| 1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721
e 722 del codice penale è autorizzata l'apertura di una casa
da gioco nel comune di Asiago.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1, è concessa per le
seguenti finalità:
a) garantire all'industria turistica ed ai settori
indotti condizioni di parità rispetto a quelli degli altri
stati membri dell'Unione europea;
b) contrastare il gioco d'azzardo clandestino;
c) finanziare iniziative, opere e servizi di
primaria importanza;
d) realizzare importanti strutture ed
infrastrutture indispensabili al rilancio dell'economia locale
ed alla qualificazione dell'area turistica locale.
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