| 1. L'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 è
sostituito dal seguente:
"Art. 9. - (Disciplina della gestione del servizio
idrico integrato). - 1. Le regioni, sentite le province,
nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il
termine di sei mesi dalla definizione degli ambiti di cui
all'articolo 8, disciplinano con legge regionale, ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, e dell'articolo 25, comma 7, della
legge 8 giugno 1990, n. 142, la istituzione di un consorzio
obbligatorio per ogni ambito suddetto, al quale partecipano
tutti i comuni e le province ricompresi nell'ambito stesso,
secondo la convenzione tipo ed il disciplinare di cui
all'articolo 11 della presente legge.
2. Il consorzio obbligatorio di cui al comma 1, organizza
la gestione unitaria del servizio idrico integrato, di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera f) della presente
legge, mediante una delle forme di cui all'articolo 22, comma
3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, con l'esclusione della
gestione diretta in economia.
3. Le gestioni in concessione ad imprese private esistenti
alla data di entrata in vigore della presente legge sono
mantenute in essere, fino alla scadenza della relativa
concessione, con la conservazione di tutti i termini della
convenzione di concessione che disciplinano i rapporti verso
l'ente concedente e verso gli utenti.
4. I comuni per i quali sono mantenute in essere le
gestioni in concessione di cui al comma 3, nella
partecipazione al consorzio obbligatorio di cui al comma 1,
non hanno diritto a voto in materia di affidamento, controllo
e revoca della gestione unitaria di cui al comma 2.
5. Al termine della scadenza della concessione di cui al
comma 3, la concessione
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può essere rinnovata con l'approvazione dell'assemblea del
consorzio obbligatorio con la partecipazione di tutti i comuni
dell'ambito; in caso contrario la gestione confluisce nella
gestione unitaria dell'ambito".
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