| Onorevoli Colleghi! -- La presente proposta di legge
ripropone la necessità di assicurare un quadro di riferimento
legislativo per le attività del cosiddetto "terziario
avanzato" anche in considerazione dello sviluppo dei nuovi
dispositivi comunitari.
Le industrie ed i servizi professionali e del terziario
avanzato possono essere individuati nelle attività o servizi
"dell'ingegno e della professionalità", ovvero quelle attività
in cui l'apporto umano risulta prevalente e che, quindi,
risultano difficilmente automatizzabili o standardizzabili.
Tali servizi tendono sempre più a divenire complessi: di qui
la necessità di favorirne l'integrazione e
l'interdisciplinarietà, l'erogazione in forme sempre più
organizzate d'impresa, piuttosto che da parte di singoli
professionisti o piccoli studi.
I servizi di terziario avanzato o servizi moderni
concorrono alla produzione e diffusione di conoscenze,
informazioni, invenzioni e sapere, che possono produrre una
maggiore efficienza ed un maggiore sviluppo delle attività
economiche e sociali.
Il comparto è oggetto, da tempo, di innumerevoli dibattiti
e di una letteratura amplissima. Variabile anche la sua
nomenclatura in differenti Paesi: business service,
services marchands aux entreprises, "servizi professionali
d'impresa". Esistono problemi anche per ciò che si riferisce
all'ampiezza delle attività che possono essere comprese nel
comparto: per un gruppo di lavoro della Commissione CEE
(Rapport à l'attention du comitè des directeurs gènèraux de
l'industrie, Bruxelles, aprile 1990) devono, ad esempio,
essere esclusi i servizi finanziari, i trasporti e la
distribuzione.
Pag. 2
E' in ogni caso evidente che lo sviluppo delle attività di
servizio nei Paesi industrializzati è una delle principali
modificazioni strutturali degli ultimi decenni. Tale
asserzione è sostenuta dalle tendenze tanto degli investimenti
quanto degli addetti del comparto. Si ritiene che i servizi di
impresa rappresentassero alla fine degli anni ottanta il 6 per
cento del PIL ed il 14 per cento del valore aggiunto del
settore terziario allargato della CEE.
Se il fenomeno è di crescenti proporzioni, esso presenta
una complessità ed una variabilità che ne rendono difficili la
rilevazione aggiornata e la catalogazione. Innanzitutto perché
una parte dei servizi che consideriamo non sorge ex novo,
ma per partenogenesi da attività industriali o
professionali tradizionali.
Per motivi di efficienza economica le imprese industriali
preferiscono acquistare sul mercato taluni servizi
specializzati piuttosto che organizzarli al proprio interno.
Spesso, anzi, questo provoca la esternalizzazione di servizi
(pubblicità, servizi giuridici, fiscali e tributari, ricerca e
sviluppo, eccetera), perché in questo modo le imprese
industriali accrescono la flessibilità, riducono i costi
fissi, concentrano l'interesse sulle attività essenziali,
possono incontrare sinergie con esperienze esterne.
D'altra parte non v'è chi non veda che le società di
ingegneria come quelle di certificazione dei bilanci o le
attività di brockeraggio sono uno sviluppo degli studi
professionali tradizionali. Rispetto a questi ultimi sono
sostanzialmente due le differenze. La prima consiste nel fatto
che assai più agevolmente le società possono dotarsi di
strutture poli-funzionali ed integrare specializzazioni
affini. La seconda va riferita al fatto che le società si
comportano come imprese ed agiscono come tali sul mercato, che
è sempre meno locale e sempre più nazionale e
sovranazionale.
L'attuazione del Mercato unico europeo, peraltro, ha creato
tutte le condizioni che consentono alle società di servizi di
altri Paesi della Comunità di portare la loro offerta sul
mercato italiano, forti di un'esperienza condotta da anni e di
ingenti volumi di risorse e di uomini. E' urgente, dunque
attrezzarsi anche nel nostro Paese, anche a seguito
dell'approvazione della direttiva 92/50/CEE sugli appalti
pubblici di servizi del 18 giugno 1992, che regola i rapporti
tra la pubblica amministrazione e le società di servizi,
recepita con la legge 22 febbraio 1994, n. 146 (legge
comunitaria per l'anno 1993).
Di fronte alla necessità di adeguarsi agli standard
europei ed americani si delineano due scuole di pensiero.
Una fa capo al principio della "deregolazione": lasciamo che
il mercato, sua sponte, decida della sorte di questo
particolare giro di attività. Chi ha più filo, tesserà più
tela. L'altra scuola ritiene, invece, che si renda necessario
un quadro legislativo di riferimento. E' a quest'ultima che fa
riferimento la presente proposta di legge.
Va, peraltro, ricordato che il comparto è stato
espressamente considerato dalla legge n. 317 del 1991 sulle
piccole e medie imprese, dalla legge n. 421 del 1991 sul
rifinanziamento di interventi in campo economico, dalla legge
n. 580 del 1993 sulla riforma delle camere di commercio e da
alcune leggi regionali (ad esempio, la n. 15 del 29 marzo 1993
della regione Basilicata).
I presentatori della presente proposta di legge ritengono
preferibile seguire la seconda ipotesi, evitando, da un lato,
che le società di servizi italiane siano ristrette ad attività
di nicchia, dall'altro (pur escludendo di porre nuovi vincoli
peraltro in conflitto con la normativa comunitaria), favorendo
maggiori dimensioni di scala ed un adeguato livello di
dinamismo delle imprese del comparto, alle quali deve essere
assicurata una legislazione quadro per lo svolgimento di
determinate attività e certezza in ordine ai soggetti
legittimati a svolgerle.
Tanto maggiore si rivela detta esigenza, in quanto essa può
considerarsi completamento ed integrazione della citata
direttiva 92/50/CEE, la quale ha fatto giustizia della
discriminante tra persone fisiche e persone giuridiche,
dettando precise disposizioni per gli appalti aventi per
oggetto alcuni dei servizi professionali di impresa
(assicurativi, informatici, ricerche e sviluppo,
Pag. 3
contabilità, ricerca di mercato e sondaggio di
opinione, consulenza gestionale ed affini, ingegneria,
pubblicitari).
La normativa delineata con la presente proposta di legge
viene a sanare un vuoto legislativo particolarmente rilevante
in quanto il settore dei servizi professionali d'impresa è
chiamato a contribuire in misura sempre più elevata ai
problemi dell'ammodernamento, dell'efficienza, della crescita
economica del Paese nel contesto europeo, oltre che
dell'occupazione.
L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione della
legge.
L'articolo 2 delinea i settori di attività rientranti nella
definizione di servizi professionali d'impresa, uniformandoli
alle voci di cui all'allegato 1/a della citata direttiva
92/50/CEE e conferisce al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato,
il compito di produrre una descrizione più dettagliata
delle varie attività.
L'articolo 3 istituisce il registro delle imprese per le
attività disciplinate dalla legge, tenuto presso ciascuna
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che
ne effettua l'aggiornamento, al quale sono obbligati ad
iscriversi i soggetti che intendano esercitare le attività
disciplinate dalla legge stessa. Si prevede, inoltre, che il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con
proprio decreto, integri l'elenco dei settori di attività con
l'istituzione di nuove attività professionali.
L'articolo 4 detta i requisiti per l'iscrizione nel
registro.
L'articolo 5 disciplina le procedure per l'iscrizione nel
registro.
| |