| 1. Quando risulti evidente l'applicabilità dell'articolo
68, primo comma, della Costituzione, il giudice la dichiara di
ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
2. Il giudice, se non ritiene di dover provvedere a norma
del comma 1 e sempreché sia rilevata la questione relativa
all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della
Costituzione, pronuncia, sentite le parti, ordinanza non
impugnabile. Con tale provvedimento, qualora non ritenga che
la questione sia manifestamente infondata, il giudice
trasmette direttamente gli atti alla Camera competente perché
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questa deliberi se il fatto per il quale è in corso il
procedimento concerna o meno opinioni espresse o voti dati da
un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e
dispone la sospensione del procedimento sino alla
deliberazione della Camera competente e, comunque, per un
tempo non superiore a novanta giorni. Prima della
deliberazione della Camera competente o della scadenza del
termine predetto, possono essere compiuti soltanto gli atti
urgenti. Nel caso di procedimenti riuniti, il giudice, anche
di ufficio, può disporre la relativa separazione. Quando
dichiara la questione manifestamente infondata, il giudice
informa immediatamente la Camera competente trasmettendo copia
dell'ordinanza; in tal caso la Camera può richiedere copia
degli atti del procedimento e il giudice può disporre la
sospensione del procedimento, alla quale si applicano le
disposizioni del presente comma in materia di termini e di
compimento degli atti urgenti.
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