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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30558
DDL2526-0002
Progetto di legge Camera n. 2526 - testo presentato - (DDL12-2526)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2526. TESTIPDL
...C2526.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2526 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Deputati! -- Il provvedimento è la
  reiterazione dei decreti-legge 15 novembre 1993, n.455, 14
  gennaio 1994, n.23, 17 marzo 1994, n.176, 16 maggio 1994,
  n.291, 15 luglio 1994, n.447, 8 settembre 1994, n.535, 9
  novembre 1994, n.627, 13 gennaio 1995, n.7, e 13 marzo 1995,
  n. 69, decaduti per mancata conversione, e, al pari dei
  precedenti, intende dare attuazione alla revisione
  dell'articolo 68 della Costituzione operata con la legge
  costituzionale 29 ottobre 1993, n.3.
    Rimane ferma ed anzi rafforzata la ragione che aveva già
  spinto a scegliere la procedura d'urgenza, consistente nella
  necessità di assicurare che la norma costituzionale fosse
  prontamente accompagnata da disposizioni atte a definirne le
  modalità operative.
    L'articolo 1 elimina dall'articolo 343, comma 3, del codice
  di procedura penale (che disciplina l'autorizzazione a
  procedere) il riferimento ai parlamentari, in conseguenza del
  nuovo regime delle immunità introdotto con la legge
  costituzionale n.3 del 1993.  In tal modo, la disposizione
  codicistica rimane applicabile, oltre che nelle ipotesi
  previste dell'articolo 313 del codice penale, ai membri della
  Corte costituzionale (per i quali continua ad operare il
  regime previsto dalla legge costituzionale
 
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  n.1 del 1948, che fa rinvio recettizio al precedente
  testo dell'articolo 68 della Costituzione).
    L'articolo 2 opera l'abrogazione del comma 4 dell'articolo
  655 del codice di procedura penale (che disciplina le funzioni
  del pubblico ministero in materia di esecuzione dei
  provvedimenti giurisdizionali), essendo esclusa, sulla base
  della nuova formulazione dell'articolo 68, secondo comma,
  della Costituzione, la necessità di una specifica
  autorizzazione per trarre in arresto un parlamentare (o per
  mantenere lo stato di detenzione) in esecuzione di una
  sentenza.
    L'articolo 3 ha riguardo all'immunità sostanziale prevista
  dal primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.
    La valutazione in ordine alla sussistenza
  dell'insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati
  nell'esercizio delle funzioni parlamentari è principalmente
  rimessa alla Camera di appartenenza del parlamentare, in
  applicazione del principio, espresso anche dalla Corte
  costituzionale nella sentenza n. 1150 del 1988, secondo cui le
  prerogative parlamentari implicano il potere in capo
  all'organo (a tutela del quale sono poste) di valutarne
  l'effettiva ricorrenza.
    Il meccanismo procedurale che si è posto in essere dovrebbe
  evitare "interferenze" nell'esercizio da parte del Parlamento
  e della magistratura dei rispettivi poteri in ordine alla
  determinazione della sussistenza della "irresponsabilità" di
  cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.
    Con la previsione del comma 1 dell'articolo 3, al giudice è
  attribuito il potere di dichiarare, adottando i conseguenti
  provvedimenti, l'esistenza dell'ipotesi di insindacabilità in
  tutti i casi in cui questa risulta evidente.  In tale
  evenienza, la decisione è assunta senza alcun interpello della
  Camera di appartenenza del parlamentare.
    Nel comma 2 si prevede che, nell'ipotesi in cui non ritenga
  evidente l'applicabilità della norma costituzionale, il
  giudice, sempre che sia rilevata la relativa questione, deve
  sospendere il procedimento e trasmettere gli atti al ramo del
  Parlamento competente affinché deliberi se il fatto concerna
  opinioni espresse o voti dati nell'esercizio delle funzioni
  parlamentari.  La disposizione si segnala in particolare per le
  seguenti soluzioni:
        a)  per evitare incertezze si è chiaramente
  delineato il campo di applicabilità della norma (precisando in
  particolare che si deve vertere esclusivamente in tema di
  ipotesi suscettibili di rientrare nell'ambito dell'articolo
  68, primo comma, della Costituzione);
        b)  la trasmissione degli atti avviene senza il
  tramite ministeriale e gerarchico.  Tale soluzione è collegata
  a quella analoga adottata all'articolo 4 relativamente alle
  richieste di autorizzazione;
        c)  l'ordinanza non impugnabile che dispone la
  trasmissione degli atti alla Camera competente è adottata nel
  contraddittorio tra le parti che devono essere "sentite";
        d)  si è adoperata l'espressione "fatto per il quale
  è in corso il procedimento", per eliminare possibili dubbi
  circa l'applicabilità della procedura anche ai procedimenti
  civili;
        e)  per evitare che si possa determinare
  un'eccessiva stasi del procedimento, si è previsto un termine
  di durata della sospensione correlato alla deliberazione della
  Camera e, in ogni caso, non superiore a novanta giorni;
        f)  nei casi di manifesta infondatezza della
  questione sull'insindacabilità, il provvedimento del giudice
  viene immediatamente trasmesso alla Camera competente;
        g)  in pendenza della deliberazione parlamentare
  possono essere compiuti gli atti urgenti e può procedersi alla
  separazione dei procedimenti riuniti.
