Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3056
DDL0187-0002
Progetto di legge Camera n. 187 - testo presentato - (DDL12-187)
(suddiviso in 18 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C187. TESTIPDL
...C187.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC187 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- 1.  La proposta di legge che,
  raccomandiamo all'esame della Camera, riprende, in talune sue
  parti e riguardo a determinati istituti, le norme già
  prospettate, all'inizio del mandato, nella precedente
  legislatura, dai deputati Ghezzi ed altri in una diversa
  proposta (di cui all'atto Camera n. 415, XI) vertente sul
  medesimo oggetto: ma, nelle sue linee di fondo e nelle sue
  strutture portanti, rispetto ad essa marcatamente innova.
  Certo, ne conserva l'ottica promozionale e di sostegno della
  rappresentatività e dell'attività sindacale: più in
  particolare, ne mantiene l'ispirazione di fondo, volta a
  valorizzare, accanto all'ineliminabile dato associativo ed
  istituzionale del sindacato, sia l'investitura elettiva delle
  rappresentanze, sia la
  possibilità, per i lavoratori, di avere decisiva voce in
  capitolo nelle fasi critiche dell' iter  negoziale.  Se ne
  differenzia, invece, soprattutto nell'individuazione di
  rappresentanze sindacali unitarie, la cui unitaria
  costituzione - prevista anche in quella precedente proposta,
  ma solo come "possibile", ancorché apertamente incoraggiata,
  di fronte all'ordinaria configurazione di un pluralismo di
  singole rappresentanze in potenziale concorrenza tra loro -
  diviene, qui, "normale".  E', infatti, all'interno di queste
  rappresentanze unitarie che, secondo la presente proposta - ed
  anche per quanto concerne il necessario raccordo tra
  rappresentanza e contrattazione collettiva -, si svolge ogni
  possibile confronto tra consensi e dissensi, tra maggioranze e
  minoranze.
 
                               Pag. 2
 
    2.  Le ragioni che inducono i presentatori ad innovare - pur
  nella continuità dell'ispirazione di fondo - rispetto alla
  rammentata proposta già da loro avanzata all'inizio della XI
  Legislatura, possono rapidamente riassumersi.  Esse risiedono
  nella sopravvenuta necessità di adeguare i modelli già
  accuratamente prospettati e di renderli coerenti tanto ai
  lavori svolti dalla XI Commissione permanente della Camera
  (Lavoro pubblico e privato), quanto all'evoluzione del quadro
  politico e sindacale.
    Allo svolgimento di quei lavori, il testo ricordato ha dato
  un suo positivo contributo, costituendone (sia pure in
  concorso con altre proposte di legge di iniziativa vuoi
  parlamentare, vuoi popolare) un rilevante punto di
  riferimento; formando altresì il principale oggetto d'esame di
  un parere reso dal Consiglio nazionale dell'economia e del
  lavoro.  I lavori medesimi si sono però interrotti quando -
  presentato un primissimo progetto di testo unificato da parte
  del Relatore, ed avanzata altresì una nuova ipotesi di
  regolamentazione (che coincide, in gran parte, proprio con la
  presente proposta) da parte del gruppo progressisti-federativo
