| 1. Il comune di Asiago provvede ad emanare, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un regolamento per l'esercizio e la disciplina della casa da
gioco.
2. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere tra
l'altro:
a) disposizioni atte a garantire la tutela
dell'ordine pubblico e della moralità
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pubblica, con particolare riferimento alla disciplina
d'accesso alla casa da gioco, che è comunque vietato ai minori
di anni 18, agli impiegati dello Stato, della regione, degli
enti pubblici ed ai militari in servizio;
b) la specie ed i tipi di gioco che possono essere
autorizzati; nella casa da gioco è comunque ammesso il gioco
con le slot-machine;
c) un calendario per la disciplina dell'apertura,
indicante espressamente i giorni in cui, per speciali
ricorrenze e festività, è fatto divieto di esercitare il
gioco;
d) le particolari, necessarie cautele e i controlli
utili per assicurare la corretta gestione amministrativa e la
corretta risultanza delle gestioni da parte degli organi
competenti;
e) le modalità per la concessione a terzi della
gestione della casa da gioco; le garanzie per l'eventuale
relativo appalto e le debite cauzioni; le qualità morali e le
condizioni economiche che devono offrire il concessionario ed
il personale addetto; le disposizioni per il regolare
versamento alle amministrazioni indicate all'articolo 4, degli
importi stabiliti per la concessione, ed i relativi controlli;
la possibilità di revoca da parte dell'amministrazione
comunale della concessione, senza obbligo di risarcimento dei
danni o di indennizzo quando risulti la mancata ottemperanza
da parte del concessionario alle condizioni previste nella
concessione;
f) ogni altra garanzia e cautela idonea ad assicurare
la regolarità dell'esercizio della casa da gioco per le
attività che vi si svolgono.
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