| 1. I docenti nominati in ruolo per effetto di
partecipazione al concorso per l'accesso ai ruoli provinciali
del personale docente della scuola media statale della
provincia di Brindisi, classe LVII - italiano, storia ed
educazione civica, geografia nella scuola media, di cui alla
legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni, ed
al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 settembre
1982, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 285 del 15 ottobre 1982, ed indetto con
ordinanza ministeriale 4 settembre 1982, bandito dal
sovrintendente interregionale per la Puglia e la Basilicata
del 30 ottobre-15 dicembre 1982, annullato con decisione n.
118/88 del 20 novembre 1987 del Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, mantengono l'immissione in ruolo conseguita o
l'abilitazione dell'avvenuto superamento degli esami, facendo
salvi tutti i provvedimenti consolidati e conseguenti al
superamento del concorso, ovvero l'abilitazione
all'insegnamento, la nomina in ruolo, la titolarità di sede,
nonché il punteggio per l'inclusione in graduatoria di merito
in pubblici concorsi per esame.
2. Sono fatti salvi la ripetizione delle prove del concorso
di cui al comma 1 e gli effetti derivanti dal rinnovamento
della procedura sulle eventuali nomine in ruolo da conferire a
soggetti diversi da quelli che hanno già conseguito la nomina
a seguito della posizione occupata nella graduatoria del
concorso annullato. Il contingente delle cattedre da conferire
a seguito della ripetizione del concorso è determinato,
secondo le norme vigenti sulla ripartizione delle cattedre
vacanti e disponibili tra le varie tipologie di concorso,
sulle disponibilità che si verificheranno fino alla indizione
di un nuovo concorso a cattedre, per esami e per titoli, non
oltre l'originario contingente assegnato al concorso
annullato.
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