| (Numero dei componenti delle
rappresentanze sindacali unitarie).
1. Salva diversa e più favorevole previsione dei contratti
collettivi, la rappresentanza sindacale è così composta:
a) nelle unità produttive e amministrative da 16
fino a 50 addetti: 3 componenti;
b) nelle unità produttive e amministrative da 51
fino a 100 addetti: 5 componenti;
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c) nelle unità produttive e amministrative da 101 a
200 addetti: 7 componenti;
d) nelle unità produttive e amministrative da 201 a
300 addetti: 9 componenti;
e) nelle unità produttive e amministrative da 301 a
500 addetti: 11 componenti;
f) nelle unità produttive e amministrative da 501 a
750 addetti: 13 componenti;
g) nelle unità produttive e amministrative da 751 a
1000 addetti: 15 componenti.
2. Nelle unità produttive e amministrative con un numero di
addetti superiore a quello di cui al comma 1 lettera g),
la rappresentanza sindacale è incrementata di 8 membri per
ogni 1000 addetti in più e comunque di 1 componente per ogni
frazione di 125 unità.
3. Il numero dei componenti la rappresentanza sindacale
unitaria è aumentato del 5 per cento, con arrotondamento per
eccesso, nelle imprese od unità produttive nelle quali siano
occupati lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri,
purché in percentuale non inferiore al 3 per cento
dell'insieme dei dipendenti e, comunque, nella consistenza
minima di 5 unità lavorative o di 30 nelle imprese con più di
1000 lavoratori. Per l'elezione di tali rappresentanti si
procede in un apposito collegio.
4. I dirigenti d'impresa, quale che sia il suo tipo, nonché
i dirigenti amministrativi, esclusi i dirigenti generali,
possono costituire proprie rappresentanze sindacali unitarie,
alle quali spettano i diritti e le prerogative di cui al
titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300; promuovono la
costituzione e il rinnovo di codeste rappresentanze sindacali
unitarie le associazioni sindacali che in nome e per conto dei
dirigenti abbiano negoziato e sottoscritto i contratti
nazionali di categoria o di comparto applicati nell'impresa,
ovvero unità
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produttiva o amministrativa, e si applicano, per la loro
elezione, i princìpi di cui al primo periodo del comma 1
dell'articolo 5.
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