| 1. Fino alla determinazione degli ambiti territoriali
ottimali ed alla costituzione del consorzio obbligatorio ai
sensi del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994,
n. 36, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge,
non sono ammesse concessioni, trasformazioni e nuove
istituzioni di enti e gestioni per uno o più servizi tra
quelli indicati nell'articolo 4, comma 1, lettera c),
della medesima legge n. 36 del 1994.
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