| (Rappresentanze sindacali unitarie).
1. Rappresentanze sindacali unitarie possono essere
costitute, secondo le norme della presente legge, ad
iniziativa dei lavoratori, in ogni impresa, ovvero in ogni sua
sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto che occupi -
ove diversamente non prevedano, anche per singole categorie o
settori, contratti o accordi collettivi - più di quindici
dipendenti, nonché, nel rispetto del medesimo limite numerico,
nelle singole unità amministrative, enti ed uffici come tali
definiti in sede di contrattazione nazionale e decentrata ai
sensi della disciplina di cui al titolo terzo del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni.
2. Restano salvi gli accordi e i contratti collettivi che,
in aderenza alle caratteristiche di singoli settori, comparti
ed unità produttive od amministrative, disciplinano il diritto
alla elezione di organismi unitari di rappresentanza in
conformità ai princìpi della presente legge e prevedendo
equivalenti garanzie anche in ordine alla contrattazione
aziendale.
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