| (Servizi professionali d'impresa).
1. Il settore dei servizi professionali d'impresa di cui
all'articolo 1 comprende i seguenti campi di attività:
a) consulenza finanziaria ed assicurativa;
b) servizi informatici ed affini;
c) servizi di ricerca e sviluppo per conto
terzi;
d) contabilità, revisione dei conti e tenuta dei
libri contabili;
e) ricerca di mercato e sondaggio dell'opinione
pubblica;
f) servizi di consulenza gestionale ed affini;
g) servizi pubblicitari e di comunicazione;
h) servizi attinenti all'ingegneria anche integrata
ed all'architettura, di consulenza
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tecnica e scientifica, di sperimentazione tecnica e di
analisi;
i) servizi di collocamento e reperimento di
personale.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri
competenti per materia, emana con propri decreti le
disposizioni contenenti l'elenco e la descrizione delle
attività di cui al comma 1.
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