Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


30596
DDL2530-0002
Progetto di legge Camera n. 2530 - testo presentato - (DDL12-2530)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2530. TESTIPDL
...C2530.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2530 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- La presente proposta di legge
  ripropone la necessità di assicurare un quadro di riferimento
  legislativo per le attività del cosiddetto "terziario
  avanzato" anche in considerazione dello sviluppo dei nuovi
  dispositivi comunitari.
    Le industrie ed i servizi professionali e del terziario
  avanzato possono essere individuati nelle attività o servizi
  "dell'ingegno e della professionalità", ovvero quelle attività
  in cui l'apporto umano risulta prevalente e che, quindi,
  risultano difficilmente automatizzabili o standardizzabili.
  Tali servizi tendono sempre più a divenire complessi: di qui
  la necessità di favorirne l'integrazione e
  l'interdisciplinarietà, l'erogazione in forme sempre più
  organizzate d'impresa, piuttosto che da parte di singoli
  professionisti o piccoli studi.
    I servizi di terziario avanzato o servizi moderni
  concorrono alla produzione e diffusione di conoscenze,
  informazioni, invenzioni e sapere, che possono produrre una
  maggiore efficienza ed un maggiore sviluppo delle attività
  economiche e sociali.
    Il comparto è oggetto, da tempo, di innumerevoli dibattiti
  e di una letteratura amplissima.  Variabile anche la sua
  nomenclatura in differenti Paesi:  business service,
  services marchands aux entreprises,  "servizi professionali
  d'impresa".  Esistono problemi anche per ciò che si riferisce
  all'ampiezza delle attività che possono essere comprese nel
  comparto: per un gruppo di lavoro della Commissione CEE
  (Rapport à l'attention du comitè des directeurs gènèraux de
  l'industrie,  Bruxelles, aprile 1990) devono, ad esempio,
  essere esclusi i servizi finanziari, i trasporti e la
  distribuzione.
 