  - è stato comunicato all'XI Commissione anche un testo di
  origine governativa (volto, in sostanza, ad operare un puro e
  semplice rinvio, per legge, dell'intera disciplina strutturale
  delle rappresentanze unitarie alla competenza esclusiva dei
  contratti collettivi nazionali e degli accordi
  interconfederali, tra i quali, "in particolare", il
  "protocollo d'intesa" del 23 luglio 1993).  Sul testo
  ministeriale (che, per parte sua, non teneva in alcun conto le
  proposte di legge pendenti e in esame alla Camera, e nemmeno
  il pur significativo lavoro e l'"avanprogetto" presentato da
  una Commissione di esperti nominata dallo stesso dicastero e
  autorevolmente presieduta) - e per i motivi che tra poco
  esporremo -, non è stato possibile raggiungere quell'accordo
  che già difettava sia sulle diverse proposte giacenti, sia su
  quella del Relatore.  Di qui, una prima, eppur evidente
  necessità - per tutti - di una pausa di riflessione.  Necessità
  accentuata, però, anche da un secondo fattore: l'evoluzione,
  poco fa richiamata, del quadro politico e sindacale.
    Nel frattempo, infatti, era stato sottoscritto il
  "protocollo d'intesa" poco fa rammentato: un testo di notevoli
  ambizioni, perché tende ad edificare, dopo anni di incertezze,
  un sistema unitario e coeso di relazioni sindacali ai diversi
  livelli, e certamente di grande rilevanza, ove si rifletta sul
  fatto che è stato sottoscritto, oltre che dalla Confindustria,
  anche dalle organizzazioni dei datori di lavoro di settori non
  industriali, quali il credito, il commercio, i trasporti e le
  aziende degli enti locali, per non dire della cooperazione e
  dell'artigianato.  Il secondo capitolo del "protocollo"
  riguarda proprio gli assetti contrattuali e la forma della
  rappresentanza sindacale (e dei lavoratori) nell'impresa.
    E' da sottolineare il fatto che le parti auspicano, nello
  stesso momento in cui definiscono i tratti del nuovo organismo
  titolare del potere di contrattazione, "un intervento
  legislativo finalizzato, tra l'altro, ad una generalizzazione
  dell'efficacia soggettiva dei contratti collettivi aziendali
  che siano espressione della maggioranza dei lavoratori, nonché
  all'eliminazione delle norme legislative in contrasto con i
  princìpi stabiliti nell'accordo".  A ben vedere, pertanto,
  un'esplicita indicazione di favore per un sistema legislativo
  che appunto preveda, come quello che noi stessi presentiamo,
  nei rapporti tra sindacati oltre che tra i lavoratori, la
  possibilità (cui poco fa si accennava) di consensi e di
  dissensi, di maggioranze e di minoranze.  Ma deve sottolinearsi
  anche il fatto che il medesimo protocollo disegna la
  rappresentanza unitaria come un organismo a composizione
  mista, per due terzi eletto da tutti i lavoratori e per un
  terzo direttamente designato dalle organizzazioni sindacali
  firmatarie del contratto nazionale applicabile nell'impresa od
  unità produttiva (o, nel migliore dei casi, eleggibile da
  parte delle stesse:  rectius,  da parte dei loro
  iscritti).  Proprio di qui sono sorte le menzionate difficoltà,
  che hanno portato i lavori parlamentari alla battuta
  d'arresto.
 
