| Onorevoli Colleghi! -- Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale con sentenza n. 118/88, emessa il 20 novembre
1987, annullava il concorso a cattedre per esame e titoli per
la classe LVII per la provincia di Brindisi, indetto dal
sovrintendente scolastico interregionale per la Puglia e la
Basilicata a norma della ordinanza ministeriale 4 settembre
1982, per presunti illeciti penali commessi da una docente, la
professoressa Simmini Gennari Francesca, assegnata a
disposizione della commissione esaminatrice con compiti di
carattere generale e per eventuale sostituzione di commissari
di vigilanza.
Costei fu poi assolta dal tribunale di Brindisi per tutti i
reati ascrittile in relazione all'espletato concorso con
sentenza
n. 964 emessa il 26 giugno 1989, passata da tempo in cosa
giudicata, con la formula piena assolutoria "perché il fatto
non sussiste".
Sta di fatto che all'esito dell'indicato concorso,
annullato molto tardivamente, ben 110 docenti furono
dichiarati vincitori ed immessi in ruolo, ed altri docenti,
circa 80, furono dichiarati abilitati e, di conseguenza,
transitarono in altri ruoli; il tutto con decorrenze che vanno
dall'anno scolastico 1984-1985.
Non può revocarsi in dubbio che il concorso in questione
abbia esplicato tutta la sua efficacia con riflessi nella
sfera giuridica soggettiva degli interessati che da ben undici
anni prestano servizio di ruolo nelle scuole medie statali, e
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riflessi oggettivi relativi alla validità degli atti da essi
compiuti nell'assolvimento delle loro funzioni.
Sicché, ove per malaugurata ipotesi, l'Amministrazione
dovesse dare esecuzione alla sentenza di annullamento, non
solo perderebbero il posto di lavoro tutti i vincitori del
concorso, ma dovrebbero anche essere caducate tutte le
abilitazioni all'insegnamento conseguite dagli idonei non
vincitori, e che hanno prodotto nel corso degli anni
molteplici ed inafferrabili effetti, sia nei successivi
concorsi a cattedre sia a fini dell'ammissione alle procedure
concorsuali previste da tutta la legislazione speciale
finalizzata alla sistemazione in ruolo dei docenti precari (ad
esempio: leggi n. 246 del 1988; n. 426 del 1988; n. 417 del
1989), anche attraverso i concorsi per soli titoli
(abilitazione più requisiti di insegnamento).
Si pone, allora, il problema di una sanatoria per un
consistente numero di docenti che ora, per cause a loro stessi
non imputabili e che non inficiano nel merito la validità
delle prove di esame, si troverebbero seriamente e gravemente
dannegggiati; una sanatoria che, peraltro, non contraddirebbe
gli elementari princìpi del diritto perché il concorso
potrebbe essere ripetuto per quegli aspiranti che, vistisi
esclusi, hanno prodotto il ricorso giurisdizionale che ha dato
luogo alla pronuncia di annullamento.
E' questo l'obiettivo della presente proposta di legge,
tanto più meritevole di attenzione a seguito della sentenza
penale irrevocabile assolutoria con la formula "perché il
fatto non sussiste" in relazione agli episodi che avrebbero
turbato il regolare svolgimento del concorso.
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