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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30569
DDL2527-0003
Progetto di legge Camera n. 2527 - testo trasmesso dal Senato - (DDL12-2527)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C2527. TESTIPDL
...C2527.
...DISEGNO DI LEGGE --
Pag. 3 Allegato. MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1^ APRILE 1995, N.98
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZAL ZZDDLC2527 ZZ12 ZZPD ZZTR
        All'articolo 6:
        al comma 5, capoverso 2, le parole:  "dalla
  valutazione"  sono sostituite dalle seguenti:  "dallo
  studio";
          al comma 6, capoverso 2, le parole:  "deve essere
  allegato lo studio di impatto ambientale"  sono sostituite
  dalle seguenti:  "devono essere allegati la valutazione di
  impatto ambientale, effettuata secondo le modalità previste
  dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 e
  uno studio specifico sugli effetti indotti dai flussi di
  traffico pesante nell'area di influenza dell'interporto";
          il comma 7 è sostituito dal seguente:
      "7.  All'articolo 6 della legge 4 agosto 1990, n.240, le
  parole: "concessionari di cui all'articolo 3" sono sostituite
  dalle seguenti: "soggetti di cui all'articolo 4"".
        All'articolo 7:
        al comma 1, primo periodo, le parole:  "al 31
  dicembre 1995"  sono sostituite dalle seguenti:  "alla
  data di effettiva operatività presso ogni circoscrizione
  aeroportuale di almeno un organo sanitario autorizzato ai
  sensi del comma 1 dell'articolo 27 del regolamento approvato
  con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988,
  n.566,";  ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  "La data di effettiva operatività presso ogni
  circoscrizione aeroportuale di almeno un organo sanitario
  autorizzato ai sensi del comma 1 dell'articolo 27 del
  regolamento approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 18 novembre 1988, n.566, è comunicata con apposito
  avviso pubblicato, a cura del Ministero dei trasporti e della
  navigazione, nella  Gazzetta Ufficiale ".
        Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:
      "Art. 7- bis.  -  (Semplificazione di
  adempimenti burocratici nel settore del trasporto aereo).  -
  1.  Per i voli diurni con origine e destinazione nel territorio
  nazionale, senza scali intermedi in territorio estero, da
  effettuare secondo le regole del volo a vista, non è richiesta
  la presentazione di piano di volo purché il velivolo sia
  munito di idoneo apparato trasmittente per la localizzazione
  di emergenza".
        All'articolo 13, al comma 1, sono premesse le seguenti
  parole:  "Fino al 31 dicembre 1995".
 
DATA=950515 FASCID=DDL12-2527 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=TR NSTA=2527 TOTPAG=0032 TOTDOC=0019 NDOC=0003 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= FPD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0003 RIGFIN=045 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=252700 00 FASCIDC=12DDL2527 SORTNAV=0252700 000 00000 ZZDDLC2527 NDOC0003 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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