| 1. Alla casa da gioco di cui alla presente legge si applica
la disposizione di cui all'articolo 29, comma 1, della tariffa
annessa dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle
concessioni governative, come sostituita dal decreto del
Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 106 della Gazzetta Ufficiale n.
196 del 21 agosto 1992.
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