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    E' in ogni caso evidente che lo sviluppo delle attività di
  servizio nei Paesi industrializzati è una delle principali
  modificazioni strutturali degli ultimi decenni.  Tale
  asserzione è sostenuta dalle tendenze tanto degli investimenti
  quanto degli addetti del comparto.  Si ritiene che i servizi di
  impresa rappresentassero alla fine degli anni ottanta il 6 per
  cento del PIL ed il 14 per cento del valore aggiunto del
  settore terziario allargato della CEE.
    Se il fenomeno è di crescenti proporzioni, esso presenta
  una complessità ed una variabilità che ne rendono difficili la
  rilevazione aggiornata e la catalogazione.  Innanzitutto perché
  una parte dei servizi che consideriamo non sorge  ex novo,
  ma per partenogenesi da attività industriali o
  professionali tradizionali.
    Per motivi di efficienza economica le imprese industriali
  preferiscono acquistare sul mercato taluni servizi
  specializzati piuttosto che organizzarli al proprio interno.
  Spesso, anzi, questo provoca la esternalizzazione di servizi
  (pubblicità, servizi giuridici, fiscali e tributari, ricerca e
  sviluppo, eccetera), perché in questo modo le imprese
  industriali accrescono la flessibilità, riducono i costi
  fissi, concentrano l'interesse sulle attività essenziali,
  possono incontrare sinergie con esperienze esterne.
    D'altra parte non v'è chi non veda che le società di
  ingegneria come quelle di certificazione dei bilanci o le
  attività di brockeraggio sono uno sviluppo degli studi
  professionali tradizionali.  Rispetto a questi ultimi sono
  sostanzialmente due le differenze.  La prima consiste nel fatto
  che assai più agevolmente le società possono dotarsi di
  strutture poli-funzionali ed integrare specializzazioni
  affini.  La seconda va riferita al fatto che le società si
  comportano come imprese ed agiscono come tali sul mercato, che
  è sempre meno locale e sempre più nazionale e
  sovranazionale.
    L'attuazione del Mercato unico europeo, peraltro, ha creato
  tutte le condizioni che consentono alle società di servizi di
  altri Paesi della Comunità di portare la loro offerta sul
  mercato italiano, forti di un'esperienza condotta da anni e di
  ingenti volumi di risorse e di uomini.  E' urgente, dunque
  attrezzarsi anche nel nostro Paese, anche a seguito
  dell'approvazione della direttiva 92/50/CEE sugli appalti
  pubblici di servizi del 18 giugno 1992, che regola i rapporti
  tra la pubblica amministrazione e le società di servizi,
  recepita con la legge 22 febbraio 1994, n. 146 (legge
  comunitaria per l'anno 1993).
    Di fronte alla necessità di adeguarsi agli  standard
  europei ed americani si delineano due scuole di pensiero.
  Una fa capo al principio della "deregolazione": lasciamo che
  il mercato,  sua sponte,  decida della sorte di questo
  particolare giro di attività.  Chi ha più filo, tesserà più
  tela.  L'altra scuola ritiene, invece, che si renda necessario
  un quadro legislativo di riferimento.  E' a quest'ultima che fa
  riferimento la presente proposta di legge.
    Va, peraltro, ricordato che il comparto è stato
  espressamente considerato dalla legge n. 317 del 1991 sulle
  piccole e medie imprese, dalla legge n. 421 del 1991 sul
  rifinanziamento di interventi in campo economico, dalla legge
  n. 580 del 1993 sulla riforma delle camere di commercio e da
  alcune leggi regionali (ad esempio, la n. 15 del 29 marzo 1993
  della regione Basilicata).
    I presentatori della presente proposta di legge ritengono
  preferibile seguire la seconda ipotesi, evitando, da un lato,
  che le società di servizi italiane siano ristrette ad attività
  di nicchia, dall'altro (pur escludendo di porre nuovi vincoli
  peraltro in conflitto con la normativa comunitaria), favorendo
  maggiori dimensioni di scala ed un adeguato livello di
  dinamismo delle imprese del comparto, alle quali deve essere
  assicurata una legislazione quadro per lo svolgimento di
  determinate attività e certezza in ordine ai soggetti
  legittimati a svolgerle.
    Tanto maggiore si rivela detta esigenza, in quanto essa può
  considerarsi completamento ed integrazione della citata
  direttiva 92/50/CEE, la quale ha fatto giustizia della
  discriminante tra persone fisiche e persone giuridiche,
  dettando precise disposizioni per gli appalti aventi per
  oggetto alcuni dei servizi professionali di impresa
  (assicurativi, informatici, ricerche e sviluppo,
 
                               Pag. 3
 
  contabilità, ricerca di mercato e sondaggio di
  opinione, consulenza gestionale ed affini, ingegneria,
  pubblicitari).
    La normativa delineata con la presente proposta di legge
  viene a sanare un vuoto legislativo particolarmente rilevante
  in quanto il settore dei servizi professionali d'impresa è
  chiamato a contribuire in misura sempre più elevata ai
  problemi dell'ammodernamento, dell'efficienza, della crescita
  economica del Paese nel contesto europeo, oltre che
  dell'occupazione.
    L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione della
  legge.
    L'articolo 2 delinea i settori di attività rientranti nella
  definizione di servizi professionali d'impresa, uniformandoli
  alle voci di cui all'allegato 1/a della citata direttiva
  92/50/CEE e conferisce al Ministro dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato,
  il compito di produrre una descrizione più dettagliata
  delle varie attività.
    L'articolo 3 istituisce il registro delle imprese per le
  attività disciplinate dalla legge, tenuto presso ciascuna
  camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che
  ne effettua l'aggiornamento, al quale sono obbligati ad
  iscriversi i soggetti che intendano esercitare le attività
  disciplinate dalla legge stessa.  Si prevede, inoltre, che il
  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con
  proprio decreto, integri l'elenco dei settori di attività con
  l'istituzione di nuove attività professionali.
    L'articolo 4 detta i requisiti per l'iscrizione nel
  registro.
    L'articolo 5 disciplina le procedure per l'iscrizione nel
  registro.
 
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