n.
537 (collegata alla legge finanziaria per il 1994) dando
un'interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 32
della legge n. 136 del 1991 ha però stabilito che il carattere
facoltativo dell'iscrizione all'ENPAV è da riferirsi soltanto
ai veterinari che si iscrivono per la prima volta agli albi
professionali successivamente alla data di entrata in vigore
della predetta legge, cioè il 27 aprile 1991, imponendo
l'obbligatorietà di iscrizione e contribuzione all'ENPAV di
tutti i veterinari
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iscritti all'albo, chiamando così al rientro i
cinquemila che si erano cancellati dall'ENPAV.
Stando così le cose i cinquemila veterinari, non solo
dovranno iscriversi di nuovo all'ENPAV, ma dovranno anche
versare i contributi maturati dalla data di cancellazione al
31 dicembre 1993.
Il citato comma 26 dell'articolo 11 della legge n. 537 del
1993 ha provocato uno scontro acceso tra i veterinari
dipendenti ed i liberi professionisti, ovvero tra il SIVEMP
(sindacato dei veterinari di medicina pubblica), che si oppone
al rientro forzato e contesta la legittimità del principio del
doppio obbligo contributivo, ed il SIVELP (sindacato dei
veterinari liberi professionisti), che ha gradito la decisione
governativa. Presso le preture italiane del lavoro sono stati
presentati circa 800 ricorsi legali, alcune di queste hanno
già sentenziato in merito rinviando la questione alla Corte
costituzionale, sospettando l'incostituzionalità dell'articolo
11, comma 26, della legge n. 537 del 1993
mentre la pretura di Verona ha decretato la sospensione del
pagamento dei diritti ENPAV.
Occorre ricordare che l'ENPAV, in virtù dell'articolo 1,
commi 32 e 33, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sarà
privatizzato e che l'articolo 4, comma 3, del decreto
legislativo sulle privatizzazioni, sancisce che gli istituti
da trasformare in persone giuridiche private gesticono forme
assicurative in regime sostitutivo dell'assicurazione generale
obbligatoria e che i lavoratori iscritti possano optare per
l'iscrizione a detta assicurazione, abbandonando l'ente di
provenienza. Ma, per effetto dell'articolo 11, comma 26, della
legge n. 537 del 1993, un dipendente pubblico che già
contribuisce per la pensione generale obbligatoria, deve
pagare obbligatoriamente anche una seconda pensione all'ente
privato.
Con la presente proposta di legge si intende restituire
agli interessati la facoltà di scelta se cancellarsi
dall'ENPAV o se rimanervi iscritti, introdotta dall'articolo
24, comma 3, della legge n. 136 del 1991.
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