                               Pag. 3
 
    Infatti, non si vede, a parere dei presentatori della
  presente proposta, ma anche ad avviso di autorevoli
  commentatori del citato "protocollo", come si possa operare un
  puro e semplice rinvio, per legge (così, invece, finisce per
  proporre il rammentato testo ministeriale), ad una clausola
  come quella, testé riferita, che riserva a taluni sindacati
  una vera e propria "quota di garanzia", tale da innestare -
  come si è scritto - "nel canale unico elettivo un secondo
  canale rappresentativo, a designazione sindacale riservata".
  "Vi è da osservare - sintetizza questa stessa dottrina - che,
  così forgiato, l'organismo non si presta a una diretta e
  fotografica legificazione, dato che ciò che è consentito alle
  parti, in sede di volontaria autoregolazione dei rispettivi
  interessi, non sarebbe consentito al legislatore, stante la
  garanzia costituzionale del pluralismo associativo e della
  libertà sindacale individuale".  Insomma, se l'accordo è,
  almeno in linea di principio, "cosa" dei contraenti, ben
  diverse garanzie di parità di trattamento (o almeno di parità
  di  chances)  deve offrire una legge, sia ai lavoratori
  come persone fisiche, sia ai soggetti collettivi.
    3.  La  ratio  della rammentata clausola negoziale "del
  terzo" (di cui, però, talune intese di categoria non fanno
  applicazione: vedasi il testo sulle rappresentanze sindacali
  unitarie convenuto il 17 dicembre 1993 tra i sindacati
  confederali dei lavoratori del commercio, turismo e servizi)
  risiede, per altro, nella convenienza di assicurare, tra i due
  livelli di contrattazione (nazionale ed aziendale) di cui
  parla il "protocollo" medesimo, una continuità di identità
  organizzativa dei soggetti contraenti: o, in altre parole,
  quella coerenza dei soggetti negoziali ai diversi livelli, che
  a sua volta può assicurare coesione all'intero sistema. "Ma -
  obietta la dottrina poco fa riferita - altro è il necessario
  raccordo tra rappresentanza eletta e soggetti del sistema
  contrattuale, altro la falsificazione della democrazia
  rappresentativa a scopi di protezionismo selettivo.  Per
  soddisfare l'esigenza di coerenza del sistema contrattuale,
  sarebbe sufficiente prevedere la contitolarità della
  rappresentanza sindacale unitaria e delle strutture
  territoriali dei sindacati firmatari sulle materie rinviate al
  livello aziendale dal contratto nazionale (con un eventuale
  ricorso al  referendum  in caso di disaccordo)". O, quanto
  meno - aggiunge -, sarebbe sufficiente stabilire una
  maggioranza qualificata, ponderata però in modo che la
  componente eletta della rappresentanza (ad esempio, i due
  terzi) "sia sempre determinante ai fini delle decisioni
  rispetto alla componente designata".  Come è facile costatare,
  la nostra proposta di legge si muove, nella sostanza,
  esattamente sulla linea del primo dei suggeriti rimedi (vedasi
  l'articolo 10, commi 1 e 2).  Soddisfa, pertanto, la menzionata
  esigenza di coesione dell'intero sistema negoziale, senza fare
  violenza ai princìpi di parità nell'esercizio dei diritti.
    Del resto, la disciplina di princìpi e procedure
  prospettata dalla presente proposta non viene presentata come
  esclusiva: al contrario, essa concede ampio spazio - in
  armonia con la sua ispirazione promozionale - all'iniziativa e
  alla fantasia negoziale delle parti sociali.  Sono fatte salve,
  infatti, le diverse regolamentazioni contrattuali: ovviamente
  - in applicazione di elementari regole di coerenza del sistema
  -, nel rispetto dei princìpi e con il riconoscimento di
  garanzie equivalenti a quelle poste dalla legge (articolo 1,
  comma 2 e comma 3 dell'articolo 16).  Una analoga disposizione
  si trovava anche nel comma 10 dell'articolo 2 della proposta
  di iniziativa popolare di cui all'atto Camera n. 2873 dell'XI
  Legislatura.
    Anche per questi due ordini di ragioni (il rispetto della
  ratio  sottesa alla famosa clausola del "protocollo" del
  23 luglio 1993 e l'area di disponibilità lasciata alle parti
  sociali), la nostra proposta vuol quindi essere un contributo
  costruttivo, aperto al dialogo e al confronto, in vista
  dell'emanazione di una disciplina non solo formalmente, ma
  sostanzialmente abrogatrice dell'attuale articolo 19 dello
  statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300) e
  dell'articolo 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
  29 (come sostituito, in conseguenza dalla sentenza 30
 
