| (Disciplina delle
rappresentanze sindacali unitarie).
1. Le rappresentanze sindacali unitarie di cui all'articolo
1 sono elette, di norma, con voto segreto di lista. A tutti i
lavoratori compete il diritto elettorale attivo e passivo.
2. Nell'ambito di imprese con più unità produttive e di più
unità amministrative, le rappresentanze sindacali unitarie
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possono istituire organi di coordinamento e concordare con le
imprese o le pubbliche amministrazioni datrici di lavoro un
numero di ore per permessi retribuiti ulteriore rispetto a
quello di cui all'articolo 4, comma 2, ma comunque non
superiore ad un'ora all'anno per ogni lavoratore
dipendente.
3. I lavoratori occupati in imprese, unità produttive od
amministrative, nonché in cantieri con un numero di dipendenti
superiore a tre, ma non superiore a quindici, possono eleggere
rappresentanti sindacali interaziendali, secondo le modalità
stabilite dai contratti ed accordi collettivi stipulati da
sindacati aderenti a quelli rappresentativi di cui
all'articolo 12.
4. La rappresentanza sindacale unitaria è rinnovata ogni
tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per non
più di due mandati consecutivi. In ogni caso, la
rappresentanza sindacale unitaria non rinnovata entro tre mesi
dalla scadenza decade di diritto, ed i singoli componenti
decadono dai diritti ancora eventualmente esistenti ai
permessi retribuiti. La medesima disciplina si applica ai
rappresentanti interaziendali di cui al comma 3.
5. Ai fini del calcolo delle soglie numeriche di cui
all'articolo 1 e al comma 3 del presente articolo, si tiene
conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione
e lavoro e di apprendistato, di quelli assunti con contratto
di lavoro a termine di durata superiore a sei mesi e dei
lavoratori a domicilio utilizzati in modo continuativo.
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