| (Partecipazione studentesca)
1. I rappresentanti degli studenti nei consigli di facoltà
e nei consigli di corso di
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laurea esprimono voto deliberativo e votano rispettivamente
per il preside della facoltà e per il presidente del corso di
laurea.
2. I rappresentanti degli studenti nei consigli di facoltà
e nei consigli di corso di laurea partecipano all'elezione del
rettore.
3. Il senato accademico, per ogni questione relativa agli
studenti ed inerente l'attività didattica, è integrato da una
partecipazione studentesca pari al 50 per cento del numero dei
membri dello stesso senato accademico, nella composizione
prevista dallo statuto autonomo di ogni ateneo.
4. Il senato accademico integrato ai sensi del comma 3
esprime pareri obbligatori, con valore consultivo, sui
curricula adottati, sulle modalità dei servizi didattici
prestati, sia istituzionali che integrativi, sulle misure
attuative del diritto allo studio, sulle voci di bilancio
preventivo e consuntivo che riguardano gli studenti
dell'ateneo.
5. Il senato accademico integrato ai sensi del comma 3 ha
il potere di richiamare ufficialmente il preside di ogni
facoltà, qualora riscontri, direttamente o attraverso i pareri
di cui al comma 4 dell'articolo 2, evidenti omissioni,
inadempienze o disfunzioni in materia di attività
didattica.
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