| Onorevoli Colleghi! -- La legge n. 36 del 1994 ha
inteso disciplinare i servizi idrici per ovviare alle gravi
deficienze dell'attuale situazione: il 30 per cento della
popolazione lamenta scarsità di rifornimento; la depurazione
delle acque reflue è ancora limitata al 50 per cento della
popolazione e si denunciano disfunzioni; le reti idriche sono
gravemente affette da perdite dovute alla vetustà ed al
difetto di manutenzione.
Causa dell'attuale critica situazione è, in primo luogo, la
frammentazione in oltre 12 mila gestioni separate, che
ovviamente mancano di adeguate capacità pianificatrici e
gestionali. Si pensi che la dimensione media del servizio
idrico-potabile è di 10.000 abitanti serviti e che, se si
toglie il 4 per cento degli esercizi, che da solo fornisce il
50 per cento dell'acqua potabile, il restante 50 per cento
dell'acqua è fornito da esercizi con 4.000 abitanti medi
serviti.
L'intenzione della legge n. 36 del 1994 era, in primo
luogo, quella di rimuovere la frammentazione (articolo 8,
comma 1, lettere b) e c)), mediante la definizione
regionale di "ambiti territoriali ottimali", nei quali
organizzare unitariamente la gestione (articolo 9 e seguenti)
per l'intero ciclo dell'acqua (acquedotto, fognatura,
depurazione).
Il testo della legge n. 36 del 1994 fu in gran parte
stravolto nell'ultimo passaggio al Senato ed alla Camera,
proprio sulla metodologia della istituzione della gestione
unitaria, tanto che ora gli esempi di organizzazione che in
alcune regioni vengono portati avanti riproducono una
organizzazione frammentata per conservare i vecchi interessi
od, addirittura, istituirne di nuovi ancor più perversi. Si
teme che così l'applicazione della legge si risolva in una
privatizzazione selvaggia, con tariffe non controllate
adeguatamente tanto da risolversi
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in un lucro generalizzato da parte di un'imprenditoria
priva di know-how ma ispirata soltanto da speranze di
business senza condizioni. Questo, trattandosi di
servizi in monopolio di fatto e di monopolio irrinunciabile da
parte del consumatore, costituirebbe una grave sconfitta per
la socialità del sistema.
Poiché le regioni sono tutte in grave ritardo sulle
scadenze di legge e poiché quelle attive sono alquanto
devianti rispetto
alle indicazioni della legge, si ritiene necessario ed
urgente una modifica della legge n. 36 del 1994 per bloccare
la proliferazione di nuove aggregazioni sottodimensionate e di
concessioni di piccoli esercizi, che nascono ovunque per
costituire punti di forza precostituiti. Nello stesso tempo,
occorre modificare alcuni articoli della legge, in modo da
rendere chiaro il meccanismo della formazione delle nuove
istituzioni di ambito.
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