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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30533
DDL2522-0002
Progetto di legge Camera n. 2522 - testo presentato - (DDL12-2522)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2522. TESTIPDL
...C2522.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2522 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- La legge n. 36 del 1994 ha
  inteso disciplinare i servizi idrici per ovviare alle gravi
  deficienze dell'attuale situazione: il 30 per cento della
  popolazione lamenta scarsità di rifornimento; la depurazione
  delle acque reflue è ancora limitata al 50 per cento della
  popolazione e si denunciano disfunzioni; le reti idriche sono
  gravemente affette da perdite dovute alla vetustà ed al
  difetto di manutenzione.
    Causa dell'attuale critica situazione è, in primo luogo, la
  frammentazione in oltre 12 mila gestioni separate, che
  ovviamente mancano di adeguate capacità pianificatrici e
  gestionali.  Si pensi che la dimensione media del servizio
  idrico-potabile è di 10.000 abitanti serviti e che, se si
  toglie il 4 per cento degli esercizi, che da solo fornisce il
  50 per cento dell'acqua potabile, il restante 50 per cento
  dell'acqua è fornito da esercizi con 4.000 abitanti medi
  serviti.
    L'intenzione della legge n. 36 del 1994 era, in primo
  luogo, quella di rimuovere la frammentazione (articolo 8,
  comma 1, lettere  b)  e  c)),  mediante la definizione
  regionale di "ambiti territoriali ottimali", nei quali
  organizzare unitariamente la gestione (articolo 9 e seguenti)
  per l'intero ciclo dell'acqua (acquedotto, fognatura,
  depurazione).
    Il testo della legge n. 36 del 1994 fu in gran parte
  stravolto nell'ultimo passaggio al Senato ed alla Camera,
  proprio sulla metodologia della istituzione della gestione
  unitaria, tanto che ora gli esempi di organizzazione che in
  alcune regioni vengono portati avanti riproducono una
  organizzazione frammentata per conservare i vecchi interessi
  od, addirittura, istituirne di nuovi ancor più perversi.  Si
  teme che così l'applicazione della legge si risolva in una
  privatizzazione selvaggia, con tariffe non controllate
  adeguatamente tanto da risolversi
 
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  in un lucro generalizzato da parte di un'imprenditoria
  priva di  know-how  ma ispirata soltanto da speranze di
  business  senza condizioni.  Questo, trattandosi di
  servizi in monopolio di fatto e di monopolio irrinunciabile da
  parte del consumatore, costituirebbe una grave sconfitta per
  la socialità del sistema.
    Poiché le regioni sono tutte in grave ritardo sulle
  scadenze di legge e poiché quelle attive sono alquanto
  devianti rispetto
  alle indicazioni della legge, si ritiene necessario ed
  urgente una modifica della legge n. 36 del 1994 per bloccare
  la proliferazione di nuove aggregazioni sottodimensionate e di
  concessioni di piccoli esercizi, che nascono ovunque per
  costituire punti di forza precostituiti.  Nello stesso tempo,
  occorre modificare alcuni articoli della legge, in modo da
  rendere chiaro il meccanismo della formazione delle nuove
  istituzioni di ambito.
 
DATA=950512 FASCID=DDL12-2522 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2522 TOTPAG=0004 TOTDOC=0006 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=009 PAGFIN=0002 RIGFIN=018 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=252200 00 FASCIDC=12DDL2522 SORTNAV=0252200 000 00000 ZZDDLC2522 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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