| (Istituzione del registro).
1. E' istituito il registro delle imprese per le attività
di cui all'articolo 2, comma 1, di seguito denominato
"registro", avente carattere informativo sulla natura
aziendale dei prestatori di servizi. Il registro è tenuto
presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, che ne cura l'aggiornamento.
2. Ha l'obbligo di iscrizione nel registro chiunque
eserciti od intenda esercitare le attività di cui all'articolo
2, comma 1.
3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentito il parere delle associazioni
professionali maggiormente rappresentative del settore a
livello nazionale, l'elenco dei settori di attività di cui
all'articolo 2, comma 1, può essere integrato con
l'istituzione di nuove attività professionali.
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