| (Sanzioni).
1. Dalla data del 1^ gennaio 1998, le aziende che non
abbiano provveduto a realizzare il servizio di ristorazione di
cui all'articolo 1 sono soggette mensilmente al pagamento di
una sanzione per ogni dipendente pari al valore dell'indennità
di mensa, fissato ai fini della contribuzione previdenziale ai
sensi dell'articolo 10, moltiplicato per il numero delle
giornate di effettiva attività lavorativa nella azienda in
quel mese.
2. L'importo della sanzione di cui al comma 1 viene versato
presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) al
Fondo adeguamento pensioni, come previsto dall'articolo 18
della legge 20 maggio 1970, n. 300.
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