| Onorevoli Colleghi! -- Il processo di definizione
autonomistica degli atenei italiani avviato dalla legge 9
maggio 1989, n. 168, è in corso, ma procede con tempi diversi
da quelli auspicati dal movimento riformatore della fine anni
'80 che ha sostenuto l'articolato processo legislativo guidato
dall'allora Ministro Ruberti.
E' quindi necessario da parte del Parlamento riprendere con
decisione alcune tematiche che hanno caratterizzato tale
azione riformatrice, guidando la dinamica in corso con
l'indicazione prioritaria di alcuni limitati ma qualificanti
obiettivi.
Nell'ampio quadro delle misure che devono ancora essere
adottate dagli atenei per imprimere una costruttiva
accelerazione al processo autonomistico, un punto di rilievo
deve essere assunto dalle misure
che possono portare ad una effettiva partecipazione degli
studenti alla vita degli atenei.
Gli studenti sono stati fino ad oggi costretti a recepire
passivamente e acriticamente i "servizi" dell'istituzione
universitaria, senza alcuna effettiva capacità di
controllo.
In assenza di questa indispensabile funzione, è cresciuta
negli studenti la sfiducia nella possibilità di un
cambiamento, con una conseguente disaffezione agli studi,
mentre di pari passo il mondo accademico e universitario si è
sentito inattaccabile e non ha ricevuto o non ha voluto
recepire gli stimoli innovativi che dagli studenti
provenivano.
D'altro canto, la parte innovativa della legge di riforma
degli ordinamenti didattici
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universitari, la legge 19 novembre 1990, n. 341, non ha
ancora dispiegato tutte le proprie potenzialità di indirizzo
nel campo dell'attività didattica. Infatti, molti atenei - a
cominciare ad esempio dall'università "La Sapienza di Roma" -
ancora non hanno adottato un "regolamento didattico d'ateneo",
come previsto dall'articolo 11 di tale legge, che doveva
garantire l'attuazione di una piena autonomia didattica nel
quadro più ampio di un'autonomia statutaria.
Pertanto lo scopo prioritario di questa proposta di legge
vuole essere quello di coniugare gli aspetti di partecipazione
studentesca agli organi di governo degli atenei, di competenza
degli statuti autonomi, con gli aspetti di valutazione e
monitoraggio sull'attività didattica, ritenuti fondamentali da
tutte le componenti universitarie, per una maggiore
qualificazione dell'offerta formativa delle nostre
università.
Prima di tutto, quindi, la valenza di questa proposta è di
indirizzo per le componenti accademiche e studentesche di
quegli atenei che sono ancora nella fase di elaborazione degli
statuti autonomi e dei regolamenti didattici di ateneo, come
volontà da parte del Parlamento di presidiare questi temi
nell'ambito del processo in corso.
In secondo luogo l'approvazione di questa proposta
garantirebbe l'implementazione nella vita degli atenei di
queste norme, la cui adozione sarebbe qualificante
per il sistema universitario italiano. Infatti, qualora
gli studenti potessero sottoporre a verifica la qualità degli
studi, dotando i loro rappresentanti di un reale peso
istituzionale, il funzionamento degli atenei riceverebbe uno
stimolo particolarmente innovativo.
La proposta di legge si compone di quattro articoli.
L'articolo 1 pone un termine per l'adozione del
"regolamento didattico" d'ateneo previsto dall'articolo 11
della legge n. 341 del 1990, contro qualsiasi ulteriore
ritardo. Inoltre si prevede l'inserimento delle norme
contenute nella presente legge, negli statuti autonomi e nei
regolamenti didattici degli atenei.
L'articolo 2 propone l'istituzione obbligatoria di
"commissioni miste di valutazione didattica" di docenti e
studenti, con parere vincolante degli atti deliberativi dei
consigli di facoltà e dei consigli di corso di laurea.
L'articolo 3, focalizzato sulle modalità della
"partecipazione studentesca" agli organi di governo degli
atenei, garantisce il voto deliberativo degli studenti nei
consigli di facoltà e di corso di laurea e prevede il voto dei
rappresentanti studenteschi all'elezione del rettore. Con tale
articolo si propone inoltre l'allargamento del senato
accademico alla partecipazione studentesca per tutti gli atti
deliberativi inerenti gli studenti e, in particolare modo,
l'attività didattica dell'ateneo.
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