| (Regolamento didattico).
1. Ogni ateneo è tenuto ad adottare il regolamento
didattico previsto dall'articolo 11 della legge 19 novembre
1990, n. 341, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Gli atenei che hanno già adottato lo statuto autonomo,
sono tenuti a modificarlo conformemente ai principi della
presente legge, secondo le procedure contenute negli statuti
medesimi.
3. Qualora i regolamenti didattici di ateneo non prevedano
norme coerenti con la presente legge o siano in contrasto con
essa, gli atenei sono tenuti a modificare detti regolamenti in
modo conforme.
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