                               Pag. 4
 
  luglio 1993, n. 359 della Corte costituzionale, dalla "norma
  correttiva" contenuta nell'articolo 22 del decreto legislativo
  23 dicembre 1993, n. 546).  Solo attraverso una nuova e
  siffatta disciplina, invero, si potranno rendere inutili le
  operazioni referendarie richieste per l'abrogazione di quelle
  due norme, ed ormai - sembra bene ricordarlo per tempo -
  inesorabilmente pendenti.  In termini politici, è proprio
  questo  referendum  l'elemento critico che suggerisce fin
  d'ora di operare, infine, una scelta una volta per tutte:
  tenendo presente che il problema della rappresentanza e della
  rappresentatività sindacale riguarda una porzione
  significativa della stessa questione democratica nel nostro
  paese, e fa quindi parte, di pieno diritto, del più ampio
  contesto della tematica delle riforme istituzionali.
    4.  Come si è detto, non poche delle norme di cui consta
  l'attuale proposta si rifanno, con talune significative
  variazioni, a quelle corrispondentemente previste nel testo di
  cui all'atto Camera n. 415 dell'XI Legislatura.  Menzioniamo,
  ad esempio, gli articoli 8, 10, 11, 12, 15; nonché i commi da
  2 a 5 dell'articolo 2; i commi 1, 3 e 4 dell'articolo 7; i
  commi 3 e 4 dell'articolo 16.  Altre norme, invece, traggono
  spunto in varia misura dallo stesso e già ricordato
  "avanprogetto" elaborato dalla Commissione ministeriale di
  studio (ad esempio, il comma 4 dell'articolo 2; il comma 3
  dell'articolo 3; il comma 4 dell'articolo 6; il comma 5
  dell'articolo 7; l'articolo 13).
    La normativa contenuta nella presente proposta lascia
  aperto, come si è rilevato, un utile spazio di azione anche
  per la contrattazione collettiva, la cui possibilità di
  dettare apposite regolamentazioni circa la costituzione, il
  funzionamento e le attribuzioni delle rappresentanze sindacali
  unitarie è riconosciuta dal comma 2 dell'articolo 1, pur se -
  per la menzionata esigenza di coerenza - "in conformità ai
  princìpi della presente legge e prevedendo equivalenti
  garanzie anche in ordine alla contrattazione aziendale".  La
  norma ultima citata è significativamente richiamata anche dal
  comma 2 dell'articolo 16, redatto in termini di sostanziale
  consonanza.  Quest'ultimo, a sua volta e per altri aspetti
  sempre ispirati a ragioni di sistematicità, completa la
  disciplina di carattere transitorio che si trova nel comma 3
  dell'articolo 6.
    Come già nella proposta di cui all'atto Camera n. 415
  dell'XI Legislatura e nello stesso "avanprogetto"
  ministeriale, il testo che sottoponiamo all'attenzione dei
  colleghi riguarda sia il settore privato che quello pubblico:
  il che ci sembra del tutto rispondente al disegno di una
  graduale identificazione di una base normativa comune all'uno
  e all'altro campo, quale ispira anche il sistema di
  contrattualizzazione e "privatizzazione" del pubblico impiego
  e lo stesso decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (del
  cui articolo 47, dettato proprio in tema di rappresentatività
  sindacale, già dichiarato illegittimo dalla ricordata sentenza
  n. 359 del 1993 della Corte costituzionale e poi rivistato e
  "corretto" dai successivi e richiamati provvedimenti, molti
  hanno già sottolineato, per altro, il carattere
  paradossalmente autoreferenziale, che si sostanzia nel voler
  far fissare i connotati della "maggiore rappresentatività" da
  un peculiare tipo di accordo sottoscritto proprio con i
  soggetti che la norma stessa, nel suo comma 2, indica come
  "maggiormente rappresentativi").
    Le disposizioni di carattere generale sulla costituzione
  delle rappresentanze sindacali unitarie, sulla loro durata,
  sul diritto elettorale attivo e sui rappresentanti
  interaziendali si trovano nei primi due articoli.  Più in
  particolare, l'articolo 3 indica la composizione quantitativa
  delle rappresentanze, nel presupposto (esplicitato nel comma
  2) che alle tre organizzazioni confederali tradizionalmente
  considerate "maggiormente rappresentative" possa variamente
  aggiungersene, almeno nei maggiori luoghi di lavoro, un'altra;
  dedicando poi particolare attenzione al problema della
  rappresentanza dei dirigenti e dei quadri.  L'articolo 4 tratta
  dei permessi retribuiti, statuendo nel comma 4 anche il
  principio della normale invarianza dei costi, per il datore di
  lavoro, nel passaggio dal vecchio al nuovo sistema.  Dei metodi
  elettorali parla l'articolo
 