    Sempre il comma 2 prevede che, nel caso in cui il giudice
  dichiari la questione manifestamente infondata, il giudice
  medesimo deve informare la Camera competente trasmettendo
  copia dell'ordinanza; anche in tal caso può essere applicata
  la sospensione del procedimento nel corso
 
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  della quale possono essere compiuti gli atti urgenti.
    L'articolo 4 disciplina le modalità attuative dell'articolo
  68, secondo comma, della Costituzione.  Si è preferita una
  collocazione non codicistica della norma perché, vertendosi in
  tema di autorizzazione al compimento di specifici atti, si è
  al di fuori dell'ambito delle "condizioni di procedibilità" e,
  in particolare, delle possibili integrazioni alla disciplina
  degli articoli 343 e 344 del codice di procedura penale.
    Non si è ritenuto possibile, d'altra parte, inserire la
  previsione nel libro del codice dedicato ai soggetti (e,
  specificamente, nel titolo relativo all'imputato), perché
  l'autorizzazione va richiesta anche per atti che, pur relativi
  a procedimenti nei quali il parlamentare non assume la qualità
  di "indagato" o imputato, incidono comunque sulle garanzie
  riservate ai membri del Parlamento (si pensi ad
  un'intercettazione sull'utenza parlamentare, ma coinvolgente
  una persona che con lui conviva e che sia "indagata"). Né,
  infine, si è potuto inserire la previsione tra le disposizioni
  in materia di indagini preliminari in quanto l'autorizzazione
  può essere richiesta anche in altre fasi processuali.
    La soluzione adottata prevede che l'obbligo di formulare la
  richiesta ricada sull'organo che ha emesso il provvedimento e
  che la richiesta debba essere formulata con riferimento
  all'atto concreto da eseguire anziché con generico riferimento
  al tipo di atto che l'autorità giudiziaria intende
  disporre.
    La scelta di stabilire l'autorizzazione della Camera
  competente per ogni specifico atto "particolarmente garantito"
  da eseguire è rigorosamente in linea con la
  previsione costituzionale; quella di far formulare la
  richiesta all'autorità che ha emesso il provvedimento si
  spiega, da un lato, con la necessità di non far pronunciare il
  Parlamento su richieste che potrebbero non essere accolte
  dall'organo giudiziario competente e, dall'altro lato, di non
  "vincolare" quest'ultimo alle scelte adottate dal
  Parlamento.
    E' stato previsto che la richiesta di autorizzazione sia
  effettuata da parte dell'autorità giudiziaria competente
  "direttamente" al Parlamento, eliminando così sia il tramite
  del Ministero di grazia e giustizia, sia quello gerarchico.
  Poiché con la nuova disciplina l'autorizzazione concerne
  singoli e specifici atti la cui efficacia è spesso dipendente
  dalla "rapidità" di esecuzione, si è conseguentemente ritenuto
  opportuno, al fine di ottenere la massima contrazione dei
  tempi procedurali, di eliminare una fase procedimentale
  ritenuta non indispensabile.  Per ovvie ragioni di uniformità
  di disciplina, si è ritenuto di adottare identica soluzione
  anche per la trasmissione degli atti prevista all'articolo
  3.
    L'articolo 5 riguarda la richiesta di autorizzazione
  prevista dall'articolo 4 e l'ordinanza prevista dall'articolo
  3: in entrambi i casi si prevede che in tali atti l'autorità
  giudiziaria enunci il fatto oggetto del procedimento,
  indicando le eventuali norme di cui si assume la violazione, e
  fornisca alla Camera competente gli elementi su cui il
  provvedimento si fonda.
    L'articolo 6 fissa la data di entrata in vigore del
  provvedimento.
    In ottemperanza al disposto dell'articolo 77 della
  Costituzione, il decreto-legge di cui sopra viene ora
  presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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