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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3059
DDL0187-0005
Progetto di legge Camera n. 187 - testo presentato - (DDL12-187)
(suddiviso in 18 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C187. TESTIPDL
...C187.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC187 ZZ12 ZZPD ZZPR
                 (Numero dei componenti delle
             rappresentanze sindacali unitarie).
    1.  Salva diversa e più favorevole previsione dei contratti
  collettivi, la rappresentanza sindacale è così composta:
      a)  nelle unità produttive e amministrative da 16
  fino a 50 addetti: 3 componenti;
      b)  nelle unità produttive e amministrative da 51
  fino a 100 addetti: 5 componenti;
 
                               Pag. 9
 
      c)  nelle unità produttive e amministrative da 101 a
  200 addetti: 7 componenti;
      d)  nelle unità produttive e amministrative da 201 a
  300 addetti: 9 componenti;
      e)  nelle unità produttive e amministrative da 301 a
  500 addetti: 11 componenti;
      f)  nelle unità produttive e amministrative da 501 a
  750 addetti: 13 componenti;
      g)  nelle unità produttive e amministrative da 751 a
  1000 addetti: 15 componenti.
    2.  Nelle unità produttive e amministrative con un numero di
  addetti superiore a quello di cui al comma 1 lettera  g),
  la rappresentanza sindacale è incrementata di 8 membri per
  ogni 1000 addetti in più e comunque di 1 componente per ogni
  frazione di 125 unità.
    3.  Il numero dei componenti la rappresentanza sindacale
  unitaria è aumentato del 5 per cento, con arrotondamento per
  eccesso, nelle imprese od unità produttive nelle quali siano
  occupati lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri,
  purché in percentuale non inferiore al 3 per cento
  dell'insieme dei dipendenti e, comunque, nella consistenza
  minima di 5 unità lavorative o di 30 nelle imprese con più di
  1000 lavoratori.  Per l'elezione di tali rappresentanti si
  procede in un apposito collegio.
    4.  I dirigenti d'impresa, quale che sia il suo tipo, nonché
  i dirigenti amministrativi, esclusi i dirigenti generali,
  possono costituire proprie rappresentanze sindacali unitarie,
  alle quali spettano i diritti e le prerogative di cui al
  titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300; promuovono la
  costituzione e il rinnovo di codeste rappresentanze sindacali
  unitarie le associazioni sindacali che in nome e per conto dei
  dirigenti abbiano negoziato e sottoscritto i contratti
  nazionali di categoria o di comparto applicati nell'impresa,
  ovvero unità
 
                              Pag. 10
 
  produttiva o amministrativa, e si applicano, per la loro
  elezione, i princìpi di cui al primo periodo del comma 1
  dell'articolo 5.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-187 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0187 TOTPAG=0021 TOTDOC=0018 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0008 RIGINIZ=029 PAGFIN=0010 RIGFIN=004 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=018700 00 FASCIDC=12DDL0187 SORTNAV=0018700 000 00000 ZZDDLC187 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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