                               Pag. 5
 
  5, lasciando alla contrattazione collettiva la
  possibilità di inserire, per i luoghi di lavoro di maggiori
  dimensioni, varianti di tipo uninominalistico nell'ordinario
  sistema proporzionale.  Il diritto di promuovere le elezioni e
  di presentare le liste e la costituzione della commissione
  elettorale formano oggetto dell'articolo 6, che prevede
  altresì la possibilità di procedere ad un rinnovo anticipato.
  Norme sulla regolarità delle elezioni e di garanzia
  processuale si trovano nell'articolo 7, mentre l'articolo 8
  torna sulla disciplina dei rappresentanti sindacali
  interaziendali.  Diritti e tutele (specie in tema di
  licenziamenti e trasferimenti) di questi ultimi e dei
  componenti delle rappresentanze sindacali unitarie vengono
  disposti dall'articolo 9.
    A sua volta, l'articolo 10 riconosce la legittimazione
  negoziale delle rappresentanze unitarie, con l'assistenza,
  nelle materie e voci "rinviate" dai contratti nazionali al
  loro livello, delle organizzazioni sindacali territoriali
  "esterne" che la norma stessa indica (ed alle quali, per
  altro, è riconosciuto, in questi casi, ove insorga disaccordo
  tra di loro e la stessa rappresentanza unitaria, il potere di
  ricorrere ad una consultazione tra i lavoratori: cosicché, in
  tali ipotesi, la mera assistenza volge verso forme
  politicamente, anche se non giuridicamente, assimilabili ad
  una contitolarità).  Di una (possibile) consultazione a
  carattere "risolutivo" parlano i commi 5 e 6 della medesima
  norma, questa volta in relazione al testo contrattuale già
  convenuto (ma l'affidamento della controparte è tutelato dal
  fatto stesso della preventiva conoscenza dell'eventualità
  dell'avverarsi, appunto, di una condizione risolutiva).  I
  commi 3 e 4 (oltre che il comma 2 dell'articolo 11), invece,
  trattano degli effetti generalizzati (con una particolare
  disciplina in riferimento a certi diritti già costituiti in
  capo ai lavoratori interessati) dei contratti aziendali (in
  attuazione, pertanto, della previsione contenuta nel
  "protocollo" del 23 luglio 1993, rammentata  retro, sub
  n. 2).  L'efficacia dei contratti ad ambito di applicazione
  diverso da quello aziendale è invece oggetto dell'articolo 11
  nel cui comma 3 si prevede anche
  la possibilità, sempre per l'efficacia di questi contratti,
  di una consultazione referendaria che, pur senza aver nulla a
  che fare, da un punto di vista giuridico, con il problema
  dell'estensione  erga omnes,  vale ad assicurare, ove si
  renda necessario, la democraticità del percorso negoziale (e
  può pertanto rappresentare, per un futuro legislatore, anche
  uno dei presupposti di una possibile disciplina sulla
  generalizzazione degli effetti dei contratti collettivi
  nazionali o territoriali di diritto comune).
    Una volta superata la nozione astratta di sindacato
  reputato o presunto "maggiormente rappresentativo" a livello
  di luogo di lavoro mediante la nuova regolamentazione - che
  rende davvero "di sostanza" l'abrogazione espressa
  dell'articolo 19 della legge n. 300 del 1970, contenuta nel
  comma 1 dell'articolo 16 -, l'articolo 11 provvede a definire
  più generali criteri di accertamento della rappresentatività
  effettiva dei sindacati, utilizzando un meccanismo di
  riferimento che considera "rappresentativi" a livello
  nazionale, regionale e provinciale quei sindacati che, nelle
  elezioni per gli organismi rappresentativi di base, abbiano
  ricevuto adesioni complessivamente superiori ad una certa
  percentuale dei votanti, rapportati, a seconda dell'ambito di
  riferimento privato o pubblico, all'intera categoria o settore
  ovvero comparto; e che abbiano un numero di iscritti,
  rilevabile attraverso le deleghe concesse per il pagamento dei
  contributi sindacali, pari a una determinata percentuale del
  totale degli addetti.  Con una norma transitoria, si
  riconoscono intanto come rappresentativi, sino allo
  svolgimento delle elezioni, i sindacati firmatari dei
  contratti e degli accordi al momento applicabili.
    L'articolo 13, nel presupposto che la costituzione delle
  rappresentanze sindacali unitarie non può essere preclusiva
  della presenza e dell'attività nei luoghi di lavoro del
  sindacato come associazione, riconosce i diritti spettanti
  alle entità associative in tema di assemblea, permessi e
  affissioni.  Seguono, nell'articolo 14, disposizioni
  interpretative di norme della legge
 
                               Pag. 6
 
  n. 300 del 1970, sempre a proposito delle organizzazioni
  sindacali considerate rappresentative ai sensi dell'articolo
  12; sviluppando, tra l'altro, anche l'esplicito
  riconoscimento, ivi contenuto, del livello regionale.
    L'articolo 15, poi, individua nella rappresentanza
  sindacale unitaria il soggetto legittimato ad esercitare i
  diritti di informazione, consultazione, parere, esame
  congiunto e proposta già oggi variamente previsti.  In ogni
  caso - si aggiunge - fanno capo alle stesse rappresentanze le
  prerogative di tal genere che attengono ad alcuni particolari
  oggetti, volta per volta desunti
  o da leggi vigenti, o dalle "parti prime", o premesse, di
  contratti collettivi, ovvero da altre discipline contenute nei
  medesimi.  La norma vuole rappresentare un ponte gettato tra la
  miglior definizione della più genuina rappresentatività
  sindacale e l'edificazione graduale di un sistema di
  democrazia industriale, di cui appare come un primo tassello.
  Infine, l'articolo 19, oltre a contenere abrogazioni espresse
  e disposizioni (già rammentate) di carattere transitorio,
  ribadisce sia l'applicabilità della nuova disciplina anche nel
  settore pubblico, sia la giurisdizione del pretore in funzione
  di giudice del lavoro.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-187 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0187 TOTPAG=0021 TOTDOC=0018 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=012 PAGFIN=0006 RIGFIN=023 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=018700 00 FASCIDC=12DDL0187 SORTNAV=0018700 000 00000 ZZDDLC187 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati