| Onorevoli Deputati! -- Il provvedimento è la
reiterazione dei decreti-legge 15 novembre 1993, n.455, 14
gennaio 1994, n.23, 17 marzo 1994, n.176, 16 maggio 1994,
n.291, 15 luglio 1994, n.447, 8 settembre 1994, n.535, 9
novembre 1994, n.627, 13 gennaio 1995, n.7, e 13 marzo 1995,
n. 69, decaduti per mancata conversione, e, al pari dei
precedenti, intende dare attuazione alla revisione
dell'articolo 68 della Costituzione operata con la legge
costituzionale 29 ottobre 1993, n.3.
Rimane ferma ed anzi rafforzata la ragione che aveva già
spinto a scegliere la procedura d'urgenza, consistente nella
necessità di assicurare che la norma costituzionale fosse
prontamente accompagnata da disposizioni atte a definirne le
modalità operative.
L'articolo 1 elimina dall'articolo 343, comma 3, del codice
di procedura penale (che disciplina l'autorizzazione a
procedere) il riferimento ai parlamentari, in conseguenza del
nuovo regime delle immunità introdotto con la legge
costituzionale n.3 del 1993. In tal modo, la disposizione
codicistica rimane applicabile, oltre che nelle ipotesi
previste dell'articolo 313 del codice penale, ai membri della
Corte costituzionale (per i quali continua ad operare il
regime previsto dalla legge costituzionale
Pag. 2
n.1 del 1948, che fa rinvio recettizio al precedente
testo dell'articolo 68 della Costituzione).
L'articolo 2 opera l'abrogazione del comma 4 dell'articolo
655 del codice di procedura penale (che disciplina le funzioni
del pubblico ministero in materia di esecuzione dei
provvedimenti giurisdizionali), essendo esclusa, sulla base
della nuova formulazione dell'articolo 68, secondo comma,
della Costituzione, la necessità di una specifica
autorizzazione per trarre in arresto un parlamentare (o per
mantenere lo stato di detenzione) in esecuzione di una
sentenza.
L'articolo 3 ha riguardo all'immunità sostanziale prevista
dal primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.
La valutazione in ordine alla sussistenza
dell'insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati
nell'esercizio delle funzioni parlamentari è principalmente
rimessa alla Camera di appartenenza del parlamentare, in
applicazione del principio, espresso anche dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 1150 del 1988, secondo cui le
prerogative parlamentari implicano il potere in capo
all'organo (a tutela del quale sono poste) di valutarne
l'effettiva ricorrenza.
Il meccanismo procedurale che si è posto in essere dovrebbe
evitare "interferenze" nell'esercizio da parte del Parlamento
e della magistratura dei rispettivi poteri in ordine alla
determinazione della sussistenza della "irresponsabilità" di
cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.
Con la previsione del comma 1 dell'articolo 3, al giudice è
attribuito il potere di dichiarare, adottando i conseguenti
provvedimenti, l'esistenza dell'ipotesi di insindacabilità in
tutti i casi in cui questa risulta evidente. In tale
evenienza, la decisione è assunta senza alcun interpello della
Camera di appartenenza del parlamentare.
Nel comma 2 si prevede che, nell'ipotesi in cui non ritenga
evidente l'applicabilità della norma costituzionale, il
giudice, sempre che sia rilevata la relativa questione, deve
sospendere il procedimento e trasmettere gli atti al ramo del
Parlamento competente affinché deliberi se il fatto concerna
opinioni espresse o voti dati nell'esercizio delle funzioni
parlamentari. La disposizione si segnala in particolare per le
seguenti soluzioni:
a) per evitare incertezze si è chiaramente
delineato il campo di applicabilità della norma (precisando in
particolare che si deve vertere esclusivamente in tema di
ipotesi suscettibili di rientrare nell'ambito dell'articolo
68, primo comma, della Costituzione);
b) la trasmissione degli atti avviene senza il
tramite ministeriale e gerarchico. Tale soluzione è collegata
a quella analoga adottata all'articolo 4 relativamente alle
richieste di autorizzazione;
c) l'ordinanza non impugnabile che dispone la
trasmissione degli atti alla Camera competente è adottata nel
contraddittorio tra le parti che devono essere "sentite";
d) si è adoperata l'espressione "fatto per il quale
è in corso il procedimento", per eliminare possibili dubbi
circa l'applicabilità della procedura anche ai procedimenti
civili;
e) per evitare che si possa determinare
un'eccessiva stasi del procedimento, si è previsto un termine
di durata della sospensione correlato alla deliberazione della
Camera e, in ogni caso, non superiore a novanta giorni;
f) nei casi di manifesta infondatezza della
questione sull'insindacabilità, il provvedimento del giudice
viene immediatamente trasmesso alla Camera competente;
g) in pendenza della deliberazione parlamentare
possono essere compiuti gli atti urgenti e può procedersi alla
separazione dei procedimenti riuniti.
Sempre il comma 2 prevede che, nel caso in cui il giudice
dichiari la questione manifestamente infondata, il giudice
medesimo deve informare la Camera competente trasmettendo
copia dell'ordinanza; anche in tal caso può essere applicata
la sospensione del procedimento nel corso
Pag. 3
della quale possono essere compiuti gli atti urgenti.
L'articolo 4 disciplina le modalità attuative dell'articolo
68, secondo comma, della Costituzione. Si è preferita una
collocazione non codicistica della norma perché, vertendosi in
tema di autorizzazione al compimento di specifici atti, si è
al di fuori dell'ambito delle "condizioni di procedibilità" e,
in particolare, delle possibili integrazioni alla disciplina
degli articoli 343 e 344 del codice di procedura penale.
Non si è ritenuto possibile, d'altra parte, inserire la
previsione nel libro del codice dedicato ai soggetti (e,
specificamente, nel titolo relativo all'imputato), perché
l'autorizzazione va richiesta anche per atti che, pur relativi
a procedimenti nei quali il parlamentare non assume la qualità
di "indagato" o imputato, incidono comunque sulle garanzie
riservate ai membri del Parlamento (si pensi ad
un'intercettazione sull'utenza parlamentare, ma coinvolgente
una persona che con lui conviva e che sia "indagata"). Né,
infine, si è potuto inserire la previsione tra le disposizioni
in materia di indagini preliminari in quanto l'autorizzazione
può essere richiesta anche in altre fasi processuali.
La soluzione adottata prevede che l'obbligo di formulare la
richiesta ricada sull'organo che ha emesso il provvedimento e
che la richiesta debba essere formulata con riferimento
all'atto concreto da eseguire anziché con generico riferimento
al tipo di atto che l'autorità giudiziaria intende
disporre.
La scelta di stabilire l'autorizzazione della Camera
competente per ogni specifico atto "particolarmente garantito"
da eseguire è rigorosamente in linea con la
previsione costituzionale; quella di far formulare la
richiesta all'autorità che ha emesso il provvedimento si
spiega, da un lato, con la necessità di non far pronunciare il
Parlamento su richieste che potrebbero non essere accolte
dall'organo giudiziario competente e, dall'altro lato, di non
"vincolare" quest'ultimo alle scelte adottate dal
Parlamento.
E' stato previsto che la richiesta di autorizzazione sia
effettuata da parte dell'autorità giudiziaria competente
"direttamente" al Parlamento, eliminando così sia il tramite
del Ministero di grazia e giustizia, sia quello gerarchico.
Poiché con la nuova disciplina l'autorizzazione concerne
singoli e specifici atti la cui efficacia è spesso dipendente
dalla "rapidità" di esecuzione, si è conseguentemente ritenuto
opportuno, al fine di ottenere la massima contrazione dei
tempi procedurali, di eliminare una fase procedimentale
ritenuta non indispensabile. Per ovvie ragioni di uniformità
di disciplina, si è ritenuto di adottare identica soluzione
anche per la trasmissione degli atti prevista all'articolo
3.
L'articolo 5 riguarda la richiesta di autorizzazione
prevista dall'articolo 4 e l'ordinanza prevista dall'articolo
3: in entrambi i casi si prevede che in tali atti l'autorità
giudiziaria enunci il fatto oggetto del procedimento,
indicando le eventuali norme di cui si assume la violazione, e
fornisca alla Camera competente gli elementi su cui il
provvedimento si fonda.
L'articolo 6 fissa la data di entrata in vigore del
provvedimento.
In ottemperanza al disposto dell'articolo 77 della
Costituzione, il decreto-legge di cui sopra viene ora
presentato alle Camere per la conversione in legge.
| |